Agisce per conto dell’istituto
L’agente non presta servizi di pagamento in proprio: lo fa in nome dell’istituto di pagamento che lo ha nominato, entro i limiti che questo stabilisce.
L’agente di un istituto di pagamento presta servizi di pagamento in nome e per conto dell’istituto e deve iscriversi al Registro speciale della Banca di Spagna prima di operare (RDL 19/2018 e RD 736/2019). Ti assistiamo sia che tu sia l’istituto che nomina gli agenti, sia che tu voglia operare come agente.
Vuoi operare come agente?
Raccontaci il tuo caso e ti orientiamo sull’iscrizione e sui requisiti richiesti dalla Banca di Spagna.
Un agente di istituto di pagamento è la persona fisica o giuridica che presta servizi di pagamento in nome di un istituto di pagamento, agendo per conto e sotto la responsabilità di quest’ultimo. Non ha un’autorizzazione propria: opera in base alla licenza dell’istituto che lo nomina.
La figura è disciplinata dall’art. 23 del RDL 19/2018 (sui servizi di pagamento, che recepisce la PSD2) e sviluppata nel Capitolo III del RD 736/2019. La Banca di Spagna è l’autorità di vigilanza e tiene il registro in cui gli agenti devono essere iscritti.
Operare come agente di un istituto di pagamento ha regole proprie. Ecco le tre da avere ben chiare fin dall’inizio.
L’agente non presta servizi di pagamento in proprio: lo fa in nome dell’istituto di pagamento che lo ha nominato, entro i limiti che questo stabilisce.
Prima di operare, l’agente deve risultare nel Registro speciale della Banca di Spagna; l’istituto trasmette prima alla Banca di Spagna le informazioni richieste su ciascun agente.
Per gli atti compiuti dall’agente, l’istituto di pagamento è responsabile del rispetto degli obblighi di legge, compresi quelli in materia di antiriciclaggio.
L’attivazione di un agente spetta all’istituto di pagamento, che deve comunicarla alla Banca di Spagna prima che l’agente inizi a operare.
L’istituto valuta il candidato agente: idoneità, onorabilità e adeguati controlli interni.
L’istituto trasmette alla Banca di Spagna le informazioni richieste sull’agente e sui servizi che presterà.
L’agente viene iscritto al Registro speciale della Banca di Spagna, requisito preliminare per operare.
Una volta iscritto, l’agente opera nel quadro di controllo e formazione definito dall’istituto.
Importante: l’agente non ha bisogno di un’autorizzazione propria come istituto di pagamento: opera in base alla licenza dell’istituto che lo nomina. Ciò che è indispensabile è l’iscrizione preventiva al Registro speciale della Banca di Spagna. Per gli agenti che opereranno in altri Stati membri dell’UE esistono regole specifiche.
Sono due figure molto diverse che spesso vengono confuse. Distinguerle bene evita di prestare servizi di pagamento senza copertura legale.
Attenzione al confine: qualificare male l’attività —credere di agire come «agente commerciale» escluso quando in realtà si presta un servizio di pagamento— può significare operare senza la necessaria copertura legale. Conviene verificare l’inquadramento prima di iniziare.
Assistiamo sia l’istituto di pagamento che vuole creare una rete di agenti, sia chi opererà come agente.
Analizziamo se la tua attività è un servizio di pagamento, se puoi operare come agente o se si applica un’esclusione del RDL 19/2018.
Prepariamo la documentazione e la comunicazione alla Banca di Spagna per l’iscrizione dell’agente al Registro speciale.
Predisponiamo il contratto di agenzia e il quadro di controllo (compreso l’antiriciclaggio) tra l’istituto e i suoi agenti.
Verifichiamo l’inquadramento legale, prepariamo l’iscrizione presso la Banca di Spagna e impostiamo contratto e controlli.
È la persona fisica o giuridica che presta servizi di pagamento in nome di un istituto di pagamento, per conto e sotto la responsabilità di quest’ultimo. La figura è disciplinata dall’art. 23 del RDL 19/2018 e dal RD 736/2019.
No. L’agente non ha bisogno di un’autorizzazione propria come istituto di pagamento: opera in base alla licenza dell’istituto che lo nomina. Ciò che serve è l’iscrizione al Registro speciale della Banca di Spagna.
L’istituto di pagamento. È l’istituto a trasmettere alla Banca di Spagna le informazioni richieste sull’agente e sui servizi che presterà, prima dell’inizio dell’attività.
L’istituto di pagamento risponde del rispetto degli obblighi di legge negli atti compiuti dai suoi agenti. Per questo l’istituto deve controllare e formare adeguatamente la propria rete di agenti.
No. L’agente commerciale conclude operazioni di compravendita per conto del pagatore o del beneficiario e può essere escluso dal RDL 19/2018 (art. 4). L’agente di istituto di pagamento presta invece un servizio di pagamento ed è pienamente regolamentato.
Sì, ma con regole specifiche. L’attività degli agenti in altri Stati membri presenta particolarità di notifica e di iscrizione che conviene analizzare prima di avviare l’operatività transfrontaliera.
L’attività di pagamento è soggetta alla normativa antiriciclaggio. L’istituto deve estendere i propri controlli alla rete di agenti, perché risponde del rispetto della normativa da parte loro. Puoi approfondire nella pagina sull’antiriciclaggio.
La Banca di Spagna, che si occupa di autorizzazione, iscrizione e vigilanza degli istituti di pagamento e dei loro agenti dall’entrata in vigore del RDL 19/2018.
Raccontaci il tuo progetto e ti orientiamo sulla figura dell’agente, sull’iscrizione presso la Banca di Spagna e sui controlli necessari.
La figura dell’agente di istituto di pagamento consente a un istituto di pagamento di ampliare la propria rete di distribuzione senza che ogni punto di servizio abbia bisogno di una propria autorizzazione. L’agente presta servizi di pagamento in nome dell’istituto, per suo conto e sotto la sua responsabilità.
Il regime è contenuto nel Real Decreto-ley 19/2018, del 23 novembre, sui servizi di pagamento (che recepisce la Direttiva (UE) 2015/2366, PSD2), in particolare nel suo articolo 23 sull’utilizzo di agenti, ed è sviluppato nel Capitolo III del RD 736/2019, che disciplina il concetto di agente, il regime di comunicazione e iscrizione e la responsabilità dell’istituto.
Prima di operare, l’agente deve iscriversi al Registro speciale della Banca di Spagna. L’istituto di pagamento trasmette all’autorità di vigilanza le informazioni richieste su ciascun agente. Per gli agenti che opereranno in altri Stati membri dell’Unione europea esistono particolarità di notifica.
Per gli atti compiuti dai suoi agenti, l’istituto di pagamento è responsabile del rispetto degli obblighi di legge. Ciò comprende i controlli in materia di antiriciclaggio, che l’istituto deve estendere a tutta la rete di agenti mediante contratti, procedure e formazione.
Conviene distinguere l’agente di istituto di pagamento dall’agente commerciale che conclude operazioni di compravendita per conto del pagatore o del beneficiario, il quale può essere escluso dall’ambito del RDL 19/2018 (art. 4). Qualificare male l’attività può portare a prestare servizi di pagamento senza copertura legale, perciò conviene verificare l’inquadramento prima di iniziare.
Normativa di riferimento, con link al testo ufficiale:
Normativa e link verificati a .