Informativa su costi e oneri MiFID II: cosa comunicare, quando e con quale prova
Se c’è un obbligo di MiFID II che il cliente può verificare da solo, è questo. L’art. 24(4) della Direttiva 2014/65/UE e l’art. 50 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 obbligano le imprese a comunicare tutti i costi e oneri associati al servizio e allo strumento (compresi gli incentivi di terzi), in forma aggregata, in due momenti (ex ante ed ex post annuale), con dettaglio analitico su richiesta e con un’illustrazione dell’effetto cumulativo dei costi sul rendimento. Sulla carta è semplice; nella pratica è un problema di dati, di sistemi e di titolarità del processo che poche imprese hanno risolto davvero.
Ex ante: decidere sapendo quanto costa
Prima del servizio o dell’operazione, il cliente deve ricevere il costo totale aggregato: quanto addebita l’impresa per il servizio, quanto porta incorporato il prodotto e quanto l’impresa trattiene da terzi. Nei canali digitali questo obbligo vive nei simulatori, ed è lì l’errore tipico: mostrare la commissione di acquisto e omettere i costi correnti del prodotto o l’effetto su più anni. Un ex ante incompleto non è un difetto estetico: è una decisione di investimento presa con informazioni ritagliate, che è esattamente ciò che la norma vuole impedire.
Ex post annuale: la cifra reale, cliente per cliente
Una volta l’anno, l’impresa comunica i costi e oneri effettivamente sostenuti, personalizzati per cliente e aggregati, con il loro effetto sul rendimento. Gli errori ricorrenti sono operativi: gruppi di clienti che restano fuori dal processo massivo, rendiconti depositati in caselle che nessuno consulta e dati di prodotto incompleti che falsano il totale. Nella gestione discrezionale di portafogli, dove il cliente delega, questo rendiconto annuale è la principale finestra di controllo che gli resta: l’autorità di vigilanza lo sa e lo guarda.
Incentivi e dettaglio: ciò che non si vede non esiste (finché non emerge)
I pagamenti di terzi trattenuti devono figurare identificati separatamente nell’informativa sui costi, in coerenza con il regime degli incentivi dell’art. 24 MiFID II. E qualsiasi cliente può esigere il dettaglio voce per voce di quanto aggregato. La prova di solidità del processo è doppia: riconciliazione tra gli accordi con i produttori e i modelli destinati al cliente, e capacità di rispondere a una richiesta di dettaglio in un termine ragionevole senza ricostruzioni eroiche. La coerenza con gli altri livelli (il KID dei PRIIPs, il contratto, i costi di esecuzione) chiude il quadro.
Reclami, vigilanza e come lavoriamo
I costi comunicati male alimentano due fronti allo stesso tempo: i reclami dei clienti, con il servizio reclami della CNMV come scenario abituale, e le verifiche di vigilanza che chiedono di ricostruire cosa è stato comunicato e quando. Il nostro lavoro con banche, ESI, EAF e società di gestione: audit dell’intero processo (fonti, modelli, simulatori, ex post, dettaglio), riconciliazione degli incentivi, piano di rimedio e archivio probatorio, all’interno del servizio di compliance MiFID II e adattato alla categoria di ciascun cliente.
Art. 24(4) MiFID II
Art. 50 Reg. del. 2017/565
MiFID II
Legge 6/2023
CNMV
Ex ante
Ex post