Coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) CRR

Assistiamo enti creditizi e imprese di investimento nel calcolo, nel rispetto e nell’ottimizzazione del coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio): capitale Tier 1, misura dell’esposizione, requisito minimo del 3% ai sensi di Basilea III e del Regolamento CRR/CRR II. Vigilanza di BCE, Banca di Spagna ed EBA.

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Leverage ratio minimo
3%
Buffer aggiuntivo G-SII
50%
Calcolo dell’esposizione
Art. 429 CRR
Norma di riferimento (CRR II)
Reg. 2019/876

Perché esiste il leverage ratio?

La crisi finanziaria del 2008 ha dimostrato che i coefficienti basati sul rischio non bastavano. Il leverage ratio agisce da backstop: una misura semplice, trasparente e non sensibile al rischio che limita l’eccessiva leva finanziaria.

Basilea III

Origine del leverage ratio

«Il Comitato di Basilea ha introdotto il leverage ratio nel 2010 in risposta all’eccessiva leva finanziaria accumulata prima della crisi. È stato fissato un minimo provvisorio del 3% di capitale Tier 1 sull’esposizione complessiva, confermato come obbligatorio con la CRR II.»

CRR / CRR II

Attuazione nell’UE

«Il Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) ha definito il calcolo del leverage ratio. La CRR II (Regolamento 2019/876) lo ha trasformato in un requisito obbligatorio di Pilastro 1 pari al 3%, con un buffer aggiuntivo per gli enti G-SII.»

Backstop

Complemento ai coefficienti ponderati

«A differenza dei coefficienti patrimoniali basati sulle attività ponderate per il rischio (RWA), il leverage ratio non dipende da modelli interni. È una salvaguardia contro gli errori di modellizzazione e la sottostima del rischio.»

G-SII

Buffer per le banche sistemiche

«Gli enti identificati come a rilevanza sistemica globale (G-SII) devono rispettare un buffer aggiuntivo di leverage ratio pari al 50% del loro buffer di capitale G-SII, a rafforzamento della solidità del sistema.»

Cosa succede se non rispetti il leverage ratio?

Il mancato rispetto del requisito minimo del 3% attiva misure di vigilanza che possono limitare l’attività dell’ente.

Restrizioni alla distribuzione: il mancato rispetto del leverage ratio può far scattare restrizioni alla distribuzione di dividendi, al riacquisto di azioni e al pagamento delle cedole degli strumenti AT1, in modo analogo all’MDA (Maximum Distributable Amount).

Requisiti aggiuntivi di Pilastro 2: l’autorità di vigilanza può imporre requisiti di leverage ratio ulteriori tramite lo SREP, se ritiene che l’ente presenti un rischio di leva eccessiva non coperto dal minimo del 3%.

Impatto sul modello di business: un leverage ratio vicino al limite può obbligare l’ente a ridurre le esposizioni (deleveraging), a reperire capitale aggiuntivo o a modificare la composizione del proprio bilancio, con effetti sulla redditività.

CRR II3% minimo

Il Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) stabilisce un requisito obbligatorio di Pilastro 1 pari al 3% di capitale Tier 1 sulla misura dell’esposizione complessiva, applicabile a tutti gli enti creditizi e alle ESI.

G-SIIBuffer aggiuntivo

Gli enti G-SII devono mantenere un buffer di leverage ratio aggiuntivo pari al 50% del loro buffer di capitale G-SII. Il mancato rispetto attiva restrizioni automatiche alla distribuzione.

BCE / SSMVigilanza diretta

Per gli enti significativi sottoposti alla vigilanza diretta della BCE (SSM), il leverage ratio è un indicatore chiave dello SREP. L’autorità di vigilanza può esigere livelli superiori al minimo di legge.

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Leverage ratio: i dubbi più frequenti

Che cos’è il coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio)?

Il coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) è una misura regolamentare non basata sul rischio che mette in relazione il capitale Tier 1 di un ente finanziario con la sua misura dell’esposizione complessiva. La formula è: Leverage ratio = Capitale Tier 1 / Esposizione complessiva.

A differenza dei coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio (come il coefficiente CET1/RWA), il leverage ratio non applica ponderazioni: tutte le attività contano per il loro valore pieno. Questo lo rende una misura semplice, trasparente e complementare che funge da backstop contro l’eccessiva leva finanziaria.

Qual è il requisito minimo?

Il requisito minimo obbligatorio è pari al 3% di capitale Tier 1 sull’esposizione complessiva. È stato introdotto dalla CRR II (Regolamento 2019/876) come requisito vincolante di Pilastro 1, confermando la calibrazione proposta dal Comitato di Basilea.

Per gli enti identificati come G-SII (Global Systemically Important Institutions) è previsto un buffer aggiuntivo pari al 50% del loro buffer di capitale G-SII, che si somma al minimo del 3%.

Come si calcola la misura dell’esposizione?

Componenti dell’esposizione (art. 429 CRR)

  • Attività in bilancio (al netto di accantonamenti e rettifiche di valore), esclusi derivati e SFT.
  • Add-on sui derivati: valore di mercato più esposizione potenziale futura (SA-CCR).
  • Securities Financing Transactions (SFT): repo e prestito titoli, con add-on per il rischio di credito di controparte.
  • Voci fuori bilancio: impegni, garanzie e fideiussioni, con applicazione dei fattori di conversione del credito.
  • Deduzioni: si deducono gli importi già dedotti dal capitale Tier 1 per evitare il doppio conteggio.
Quale capitale rientra nel numeratore?

Il numeratore è il capitale Tier 1 ai sensi della CRR, che comprende:

  • CET1 (Common Equity Tier 1): azioni ordinarie, riserve, utili non distribuiti, al netto delle deduzioni (attività immateriali, attività fiscali differite da perdite pregresse, ecc.).
  • AT1 (Additional Tier 1): strumenti perpetui subordinati con capacità di assorbimento delle perdite (CoCo, obbligazioni contingenti).
Qual è la differenza tra leverage ratio e coefficiente patrimoniale?

Il coefficiente patrimoniale (CET1 ratio, Total Capital Ratio) si calcola sulle attività ponderate per il rischio (RWA): le attività più rischiose pesano di più. Il leverage ratio non pondera: tutte le attività contano per il loro valore intero.

Il leverage ratio funge da backstop: anche se i modelli interni di un ente sottostimano il rischio (e quindi sottostimano gli RWA), il leverage ratio impone una soglia minima di capitale sull’esposizione complessiva. Le due misure sono complementari.

Il leverage ratio si applica a tutti gli enti finanziari?

Il requisito del 3% si applica a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento soggetti al Regolamento CRR. Per le ESI soggette al regime IFR/IFD (Investment Firms Regulation), i requisiti prudenziali in materia di leva finanziaria sono diversi e, in generale, meno stringenti.

Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica non sono soggetti al leverage ratio della CRR, ma hanno propri requisiti di fondi propri.

Si possono escludere le esposizioni verso la banca centrale?

La CRR II consente agli enti di escludere temporaneamente dalla misura dell’esposizione complessiva le esposizioni verso le banche centrali, a determinate condizioni. Quando si applica questa esclusione, il requisito minimo del 3% viene ricalibrato al rialzo per compensare, in modo che solo le esposizioni accumulate di recente beneficino effettivamente dell’agevolazione.

Questa misura è stata introdotta nel contesto delle politiche monetarie espansive della BCE ed è stata applicata inizialmente fino a marzo 2022, ma è stata poi oggetto di proroghe e revisioni.

Quali sono gli obblighi di informativa al pubblico?

L’articolo 451 della CRR impone la divulgazione pubblica del leverage ratio e delle sue componenti. L’EBA ha pubblicato norme tecniche di attuazione (ITS) che precisano il formato e la frequenza dell’informativa.

Gli enti devono pubblicare: il valore del leverage ratio, il dettaglio del capitale Tier 1 computabile, la scomposizione della misura dell’esposizione e una descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva.

Guida pratica al leverage ratio

Il leverage ratio unisce semplicità concettuale e complessità operativa nel calcolo dell’esposizione. Questi sono i tre assi che verifichiamo.

Numeratore

Capitale Tier 1 computabile

CET1 + AT1, con tutte le deduzioni prudenziali applicate ai sensi della CRR: attività immateriali, DTA, partecipazioni significative, rettifiche di valore di vigilanza (PVA). La qualità del capitale determina il margine di manovra.

Denominatore

Misura dell’esposizione complessiva

Attività in bilancio + add-on sui derivati (SA-CCR) + SFT + voci fuori bilancio con CCF - deduzioni Tier 1. Il denominatore è il punto in cui si concentrano la complessità del calcolo e le opportunità di ottimizzazione.

Gestione

Monitoraggio e reporting continuativo

Calcolo interno mensile, reporting regolamentare trimestrale, informativa al pubblico ai sensi degli ITS dell’EBA e monitoraggio nell’ambito del quadro di propensione al rischio dell’ente. Il leverage ratio è un indicatore chiave dello SREP.

Formula e componenti del leverage ratio

  1. Leverage ratio = Capitale Tier 1 / Misura dell’esposizione complessiva ≥ 3%.
  2. Capitale Tier 1 = CET1 (Common Equity Tier 1) + AT1 (Additional Tier 1), dopo le deduzioni regolamentari.
  3. Esposizione in bilancio: valore contabile delle attività (esclusi derivati e SFT), al netto degli accantonamenti.
  4. Esposizione in derivati: valore di mercato positivo + add-on per esposizione potenziale futura (SA-CCR).
  5. Securities Financing Transactions: esposizione lorda + add-on per rischio di credito di controparte.
  6. Voci fuori bilancio: linee non utilizzate, garanzie, fideiussioni, moltiplicate per il rispettivo fattore di conversione.
  7. Deduzioni: gli importi già dedotti dal Tier 1 si deducono anche dall’esposizione (per evitare il doppio conteggio).
  8. Buffer G-SII: 50% del buffer di capitale G-SII, che si somma al 3% minimo per gli enti sistemici.
  9. Informativa al pubblico: art. 451 CRR + ITS dell’EBA. Formato standardizzato, frequenza trimestrale.
  10. ICAAP: il leverage ratio deve essere integrato nel processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale.

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Glossario

Concetti chiave del leverage ratio

Se lavori con il leverage ratio, questi sono i termini che devi padroneggiare.

Leverage RatioPrudenziale

Coefficiente di leva finanziaria

Misura regolamentare che mette in relazione il capitale Tier 1 con l’esposizione complessiva dell’ente, senza ponderazione per il rischio. Requisito minimo del 3% ai sensi della CRR II.

Formula: Tier 1 / Esposizione complessiva ≥ 3%.
CRRNormativa

Capital Requirements Regulation

Regolamento (UE) 575/2013 che stabilisce i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le ESI: capitale, liquidità, leva finanziaria e grandi esposizioni. Modificato dalla CRR II (Reg. 2019/876).

Direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Tier 1Capitale

Capitale di classe 1

Capitale della massima qualità per assorbire le perdite: CET1 (azioni ordinarie, riserve) + AT1 (strumenti perpetui subordinati). È il numeratore del leverage ratio.

Definito negli artt. 25–61 della CRR.
SA-CCRDerivati

Standardised Approach for CCR

Metodo standardizzato per misurare l’esposizione potenziale futura dei derivati ai fini del leverage ratio e del calcolo degli RWA. Sostituisce il metodo dell’esposizione corrente dal 2017.

Incide direttamente sul denominatore del coefficiente.
G-SIISistemico

Global Systemically Important Institution

Ente a rilevanza sistemica globale, identificato ogni anno dal FSB. Soggetto a un buffer aggiuntivo di leverage ratio pari al 50% del suo buffer di capitale G-SII.

Elenco pubblicato dal FSB ogni novembre.
SREPVigilanza

Supervisory Review and Evaluation Process

Processo di revisione prudenziale con cui la BCE o la Banca di Spagna valuta l’adeguatezza del capitale, la liquidità e la gestione dei rischi dell’ente. Il leverage ratio è un indicatore chiave dello SREP.

Può portare a ulteriori requisiti di Pilastro 2.
CCFEsposizione

Credit Conversion Factor

Fattore che converte le voci fuori bilancio (linee di credito non utilizzate, garanzie) in un’esposizione equivalente in bilancio ai fini del leverage ratio.

Art. 429(10) CRR: CCF minimo del 10% per gli impegni.
BackstopConcetto

Soglia regolamentare non sensibile al rischio

Il leverage ratio funge da backstop rispetto ai coefficienti patrimoniali basati sul rischio: se i modelli interni sottostimano il rischio, il leverage ratio impone una soglia minima di capitale sull’esposizione lorda.

Lezione chiave della crisi del 2008.
ICAAPPilastro 2

Internal Capital Adequacy Assessment Process

Processo interno con cui l’ente valuta l’adeguatezza del proprio capitale rispetto a tutti i rischi, compreso quello di leva finanziaria eccessiva. Il leverage ratio deve essere integrato in questo esercizio.

La CRD V impone di includere il rischio di leva finanziaria.

CONSOLE LEVERAGE RATIO

Pannello del leverage ratio: requisiti per tipo di ente

Il livello di esigenza del leverage ratio varia in base al tipo di ente e alla sua rilevanza sistemica.

Requisito di leverage ratio per tipo di ente

Il minimo del 3% è universale, ma i G-SII e gli enti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE possono avere requisiti aggiuntivi.

Requisito
Banca / ente creditizio
G-SII
ESI (IFR)
Minimo Pilastro 1
3%CRR II
3% + bufferbuffer G-SII 50%
VariabileIFR/IFD
Pilastro 2 (SREP)
PossibileDecide la BCE
ProbabileMaggiore scrutinio
RaroIn base alle dimensioni
Informativa al pubblico
TrimestraleArt. 451 CRR
Trimestrale+ dati G-SII
AnnualeIFR semplificato

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Coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio): quadro normativo in Europa

Il coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) è una misura prudenziale introdotta dal Comitato di Basilea nell’ambito di Basilea III in risposta all’eccessiva leva finanziaria che ha contribuito alla crisi finanziaria del 2008. A differenza dei coefficienti patrimoniali basati sulle attività ponderate per il rischio, il leverage ratio è una misura semplice e non sensibile al rischio che funge da backstop, garantendo un livello minimo di capitale rispetto all’esposizione complessiva dell’ente.

Attuazione nell’UE: CRR e CRR II

Nell’Unione europea il leverage ratio è stato inizialmente inserito nel Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), che ne ha definito il calcolo all’articolo 429. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), il leverage ratio è passato da misura di informativa a requisito obbligatorio di Pilastro 1, fissato a un minimo del 3% di capitale Tier 1 sulla misura dell’esposizione complessiva.

Buffer per gli enti G-SII

Gli enti identificati come a rilevanza sistemica globale (G-SII) devono rispettare un buffer aggiuntivo di leverage ratio pari al 50% del loro buffer di capitale G-SII. Il mancato rispetto attiva restrizioni automatiche alla distribuzione degli utili, in modo analogo al Maximum Distributable Amount (MDA) dei coefficienti patrimoniali.

Vigilanza e SREP

Il leverage ratio è un indicatore chiave nel processo di revisione prudenziale (SREP) della BCE e della Banca di Spagna. L’autorità di vigilanza può imporre requisiti di leverage ratio aggiuntivi di Pilastro 2 se ritiene che l’ente presenti un rischio di leva finanziaria eccessiva. La CRD V (Direttiva 2019/878) obbliga inoltre gli enti a includere il rischio di leva finanziaria nel proprio processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Leverage RatioBasilea IIICRR / CRR IITier 1EBABCE / SSMG-SIISREP

Fonti ufficiali

Normativa di riferimento, con link al testo ufficiale:

Normativa e link verificati a .