Aprire in Spagna la succursale di una banca estera
Gli enti creditizi autorizzati in uno Stato che non appartiene all’Unione europea hanno bisogno dell’autorizzazione della Banca di Spagna per stabilire una succursale in Spagna. Lo richiede l’articolo 13 della Legge 10/2014, sull’ordinamento, la vigilanza e la solvibilità degli enti creditizi, e lo sviluppa l’articolo 17 del Real Decreto 84/2015.
Requisiti della succursale
Si applicano, con gli opportuni adattamenti, i requisiti previsti per la costituzione di una banca: la dotazione di fondi permanenti della succursale è trattata come il suo capitale minimo; la succursale deve avere almeno due persone che la dirigano effettivamente e che soddisfino i requisiti di onorabilità e professionalità (fit and proper), e il suo oggetto non può includere attività che l’ente non è autorizzato a svolgere nel suo paese d’origine. La domanda è accompagnata da un programma di attività, dalle informazioni su dirigenti, fondi propri e solvibilità, dal sistema di garanzia dei depositi e dalle autorizzazioni del paese d’origine.
Procedimento e termini
La domanda si presenta nella sede elettronica della Banca di Spagna, insieme alla documentazione del deposito del 20% del capitale minimo. Il termine per decidere è di sei mesi dalla ricezione o da quando la documentazione è completa e, in ogni caso, di dodici mesi; in assenza di decisione, la domanda si intende rigettata. L’autorizzazione può essere negata in applicazione del principio di reciprocità.
Altri percorsi: servizi senza succursale e uffici di rappresentanza
Prestare servizi in Spagna senza succursale richiede anch’esso l’autorizzazione preventiva della Banca di Spagna e non consente di raccogliere depositi né altri fondi rimborsabili dal pubblico. Anche gli uffici di rappresentanza di enti extra-UE hanno bisogno di autorizzazione, con un termine massimo di decisione di tre mesi. Per gli enti di altri Stati membri, il percorso è il passaporto europeo. Se invece vuoi creare un nuovo ente, consulta la nostra pagina sulla licenza bancaria oppure su come operare in Spagna come ente estero.
La CRD VI e il nuovo regime europeo
La Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) armonizza il regime delle succursali di paesi terzi, le classifica in due classi e fissa requisiti minimi di dotazione di capitale e di liquidità. Inoltre richiede, come regola generale, che i servizi bancari di base siano prestati tramite una succursale, con eccezioni come la prestazione su iniziativa propria del cliente. Secondo l’Autorità bancaria europea, il nuovo regime si applica dall’11 gennaio 2027; ad agosto 2026 la Commissione europea indicava che la Spagna non aveva ancora comunicato il recepimento.
Succursale
Banca estera
Banca di Spagna
Legge 10/2014
RD 84/2015
Dotazione di capitale
CRD VI
Paese terzo