Quadro normativo delle partecipazioni qualificate negli enti finanziari
L’acquisizione o l’aumento di una partecipazione qualificata in un ente vigilato è soggetta a un regime di valutazione cautelare preventiva armonizzato nell’Unione europea. È considerata qualificata la partecipazione che raggiunge, direttamente o indirettamente, il 10% del capitale o dei diritti di voto, oppure quella che consente di esercitare un’influenza notevole. Lo schema è comune, ma l’autorità di vigilanza competente dipende dal tipo di ente.
Imprese di investimento e società di gestione
Per le ESI (sociedades de valores, agencias de valores e società di gestione di portafogli), le EAFN (società di consulenza finanziaria nazionale) e le società di gestione (SGIIC e SGEIC), la competenza è della CNMV, che emette una dichiarazione di non opposizione. Il regime è disciplinato dal Titolo V, Capo IV (artt. 152–159) della Legge 6/2023 sui mercati dei valori e sui servizi di investimento, sviluppata dal Real Decreto 813/2023 (artt. 45–51: notifica, calcolo, esclusioni, criteri di opposizione e procedimento).
Enti creditizi
Per le banche l’acquirente notifica alla Banca di Spagna, che istruisce la domanda, mentre la decisione spetta alla Banca centrale europea come «procedura comune» del Meccanismo di vigilanza unico, indipendentemente dal fatto che l’ente sia significativo o meno significativo. Il quadro è costituito dalla Legge 10/2014 sull’ordinamento, la vigilanza e la solvibilità degli enti creditizi, dal relativo RD 84/2015 e dal Regolamento (UE) 1024/2013.
Istituti di pagamento, IMEL e altri
Per gli establecimientos financieros de crédito (EFC, intermediari finanziari non bancari), gli istituti di pagamento, gli IMEL e le società di valutazione immobiliare decide la Banca di Spagna. Il termine di valutazione è di 60 giorni lavorativi dalla conferma di ricezione di una notifica completa (3 mesi per le società di valutazione immobiliare), prorogabile fino a 30 giorni lavorativi in più.
Quadro europeo e criteri
La valutazione è comune a banche, servizi di investimento e assicurazioni: la CRD IV (Direttiva 2013/36/UE), la MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) e gli Orientamenti congiunti di ESMA, EBA ed EIOPA. L’autorità di vigilanza analizza cinque criteri — onorabilità, idoneità dei dirigenti, solidità finanziaria, rispetto dei requisiti prudenziali e rischio di riciclaggio — e deve decidere entro 60 giorni lavorativi, prorogabili a 90.
Legge 6/2023
RD 813/2023
Legge 10/2014
MiFID II
CRD IV
SSM / BCE
non opposizione