Cosa puoi delegare e cosa no
Verifichiamo se sei obbligato ad avere un’unità tecnica e mappiamo le sue attività: quali può svolgere un fornitore e quali deve decidere la tua società.
L’esternalizzazione dell’unità tecnica ti permette di appoggiarti a un team esterno specializzato per analizzare le informazioni antiriciclaggio. La progettiamo entro i limiti di ciò che consentono oggi l’art. 35.3 del RD 304/2014 e, dal 10 luglio 2027, l’art. 18 dell’AMLR: delegiamo l’analisi e lasciamo le decisioni alla tua società.
Vuoi esternalizzare la tua unità tecnica? Ti spieghiamo come
Raccontaci che tipo di soggetto obbligato sei, le tue dimensioni e quanti alert generi, e ti diciamo cosa puoi delegare.
Esternalizzare non significa disinteressarsi: la responsabilità resta della tua società. Per questo progettiamo cosa fa il team esterno, cosa decide la tua società e come viene documentato tutto.
Verifichiamo se sei obbligato ad avere un’unità tecnica e mappiamo le sue attività: quali può svolgere un fornitore e quali deve decidere la tua società.
Definiamo come lavorano insieme il team esterno, la tua unità tecnica, il rappresentante presso il SEPBLAC e l’organo di controllo interno (OCI).
Redigiamo l’accordo con il fornitore: attività, politiche della tua società che deve applicare, riservatezza, accesso alle informazioni e controlli.
I nostri analisti esaminano gli alert e preparano l’esame speciale scritto (art. 17 della Legge 10/2010) perché sia la tua società a decidere.
Formiamo il tuo team sull’analisi e verifichiamo gli scenari e le soglie del tuo strumento di monitoraggio per ridurre i falsi positivi.
Prepariamo le relazioni per l’organo di controllo interno e la documentazione per l’esperto esterno e per le ispezioni del SEPBLAC.
Sono i momenti in cui più società cercano un supporto esterno per la propria unità tecnica.
Superata la soglia, ti serve un’unità tecnica con personale specializzato. Un team esterno ti aiuta ad avviarla mentre inserisci il tuo personale.
Se gli alert si accumulano senza essere analizzati, cresce il rischio di non individuare un’operazione sospetta. Il rinforzo esterno assorbe i picchi.
La verifica esterna di cui all’art. 28 della Legge 10/2010 controlla gli organi di controllo interno: un’unità tecnica priva di mezzi emerge come carenza.
Dal 10 luglio 2027 l’art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1624 disciplina l’esternalizzazione: conviene avere pronti prima il modello e il contratto.
Dati della Legge 10/2010, del Real Decreto 304/2014 e del Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR).
Volume d’affari annuo oltre il quale il soggetto obbligato deve avere un’unità tecnica; vale lo stesso se il totale di bilancio supera i 43 milioni di euro.
L’unità tecnica deve avere personale specializzato, in dedicazione esclusiva e con formazione adeguata in materia di analisi.
La legge menziona i rapporti di esternalizzazione in cui, per contratto, il fornitore è considerato parte del soggetto obbligato.
Il soggetto obbligato notifica l’esternalizzazione all’autorità di vigilanza prima che il fornitore inizi a svolgere le attività.
Attività che non si esternalizzano in nessun caso, come la decisione sul profilo di rischio o la segnalazione di operazioni sospette.
Data a partire dalla quale si applica, in via generale, il Regolamento (UE) 2024/1624.
Esaminiamo il tuo caso e ti diciamo quali attività puoi delegare oggi e come prepararti all’AMLR.
La normativa spagnola non la disciplina in modo specifico. L’art. 35.3 del RD 304/2014 richiede che l’unità tecnica abbia personale specializzato, in dedicazione esclusiva e con formazione adeguata in materia di analisi, e la Legge 10/2010 menziona l’esternalizzazione solo all’art. 8.4, per i fornitori che per contratto sono considerati parte del soggetto obbligato. Per questo, oggi la scelta prudente è rafforzare l’unità tecnica con un team esterno, lasciando le decisioni alla tua società. Dal 10 luglio 2027 l’art. 18 dell’AMLR disciplina espressamente l’esternalizzazione delle attività.
Quelle di supporto all’analisi: revisione degli alert, preparazione scritta dell’esame speciale, calibrazione degli scenari di monitoraggio, formazione del team e preparazione di relazioni ed evidenze. Ciò che conviene resti sempre alla tua società sono le decisioni: il profilo di rischio del cliente, l’accettazione o meno di un’operazione e la segnalazione al SEPBLAC.
L’art. 18.3 del Regolamento (UE) 2024/1624 vieta di esternalizzare sei attività: la proposta e l’approvazione della valutazione dei rischi dell’intera attività; l’approvazione delle politiche, delle procedure e dei controlli interni; la decisione sul profilo di rischio del cliente; la decisione di instaurare un rapporto d’affari o di eseguire un’operazione occasionale; la segnalazione di operazioni sospette alla FIU (unità di informazione finanziaria), salvo a un altro soggetto obbligato dello stesso gruppo nello stesso Stato; e l’approvazione dei criteri per individuare operazioni sospette o inusuali.
La tua società. Con l’AMLR, il soggetto obbligato resta pienamente responsabile di tutto ciò che riguarda le attività esternalizzate e deve poter dimostrare all’autorità di vigilanza di capire che cosa fa il fornitore (art. 18.2). La Legge 10/2010 segue lo stesso criterio quando si ricorre a terzi per l’adeguata verifica (art. 8.1).
La normativa spagnola attuale non prevede un adempimento specifico. Con l’AMLR, dal 10 luglio 2027, il soggetto obbligato dovrà notificare l’esternalizzazione all’autorità di vigilanza prima che il fornitore inizi a svolgere le attività (art. 18.1).
L’AMLR richiede un accordo scritto con le condizioni del servizio, l’applicazione da parte del fornitore delle politiche e delle procedure della tua società e controlli periodici sul suo lavoro (art. 18.4), senza ostacolare l’attività dell’autorità di vigilanza (art. 18.5). Consigliamo di includere anche la riservatezza, l’accesso alle informazioni, la sub-esternalizzazione e i tempi di risposta. Lo spieghiamo in dettaglio nel contratto di esternalizzazione KYC.
Con l’AMLR non si possono esternalizzare attività a fornitori stabiliti nei paesi terzi ad alto rischio individuati dall’Unione europea, a meno che il fornitore appartenga allo stesso gruppo e siano rispettate le altre condizioni dell’art. 18.6.
Non allo stesso modo. Il rappresentante presso il SEPBLAC deve essere una persona residente in Spagna con un incarico di amministrazione o direzione della società (art. 26 ter.1 della Legge 10/2010), e l’organo di controllo interno è un organo della tua società. Un fornitore esterno può supportarli, ma non sostituirli. Lo spieghiamo nelle pagine sul rappresentante presso il SEPBLAC e sull’organo di controllo interno.
Un’esternalizzazione ben fatta risponde a tre domande: cosa fa il fornitore, cosa decide la tua società e come si controlla.
Esamina gli alert, prepara l’esame speciale e lascia evidenze, sempre con le politiche della tua società.
Il profilo di rischio, l’accettazione delle operazioni e la segnalazione al SEPBLAC restano all’interno.
Controlli periodici, relazioni all’organo di controllo interno e contratto scritto.
Fonte: Legge 10/2010 (artt. 8, 17, 26 ter e 28), Real Decreto 304/2014 (art. 35.3) e Regolamento (UE) 2024/1624 (artt. 11, 18 e 90).
Questi termini compaiono nella Legge 10/2010, nel suo regolamento di attuazione e nel Regolamento (UE) 2024/1624.
Team che si occupa del trattamento e dell’analisi delle informazioni antiriciclaggio.
Il personale dell’unità tecnica non deve dividere il proprio tempo con altre funzioni.
Incarico di attività a un fornitore di servizi che, per contratto, è considerato parte della società.
Società che svolge le attività esternalizzate applicando le politiche del soggetto obbligato.
Contratto che fissa le condizioni alle quali il fornitore svolge le attività.
Analisi scritta di un’operazione insolita o priva di scopo economico apparente.
Responsabile degli obblighi informativi; deve avere un incarico di amministrazione o direzione.
Incaricato di applicare le politiche e le procedure antiriciclaggio.
Persona designata dalla direzione per le politiche e i controlli quotidiani e per la segnalazione di operazioni sospette.
Si può delegare? Sì, applicando le tue politiche e procedure.
Cosa resta alla tua società: la decisione sul singolo caso.
Si può delegare? La sua preparazione.
Cosa resta alla tua società: la conclusione e la proposta al rappresentante.
Si può delegare? La loro calibrazione e la proposta.
Cosa resta alla tua società: la loro approvazione (art. 18.3.f).
Si può delegare? No (art. 18.3.c).
Cosa resta alla tua società: la decisione.
Si può delegare? No, salvo a un altro soggetto obbligato del gruppo nello stesso Stato (art. 18.3.e).
Cosa resta alla tua società: la segnalazione al SEPBLAC.
Sono gli errori che si ripetono più spesso e che un’ispezione individua subito.
Raccontaci che tipo di soggetto obbligato sei, le tue dimensioni, quanti alert generi e come li analizzi oggi, e ti diciamo cosa puoi delegare.
Aggiornato al 19 ottobre 2026
L’unità tecnica è il team che analizza le informazioni antiriciclaggio nei soggetti obbligati di grandi dimensioni. Oggi la sua esternalizzazione è poco regolata in Spagna e sarà disciplinata nel dettaglio dal Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR), applicabile dal 10 luglio 2027.
L’art. 26 ter.7 della Legge 10/2010 rinvia al regolamento, e l’art. 35.3 del RD 304/2014 richiede l’unità tecnica ai soggetti obbligati con più di 50 milioni di euro di volume d’affari annuo o più di 43 milioni di totale di bilancio, con personale specializzato, in dedicazione esclusiva e con formazione adeguata in materia di analisi. Ne parliamo nella pagina sull’unità tecnica antiriciclaggio.
Né la Legge 10/2010 né il RD 304/2014 disciplinano in modo specifico l’esternalizzazione dell’unità tecnica. La legge menziona solo, all’art. 8.4, i rapporti di esternalizzazione o di agenzia in cui, per contratto, il fornitore è considerato parte del soggetto obbligato. Per questo conviene rafforzare l’unità tecnica con un supporto esterno, senza trasferire all’esterno le decisioni.
L’art. 18 dell’AMLR consente di esternalizzare attività a fornitori di servizi: occorre notificarlo prima all’autorità di vigilanza, firmare un accordo scritto, assicurarsi che il fornitore applichi le politiche del soggetto obbligato e controllarlo periodicamente. Il soggetto obbligato resta pienamente responsabile. Lo riassumiamo nella pagina sull’AMLR.
L’art. 18.3 dell’AMLR esclude sei attività: la valutazione dei rischi dell’intera attività, l’approvazione delle politiche e dei controlli, il profilo di rischio del cliente, la decisione di accettare il cliente o l’operazione, la segnalazione di operazioni sospette e l’approvazione dei criteri di rilevazione. Inoltre, l’art. 11 richiede un compliance officer designato dalla direzione.
L’esternalizzazione dell’unità tecnica è un tassello dell’esternalizzazione antiriciclaggio (AML/CFT). Si coordina con l’organo di controllo interno e con il rappresentante presso il SEPBLAC, e la relazione dell’esperto esterno verifica ogni anno che funzioni.
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