Rappresentante SEPBLAC

Il rappresentante SEPBLAC, ovvero il rappresentante presso il SEPBLAC, è la figura responsabile degli obblighi di informazione al SEPBLAC del tuo ente (art. 26 ter della Legge 10/2010). Ti spieghiamo che cos’è, quali requisiti richiede la legge e ti offriamo supporto tecnico per la sua designazione (Modulo F22) e per la compliance di ogni giorno.

Hai bisogno di designare un rappresentante?

Raccontaci il tuo caso: ti orientiamo sulla figura e sulla nomina presso il SEPBLAC.

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Base giuridica nella Legge 10/2010
Art. 26 ter
Sviluppo nel RD 304/2014
Art. 35
Modulo di designazione
F22

Che cos’è il rappresentante presso il SEPBLAC?

È la persona che il soggetto obbligato designa come responsabile degli obblighi di informazione verso il SEPBLAC, in particolare della segnalazione di operazioni sospette (SOS). La figura è prevista dall’art. 26 ter della Legge 10/2010 e dall’art. 35 del suo Regolamento (RD 304/2014) ed è stata introdotta con il RDL 11/2018.

Per esercitare la sua funzione, il rappresentante ha accesso senza limitazioni alle informazioni in possesso del soggetto obbligato. Non va confuso con il rappresentante legale della società (anche se possono coincidere) né con l’organo di controllo interno.

Art. 26 ter Legge 10/2010 Art. 35 RD 304/2014 RDL 11/2018

Cosa fa il rappresentante

Il suo ruolo si concentra sul flusso di informazioni verso il supervisore, con pieno accesso ai dati dell’ente.

1

Canalizza le segnalazioni al SEPBLAC

È il responsabile degli obblighi di informazione: segnala le operazioni sospette e risponde alle richieste di informazioni del Servizio Esecutivo della Commissione.

2

Accede a tutte le informazioni

Ha accesso senza limitazioni a tutte le informazioni in possesso del soggetto obbligato, per poterle analizzare e segnalare.

3

Vigila sul rispetto del sistema

Quando l’ente è esonerato dal costituire un organo di controllo interno, il rappresentante assume anche le funzioni di quest’ultimo.

4

Opera in separazione dall’audit interno

Gli organi di prevenzione operano con separazione funzionale rispetto al dipartimento di audit interno, pur coordinandosi con esso.

Può esserci un rappresentante «esterno»?

Conviene distinguere tra chi può essere il rappresentante secondo la legge e quale supporto può offrire uno studio specializzato.

Cosa richiede la legge

Il rappresentante

  • Persona fisica residente in Spagna.
  • Che eserciti una carica di amministrazione o di direzione nella società.
  • Designata dall’organo di direzione del soggetto obbligato.
  • Per gli imprenditori o i professionisti individuali, vi adempie il titolare dell’attività.
Cosa offre uno studio

Il supporto esterno

  • Consulenza per scegliere e designare il rappresentante.
  • Preparazione del Modulo F22 e della documentazione.
  • Progettazione e gestione del sistema di rilevazione e segnalazione.
  • Formazione e supporto continuo per la compliance.

Importante: la legge richiede che il rappresentante eserciti una carica di amministrazione o di direzione e risieda in Spagna, per cui un terzo estraneo all’ente non può figurare come «il rappresentante» in senso stretto. È invece pienamente possibile — e molto consigliabile — avvalersi di uno studio specializzato che supporti il rappresentante designato e gestisca il sistema di prevenzione.

Come si nomina: il Modulo F22

La nomina viene comunicata al Servizio Esecutivo della Commissione (SEPBLAC), che può formulare osservazioni motivate.

Novità: Real Decreto 813/2026 (in vigore dal 28 ottobre 2026)

  • Il rappresentante e fino a due persone autorizzate (tre nei gruppi) vengono designati mediante dichiarazione di responsabilità (declaración responsable) (nuovo art. 35.1 del RD 304/2014).
  • Viene meno l’eccezione che consentiva ad alcuni soggetti obbligati di piccole dimensioni di non designare un rappresentante.
  • I soggetti obbligati di cui alle lettere i)–u) dell’art. 2.1 della Legge 10/2010 con meno di 10 persone e con un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro hanno tempo fino al 28 luglio 2027 per comunicare la nomina.

Fonte: Real Decreto 813/2026, del 7 ottobre (BOE dell’8 ottobre 2026). Lo raccontiamo nel dettaglio in cosa cambia con il Real Decreto 813/2026.

01

Delibera dell’organo

L’organo di direzione delibera la nomina del rappresentante mediante verbale o certificato.

02

Modulo F22

Si compila la proposta di nomina (Modulo F22), firmata da chi dimostra di ricoprire la carica.

03

Documentazione

Si allega la documentazione che attesta la nomina da parte dell’organo di direzione e la firma della persona designata.

04

Comunicazione

Si invia al Servizio Esecutivo della Commissione, che può formulare osservazioni motivate.

Dettagli da avere ben chiari

  • Il verbale o certificato della delibera è una scrittura privata: non va formalizzato in atto pubblico.
  • Deve menzionare espressamente la designazione come «rappresentante presso il SEPBLAC».
  • La proposta di norma è accompagnata da una descrizione del percorso professionale della persona designata.
  • La legge prevede la designazione di una persona come rappresentante, che deve ricoprire una carica di amministrazione o di direzione.

Ti aiutiamo a preparare l’intera pratica. Consulta anche la segnalazione di operazioni sospette e il quadro generale dell’antiriciclaggio.

Come ti aiutiamo

Affianchiamo il rappresentante designato e gestiamo il sistema di prevenzione, perché la compliance sia reale e non solo formale.

Designazione e F22

Ti orientiamo su chi può essere rappresentante e prepariamo il Modulo F22 e tutta la documentazione della nomina.

Sistema e manuale

Progettiamo il manuale e le procedure di controllo interno (art. 26) e il circuito di rilevazione e segnalazione al SEPBLAC.

Supporto continuo

Formiamo il team, supportiamo il rappresentante nell’operatività quotidiana e prepariamo l’ente a richieste di informazioni o ispezioni.

Devi designare un rappresentante presso il SEPBLAC?

Ti orientiamo sulla figura, prepariamo il Modulo F22 e offriamo supporto per l’adempimento degli obblighi di informazione.

Rappresentante SEPBLAC: dubbi frequenti

Che cos’è esattamente il rappresentante presso il SEPBLAC?

È la persona che il soggetto obbligato designa come responsabile degli obblighi di informazione verso il SEPBLAC, prevista dall’art. 26 ter della Legge 10/2010 e dall’art. 35 del suo Regolamento. Ha accesso senza limitazioni alle informazioni dell’ente.

Chi può essere rappresentante?

Una persona residente in Spagna che eserciti una carica di amministrazione o di direzione nella società, designata dall’organo di direzione. Per gli imprenditori o i professionisti individuali, questa funzione è svolta dal titolare dell’attività.

Può essere una persona estranea all’azienda?

Non in senso stretto: la legge richiede una carica di amministrazione o di direzione e la residenza in Spagna, per cui un terzo esterno non può figurare come «il rappresentante». Si può invece — ed è consigliabile — avvalersi di uno studio che supporti il rappresentante designato.

È lo stesso del rappresentante legale?

No. Sono figure distinte, anche se possono coincidere nella stessa persona. Il rappresentante presso il SEPBLAC risponde degli obblighi di informazione in materia di antiriciclaggio.

E l’organo di controllo interno (OCI)?

Sono cose diverse. Quando l’ente è esonerato dal costituire un OCI, le sue funzioni sono esercitate dal rappresentante. Entrambi gli organi operano con separazione funzionale dall’audit interno.

Come si designa?

Mediante la proposta di nomina (Modulo F22) al Servizio Esecutivo della Commissione, accompagnata dal verbale o certificato dell’organo di direzione e dalla documentazione della persona designata. Il SEPBLAC può formulare osservazioni.

La nomina va formalizzata in atto pubblico?

No. Il verbale o certificato della delibera è una scrittura privata che non va formalizzata in atto pubblico, ma deve menzionare espressamente la designazione come rappresentante presso il SEPBLAC.

Cosa succede se non designo un rappresentante?

La designazione è un obbligo di controllo interno per i soggetti obbligati. Non adempierlo rientra tra le carenze del sistema di prevenzione e può avere conseguenze nell’ambito del regime sanzionatorio della Legge 10/2010.

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Il rappresentante presso il SEPBLAC nell’antiriciclaggio

Il rappresentante presso il SEPBLAC è uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro di qualsiasi soggetto obbligato. La figura è disciplinata dall’articolo 26 ter della Legge 10/2010 e dall’articolo 35 del RD 304/2014 ed è stata introdotta nell’ordinamento con il Real Decreto-ley 11/2018.

Chi può esserlo

La legge richiede che sia una persona residente in Spagna che eserciti una carica di amministrazione o di direzione nella società, designata dall’organo di direzione. Nel caso di imprenditori o professionisti individuali, gli obblighi di informazione spettano al titolare dell’attività. Per questo un terzo estraneo all’ente non può figurare come «il rappresentante», anche se può offrire supporto tecnico alla compliance.

Quali funzioni ha

È il responsabile degli obblighi di informazione verso il SEPBLAC — in particolare della segnalazione di operazioni sospette — e, a tal fine, dispone di accesso senza limitazioni alle informazioni del soggetto obbligato. Quando l’ente è esonerato dal costituire un organo di controllo interno, ne assume le funzioni il rappresentante. Gli organi di prevenzione operano con separazione funzionale dall’audit interno.

Come si designa

La nomina viene comunicata al Servizio Esecutivo della Commissione mediante la proposta del Modulo F22, accompagnata dal verbale o certificato dell’organo di direzione (scrittura privata che non va formalizzata in atto pubblico) e dalla documentazione della persona designata. Il SEPBLAC può formulare osservazioni motivate.

Perché avvalersi di un supporto specializzato

Designare il rappresentante è solo l’inizio: una compliance reale richiede un manuale e procedure di controllo interno (art. 26), un circuito di rilevazione e segnalazione e la formazione del team. Uno studio specializzato affianca il rappresentante designato e gestisce il sistema perché la compliance sia efficace e regga a un’eventuale ispezione.

Legge 10/2010 Art. 26 ter RD 304/2014 · Art. 35 RDL 11/2018 Modulo F22 Organo di controllo interno SEPBLAC