Euro digitale

Non è una criptovaluta né un progetto privato: sarebbe moneta di banca centrale in formato digitale, passività diretta dell’Eurosistema, distribuita da banche e prestatori di servizi di pagamento. La BCE lavora a un progetto pilota nel secondo semestre del 2027 e a una possibile prima emissione nel 2029.

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Proposta di regolamento
COM(2023) 369
Corso legale
Art. 7
Limiti di detenzione
Art. 16
Tetto alle commissioni interbancarie
Art. 17

Cos’è l’euro digitale

Moneta di banca centrale, in formato digitale, per pagare in tutta l’area dell’euro.

L’euro digitale sarebbe, nelle parole della stessa Banca centrale europea, una forma digitale di contante. La definizione sembra semplice, ma racchiude la chiave giuridica dell’intero progetto: sarebbe una passività diretta dell’Eurosistema — la BCE e le banche centrali nazionali —, come lo sono oggi le banconote. Quando hai un saldo sul tuo conto bancario, il tuo diritto è nei confronti della tua banca; se la banca fallisce, entra in gioco il fondo di garanzia. Quando hai una banconota in tasca, il tuo diritto è nei confronti della banca centrale. L’euro digitale porterebbe questa seconda relazione nell’ambiente digitale.

Da qui derivano quasi tutte le altre caratteristiche. Il fatto che sia moneta di banca centrale spiega perché la BCE insiste sulla sicurezza dei saldi per mantenere la fiducia; spiega perché la proposta di regolamento gli attribuisce il corso legale, con il conseguente obbligo di accettazione; e spiega perché l’Eurosistema non applicherà commissioni per lo schema né per l’elaborazione, a differenza di qualsiasi soluzione privata.

La seconda idea da fissare è che l’euro digitale non sostituirebbe il contante. La BCE lo ripete in tutti i suoi materiali: sarebbe un complemento, non un sostituto, e i due coesisterebbero preservando la libertà di scelta tra l’uno e l’altro. Chi vuole continuare a pagare con le banconote potrà farlo. La proposta di regolamento mantiene in parallelo il regime del contante e in Spagna convivono inoltre norme proprie, come il limite ai pagamenti in contanti.

La terza idea è che l’euro digitale non sarebbe distribuito direttamente dalla banca centrale. I cittadini non aprirebbero un conto presso la BCE. La distribuzione spetterebbe ai prestatori di servizi di pagamento vigilati — le banche, in primo luogo —, che manterrebbero il rapporto con il cliente, applicherebbero l’adeguata verifica della clientela e presterebbero il servizio. La banca centrale emette; il settore privato distribuisce. È questa ripartizione a rendere il progetto, per un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica, una questione di business e non una curiosità monetaria.

Cosa non è l’euro digitale

Quattro equivoci frequenti da chiarire prima di proseguire.

L’euro digitale a confronto con altri strumenti
FiguraChi rispondeDifferenza rispetto all’euro digitale
Euro digitaleL’Eurosistema (BCE e banche centrali nazionali)È il termine di riferimento di questa tabella: moneta di banca centrale, con corso legale previsto dalla proposta di regolamento e distribuzione tramite prestatori di servizi di pagamento.
Saldo su conto bancarioL’ente creditizioÈ moneta di banca commerciale. Il diritto del cliente è nei confronti della sua banca ed è coperto, entro i relativi limiti, dal fondo di garanzia dei depositi.
Token di moneta elettronica (EMT) di MiCAL’emittente privato autorizzatoÈ una cripto-attività disciplinata dal Regolamento (UE) 2023/1114 che fa riferimento al valore di una valuta ufficiale, ma non è moneta di banca centrale né ha corso legale.
Cripto-attività non referenziataIn via generale, nessunoNon rappresenta un diritto di credito nei confronti di un emittente identificato, il suo valore non è ancorato a una valuta ufficiale e non ha corso legale.
Moneta elettronica tradizionaleL’istituto di moneta elettronicaValore monetario memorizzato che rappresenta un credito nei confronti dell’emittente privato, soggetto a tutela dei fondi (safeguarding). Nemmeno questa è moneta di banca centrale.

Il confronto ha finalità divulgative. Il regime dell’euro digitale dipenderà dal regolamento che verrà effettivamente approvato.

A che punto è il progetto

Non è imminente, ma nemmeno un’ipotesi lontana. Ha un calendario pubblico e condizioni esplicite.

Tappe pubblicate del progetto dell’euro digitale
DataTappaCosa significa
Giugno 2023La Commissione presenta la COM(2023) 369La proposta di regolamento sull’istituzione dell’euro digitale entra nella procedura legislativa ordinaria.
Novembre 2023 – ottobre 2025Fase di preparazioneL’Eurosistema elabora la bozza del rulebook, seleziona i fornitori e testa la piattaforma di innovazione con oltre settanta partecipanti.
30 ottobre 2025L’Eurosistema passa alla fase successivaIl Consiglio direttivo decide di passare alla fase successiva del progetto.
24 aprile 2026Accordi di standardizzazioneLa BCE firma accordi con lo European Cards Stakeholders Group, nexo standards e il Berlin Group per riutilizzare standard tecnici aperti europei.
Entro la fine del 2026Adozione del regolamentoCondizione per il resto del calendario: i co-legislatori devono adottare il regolamento sull’euro digitale.
Secondo semestre del 2027Progetto pilota di dodici mesiEsercizio pilota previsto, della durata di dodici mesi.
2029Possibile prima emissionePrima emissione prevista, subordinata al completamento dei passaggi precedenti.

Dati pubblicati dalla Banca centrale europea. La stessa BCE sottolinea che la decisione se emettere l’euro digitale sarà presa in considerazione solo a conclusione della procedura legislativa europea.

Il calendario va letto in modo condizionale, e non conviene leggerlo diversamente. La BCE non ha deciso di emettere l’euro digitale: ha deciso di essere pronta a farlo se i co-legislatori approvano il regolamento. Ogni tappa dipende dalla precedente, e la prima di tutte — l’adozione della norma — è nelle mani del Parlamento europeo e del Consiglio, non della banca centrale.

Per un ente vigilato questo ha una conseguenza pratica molto concreta: il momento di decidere l’architettura di prodotto non è il 2029, e nemmeno il 2027. Se il progetto pilota parte nel secondo semestre del 2027, gli enti che vi partecipano avranno dovuto prendere decisioni su sistemi, contratti e compliance ben prima. E se il regolamento viene adottato entro i termini previsti, il calendario di attuazione sarà compresso. La preparazione ragionevole oggi non consiste nel costruire qualcosa, ma nel sapere cosa dovresti costruire e quanto ti costerebbe.

Cosa dice la proposta di regolamento

Gli articoli che condizionano di più un ente vigilato, nel testo proposto dalla Commissione.

Articoli chiave della proposta di regolamento sull’euro digitale
ArticoloMateriaContenuto proposto
Art. 7Corso legaleAttribuisce corso legale all’euro digitale, con eccezioni all’obbligo di accettazione: microimprese, enti senza scopo di lucro e persone fisiche che agiscono nell’ambito di un’attività esclusivamente personale o domestica.
Art. 13DistribuzioneConsente a tutti i prestatori di servizi di pagamento di distribuire l’euro digitale.
Art. 14Accesso universaleObbliga gli enti creditizi a prestare i servizi di base in euro digitale e prevede che gli Stati membri designino enti pubblici per garantire l’accesso.
Art. 16Limiti e remunerazioneAbilita la BCE a fissare limiti di detenzione e stabilisce che l’euro digitale non maturerà interessi.
Art. 17CommissioniLimita le commissioni interbancarie al minore tra due importi: i costi sostenuti più un margine ragionevole, oppure le commissioni di mezzi di pagamento comparabili.
Art. 35Protezione dei datiRichiede la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati trattati nell’ambito dell’euro digitale.
Art. 37Modalità offlineStabilisce che né la BCE né le banche centrali nazionali possano attribuire a un utente identificato i dati delle operazioni offline.

Numerazione e contenuto della proposta della Commissione, COM(2023) 369 definitivo. Il testo finale può essere diverso: la procedura legislativa non si è conclusa.

Chi lo distribuisce e come viene remunerato

Qui c’è il business, e anche l’obbligo.

Il modello di distribuzione è il punto in cui l’euro digitale smette di essere un dibattito monetario e diventa una questione operativa per qualsiasi istituto di pagamento. La proposta distingue due piani. Sul primo, l’articolo 13 abilita tutti i prestatori di servizi di pagamento a distribuire l’euro digitale: è una facoltà, aperta all’intero settore. Sul secondo, l’articolo 14 trasforma quella facoltà in obbligo per gli enti creditizi, che dovrebbero prestare i servizi di base, e prevede che gli Stati membri designino enti pubblici per garantire l’accesso a chi non è cliente di una banca.

La distinzione conta molto. Per una banca, l’euro digitale sarebbe un servizio da prestare. Per un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica, sarebbe un’opportunità commerciale da cogliere o meno, e quindi una decisione di business che richiede di quantificare il costo di ingresso e il ritorno. Impostare il progetto partendo dall’obbligo non è lo stesso che partire dall’opportunità, e anche l’architettura di compliance cambia.

Quanto alla remunerazione, la BCE è stata esplicita su due punti. Il primo: l’Eurosistema non applicherà commissioni per lo schema né per l’elaborazione, quindi il costo dell’infrastruttura della banca centrale non ricade sul distributore. Il secondo: il modello previsto nel regolamento proposto contempla una compensazione adeguata per le banche che prestano il servizio. E l’articolo 17 pone un tetto alle commissioni interbancarie, che non potrebbero superare il minore tra due importi: i costi sostenuti più un margine ragionevole, oppure le commissioni di mezzi di pagamento comparabili. Ne risulta un modello economico delimitato dalla norma, non negoziato liberamente tra le parti.

La conseguenza strategica è chiara. Se il margine unitario è limitato per legge, il business della distribuzione dell’euro digitale dipenderà dai volumi e dall’efficienza operativa, non dal prezzo. Chi entra tardi e con costi elevati difficilmente troverà spazio. È per questo che gli accordi di standardizzazione della BCE dell’aprile 2026 — con lo European Cards Stakeholders Group, nexo standards e il Berlin Group — sono più rilevanti di quanto sembri: riutilizzare standard aperti già esistenti riduce il costo di integrazione per tutti.

Limiti di detenzione e remunerazione

Il tema più discusso del progetto, e quello con meno cifre pubblicate.

L’articolo 16 della proposta abilita la Banca centrale europea a fissare limiti di detenzione di euro digitale e stabilisce che l’euro digitale non maturerà interessi. Sono due decisioni deliberate e collegate, e la logica dietro entrambe è la stessa: evitare che l’euro digitale funzioni come strumento di risparmio che drena depositi dal sistema bancario.

Un mezzo di pagamento che non remunera ed è soggetto a un tetto di saldo è, per costruzione, un mezzo di pagamento e non un deposito alternativo. Se l’euro digitale pagasse interessi e non avesse limiti, in un episodio di tensione finanziaria l’incentivo a spostare saldi dalle banche commerciali alla banca centrale sarebbe considerevole, con il rischio di amplificare proprio ciò che si vuole evitare. Il limite di detenzione è, in sostanza, una barriera di sicurezza.

Detto questo, conviene essere precisi su cosa è stato pubblicato e cosa no. La Banca centrale europea non ha pubblicato una cifra per il limite di detenzione. Nel dibattito pubblico e nei rapporti di terzi circolano stime, ma né le domande frequenti della BCE né le sue pagine di monitoraggio del progetto indicano alcun importo. Qualsiasi numero che oggi venga trattato come ufficiale non lo è. Ciò che la proposta fissa è l’abilitazione a stabilirlo e il criterio per cui non ci sarà remunerazione.

Per un ente che sta valutando la propria posizione, l’assenza di una cifra non è un ostacolo: è un parametro. L’analisi corretta consiste nel modellizzare l’impatto sulla tua base clienti con diversi scenari di limite, non nell’aspettare che ne venga pubblicato uno. Se il risultato cambia radicalmente da uno scenario all’altro, il progetto è sensibile al parametro e conviene seguirlo da vicino; se non cambia, puoi decidere senza aspettare.

Privacy, modalità offline e cosa vede l’Eurosistema

Né anonimato totale né sorveglianza totale. La proposta costruisce due livelli distinti.

Regime di privacy in base alla modalità
ModalitàChi conosce i dati personaliBase nella proposta
OfflinePrivacy simile a quella del contante: solo il pagatore e il beneficiario conoscerebbero i dati personali dell’operazione.Art. 37: né la BCE né le banche centrali nazionali potrebbero attribuire a un utente identificato i dati delle operazioni offline.
OnlineL’Eurosistema non potrebbe identificare gli utenti che effettuano o ricevono pagamenti; il prestatore di servizi di pagamento conosce invece il proprio cliente.Art. 35: pseudonimizzazione e cifratura dei dati trattati.

In entrambe le modalità si applicherebbero controlli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L’euro digitale e l’antiriciclaggio

Qui il progetto si incrocia con il lavoro quotidiano di qualsiasi soggetto obbligato.

Conviene chiarire subito l’equivoco: l’euro digitale non sarebbe anonimo. La BCE è esplicita nel dire che entrambe le modalità — online e offline — prevedrebbero controlli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Ciò che cambia tra l’una e l’altra non è l’esistenza dei controlli, ma chi vede cosa e in quale momento.

Nella modalità online, il prestatore di servizi di pagamento mantiene il rapporto d’affari con il proprio cliente e, di conseguenza, l’adeguata verifica della clientela completa: identificazione formale, titolarità effettiva, scopo del rapporto e monitoraggio continuo. Niente di tutto questo scompare per il fatto che lo strumento sia moneta di banca centrale. La differenza rilevante è che l’Eurosistema, per costruzione, non potrebbe identificare gli utenti che effettuano o ricevono i pagamenti: il livello di conoscenza del cliente resta presso l’intermediario, che è esattamente dove si trova oggi.

Nella modalità offline la progettazione è più esigente dal punto di vista della compliance, proprio perché la privacy è maggiore. Se solo il pagatore e il beneficiario conoscono i dati dell’operazione, i controlli non possono basarsi sull’analisi transazionale successiva con la stessa intensità. La risposta naturale — e quella che ci si può attendere dallo sviluppo normativo — passa da limiti quantitativi e da controlli nei momenti di caricamento e scaricamento del saldo, più che dal monitoraggio di ogni singolo pagamento. È una logica nota: è la stessa che si applica al limite ai pagamenti in contanti e ai prodotti di moneta elettronica a rischio ridotto.

Per un ente vigilato, la preparazione ragionevole non consiste nell’aspettare il testo definitivo. Consiste nell’individuare quali elementi del tuo attuale sistema antiriciclaggio dovrebbero essere estesi a un nuovo strumento: il profilo di rischio del cliente, le regole di rilevamento dell’operatività anomala, le soglie di comunicazione al SEPBLAC e la documentazione del manuale antiriciclaggio. Se questi elementi sono costruiti bene oggi, assorbire l’euro digitale sarà un’estensione. Se non lo sono, sarà un progetto.

Prepararsi senza costruire nulla per ora

Il regolamento non è stato approvato. Questo non significa che non ci sia nulla da fare: significa che quello che serve è analisi, non sviluppo.

01 · Inquadramento

Quale obbligo ti riguarda

«Ente creditizio, istituto di pagamento, istituto di moneta elettronica o prestatore di servizi per le cripto-attività. La proposta non li tratta tutti allo stesso modo: ad alcuni impone obblighi, ad altri attribuisce facoltà.»

02 · Scenari

Modellizza il limite di detenzione

«Non c’è una cifra pubblicata. Lavoriamo su scenari applicati alla tua base clienti per capire se il tuo progetto è sensibile al parametro o se puoi decidere senza aspettare.»

03 · Compliance

Cosa dovresti estendere

«Adeguata verifica della clientela, rilevamento dell’operatività anomala, soglie e comunicazione. Individuiamo quali elementi del sistema attuale assorbirebbero il nuovo strumento e quali no.»

04 · Monitoraggio

E non perdere di vista l’iter

«Il calendario della BCE è subordinato all’adozione del regolamento. Seguiamo l’iter e ti avvisiamo di ciò che cambia e di quale decisione richiede.»

Gli effetti da anticipare

Non sono rischi di compliance in senso stretto: sono effetti sul business con conseguenze giuridiche.

L’obbligo non è uguale per tutti. La proposta impone agli enti creditizi di prestare i servizi di base, mentre per gli altri prestatori di servizi di pagamento la distribuzione è una facoltà. Sapere in quale gruppo ti trovi è il punto di partenza.

Il margine è limitato dalla norma. L’articolo 17 limita le commissioni interbancarie al minore tra due importi. Un modello di business costruito su un prezzo superiore non sarebbe praticabile.

Il limite di detenzione condiziona il prodotto. Non c’è una cifra pubblicata, ma l’abilitazione esiste. Un’impostazione che non regga scenari diversi di tetto è un’impostazione fragile.

La modalità offline impone di ripensare i controlli. Se il monitoraggio transazionale successivo perde efficacia, il peso ricade sui momenti di caricamento e scaricamento del saldo.

E il calendario è condizionale, ma breve. Se il regolamento viene adottato entro il termine previsto e il progetto pilota parte nel secondo semestre del 2027, il margine di preparazione si misura in mesi.

Cifre e date pubblicate
VariabileDato pubblicatoFonte
Progetto pilotaSecondo semestre del 2027, durata di dodici mesiBCE
Possibile prima emissione2029BCE
Condizione preliminareAdozione del regolamento entro la fine del 2026BCE
RemunerazioneNon maturerà interessiArt. 16 COM(2023) 369
Limite di detenzioneAbilitazione della BCE; nessuna cifra pubblicataArt. 16 COM(2023) 369
Commissioni dell’EurosistemaNessuna per schema o elaborazioneBCE
Tetto alle commissioni interbancarieIl minore tra costi più margine ragionevole e commissioni comparabiliArt. 17 COM(2023) 369

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Domande frequenti sull’euro digitale

Cos’è l’euro digitale?
Sarebbe una forma digitale di contante emessa dall’Eurosistema: moneta di banca centrale in formato digitale, passività diretta della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. La proposta di regolamento COM(2023) 369 gli attribuisce corso legale e prevede che sia distribuito tramite i prestatori di servizi di pagamento vigilati.
L’euro digitale sostituirà il contante?
No. La Banca centrale europea è esplicita: sarebbe un complemento del contante, non un sostituto. I due coesisterebbero, preservando la libertà dei cittadini di scegliere se pagare in contanti o in euro digitale.
L’euro digitale è una criptovaluta?
No. Una cripto-attività, in via generale, non rappresenta un diritto nei confronti di un emittente identificato né ha corso legale. L’euro digitale sarebbe una passività diretta dell’Eurosistema. Non è nemmeno un token di moneta elettronica di MiCA: questi sono emessi da enti privati autorizzati e fanno riferimento al valore di una valuta ufficiale, ma non sono moneta di banca centrale.
Quando sarà disponibile l’euro digitale?
La Banca centrale europea prevede un esercizio pilota nel secondo semestre del 2027, della durata di dodici mesi, e una possibile prima emissione nel 2029. Tutto ciò è subordinato al fatto che i co-legislatori dell’Unione adottino il regolamento sull’euro digitale prima della fine del 2026. La stessa BCE sottolinea che la decisione se emettere sarà presa in considerazione solo a conclusione dell’iter legislativo.
Ci sarà un limite di detenzione? Di quanto?
L’articolo 16 della proposta abilita la Banca centrale europea a fissare limiti di detenzione. La BCE non ha pubblicato alcuna cifra concreta: né le sue domande frequenti né le sue pagine di monitoraggio del progetto indicano alcun importo. Qualsiasi numero che oggi circoli come ufficiale non lo è.
L’euro digitale pagherà interessi?
No. L’articolo 16 della proposta stabilisce che l’euro digitale non maturerà interessi. Insieme al limite di detenzione, è una delle due scelte di progettazione pensate per evitare che funzioni come strumento di risparmio e che sottragga depositi al sistema bancario.
Chi distribuirebbe l’euro digitale?
I prestatori di servizi di pagamento vigilati, a cominciare dalle banche. L’articolo 13 della proposta abilita tutti i prestatori di servizi di pagamento a distribuirlo, e l’articolo 14 obbliga gli enti creditizi a prestare i servizi di base, prevedendo inoltre che gli Stati membri designino enti pubblici per garantire l’accesso.
Per un istituto di pagamento è obbligatorio distribuire l’euro digitale?
Secondo la proposta, no. L’obbligo di prestare i servizi di base ricade sugli enti creditizi. Per gli altri prestatori di servizi di pagamento la distribuzione è una facoltà, e quindi una decisione di business. Il testo definitivo può cambiare: la procedura legislativa non si è conclusa.
Come verrebbero remunerati i distributori?
L’Eurosistema non applicherà commissioni per lo schema né per l’elaborazione, e il modello previsto nel regolamento proposto contempla una compensazione adeguata per le banche che prestano il servizio. L’articolo 17 limita le commissioni interbancarie al minore tra due importi: i costi sostenuti più un margine ragionevole, oppure le commissioni di mezzi di pagamento comparabili.
L’euro digitale sarà anonimo?
No. Entrambe le modalità prevedrebbero controlli antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nella modalità offline la privacy sarebbe simile a quella del contante — solo il pagatore e il beneficiario conoscerebbero i dati personali dell’operazione —, mentre in quella online l’Eurosistema non potrebbe identificare gli utenti che effettuano o ricevono pagamenti, anche se il prestatore di servizi di pagamento conosce il proprio cliente.
Quali obblighi antiriciclaggio comporterebbe?
Quelli propri di qualsiasi rapporto d’affari con un soggetto obbligato: identificazione formale, titolarità effettiva, scopo del rapporto, monitoraggio continuo e segnalazione di operatività sospetta. La particolarità sta nella modalità offline, dove la minore portata del monitoraggio transazionale sposta il peso dei controlli sui momenti di caricamento e scaricamento del saldo.
E la protezione dei dati?
L’articolo 35 della proposta richiede la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati trattati, e l’articolo 37 stabilisce che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire a un utente identificato i dati delle operazioni offline. Per un ente distributore, questo si traduce nell’aggiornare il registro delle attività di trattamento e, se del caso, la valutazione d’impatto.
Cosa dovrebbe già fare un ente vigilato?
Tre cose, nessuna di sviluppo. Determinare quale regime lo riguarderebbe in base al tipo di licenza; modellizzare l’impatto sulla propria base clienti con diversi scenari di limite di detenzione; e individuare quali elementi del proprio attuale sistema antiriciclaggio potrebbero essere estesi al nuovo strumento e quali no.

Come prepararsi all’euro digitale

Dieci passaggi di analisi. Nessuno richiede di scrivere ancora una riga di codice.

Inquadramento

Prima di tutto, quale regime ti riguarda

La proposta obbliga gli enti creditizi e abilita tutti gli altri. Sapere in quale gruppo ti trovi cambia completamente la natura del progetto.

Scenari

Poi, modellizza senza una cifra ufficiale

Non c’è alcun limite di detenzione pubblicato. Lavora per scenari e verifica se il tuo progetto è sensibile al parametro.

Estensione

E guarda il tuo attuale sistema antiriciclaggio

Se adeguata verifica della clientela, rilevamento e comunicazione sono costruiti bene, l’euro digitale sarà un’estensione. Altrimenti sarà un progetto.

Checklist di preparazione

  1. Determinare il tipo di licenza e il regime applicabile secondo la proposta.
  2. Valutare se, nel tuo caso, la distribuzione è un obbligo o una decisione di business.
  3. Modellizzare l’impatto sulla base clienti con diversi scenari di limite di detenzione.
  4. Quantificare il costo di integrazione tenendo conto degli standard aperti già adottati.
  5. Confrontare il modello economico con il tetto dell’articolo 17 sulle commissioni interbancarie.
  6. Mappare quali controlli antiriciclaggio si estenderebbero al nuovo strumento.
  7. Progettare il trattamento specifico della modalità offline: caricamento, scaricamento e soglie.
  8. Aggiornare il registro delle attività di trattamento e valutare la necessità di una valutazione d’impatto.
  9. Rivedere condizioni generali e informativa precontrattuale in presenza di un mezzo di pagamento con corso legale.
  10. Impostare il monitoraggio dell’iter legislativo e delle pubblicazioni della BCE.

L’errore più costoso sarebbe aspettare il testo definitivo per iniziare a pensarci. L’analisi si può fare oggi con ciò che è stato pubblicato; lo sviluppo, quando ci sarà la norma.

Nella pratica

L’impatto visto dall’interno

Cinque fronti che un ente dovrebbe affrontare se decide di distribuire l’euro digitale.

Il margine ha un tettoEconomia

Il margine ha un tetto

Le commissioni interbancarie non potrebbero superare il minore tra due importi. Il business dipende dai volumi e dall’efficienza, non dal prezzo.

Due modalità, due impostazioni dei controlliAML/CFT

Due modalità, due impostazioni dei controlli

Online e offline non ammettono lo stesso schema di vigilanza. La seconda sposta il peso sul caricamento e sullo scaricamento del saldo.

Le tappe da cui dipende tuttoCalendario

Le tappe da cui dipende tutto

Ogni fase dipende dalla precedente, e la prima è nelle mani del legislatore europeo.

Fine 2026

Condizione preliminare: adozione del regolamento sull’euro digitale da parte dei co-legislatori dell’Unione.

2º semestre 2027

Esercizio pilota previsto, della durata di dodici mesi.

2029

Possibile prima emissione, se si completano i passaggi precedenti.

Pseudonimizzazione, cifratura e offlineDati

Pseudonimizzazione, cifratura e offline

La proposta limita espressamente ciò che l’Eurosistema può vedere. Va riportato nel registro dei trattamenti e nella valutazione d’impatto.

Controlli

Cosa dovrebbe dimostrare un ente distributore

Controllo
Cosa ci si aspetta
Evidenza

Determinazione del regime applicabile

Analisi documentata se la distribuzione sia un obbligo o una facoltà in base al tipo di licenza.

Nota giuridica di inquadramento e delibera dell’organo di amministrazione.

Adeguata verifica dell’utente

Identificazione formale, titolarità effettiva, scopo del rapporto e monitoraggio continuo.

Fascicolo del cliente e tracciabilità delle verifiche.

Controlli della modalità offline

Soglie e controlli su caricamento e scaricamento del saldo, coerenti con la minore portata del monitoraggio.

Procedura specifica e parametri di sistema.

Rilevamento dell’operatività anomala

Regole di rilevamento adattate al nuovo strumento e ai suoi limiti di detenzione.

Catalogo degli alert, calibrazione e registro delle analisi.

Modello economico

Confronto del pricing con il tetto dell’articolo 17 sulle commissioni interbancarie.

Relazione economica del prodotto e sua revisione periodica.

Protezione dei dati

Registro delle attività aggiornato e, se del caso, valutazione d’impatto.

Registro dei trattamenti, DPIA e analisi dei trasferimenti.

Informazioni al cliente

Condizioni generali e informativa precontrattuale adattate a un mezzo di pagamento con corso legale.

Documentazione contrattuale e prova della consegna.

Il punto cieco più frequente

Trattare l’euro digitale come un progetto tecnologico. Le decisioni che condizionano il risultato sono giuridiche ed economiche: quale regime ti riguarda, quanto puoi far pagare e quali controlli dovresti estendere. La tecnologia viene dopo e, grazie agli standard aperti già adottati, costerà meno di quanto sembri.

  • Nessuna analisi se la distribuzione sia un obbligo o una facoltà
  • Modello economico non confrontato con il tetto alle commissioni
  • Controlli della modalità offline non differenziati
  • Registro dei trattamenti non aggiornato
  • Condizioni generali non adattate a un mezzo di pagamento con corso legale
  • Nessun monitoraggio formale dell’iter legislativo
Glossario operativo

Concetti chiave dell’euro digitale

Termini che compaiono nella proposta di regolamento e nei materiali della BCE.

CBDCBase

Valuta digitale di banca centrale

Moneta emessa da una banca centrale in formato digitale. L’euro digitale sarebbe la versione dell’Eurosistema per l’area dell’euro.

Central Bank Digital Currency.
Passività direttaNatura

Passività dell’Eurosistema

Il diritto del detentore è nei confronti della banca centrale, non di un ente privato. È ciò che distingue l’euro digitale da un saldo bancario.

Come le banconote.
Corso legaleAccettazione

Obbligo di accettazione

La proposta attribuisce corso legale all’euro digitale, con eccezioni per microimprese, enti senza scopo di lucro e attività esclusivamente personali o domestiche.

Art. 7 COM(2023) 369.
Limite di detenzioneTetto

Saldo massimo per utente

La proposta abilita la BCE a fissarlo. Non c’è una cifra pubblicata. La sua funzione è evitare che l’euro digitale sottragga depositi alle banche.

Art. 16 COM(2023) 369.
OfflineModalità

Pagamento senza connessione

Modalità con privacy simile a quella del contante: solo pagatore e beneficiario conoscerebbero i dati personali dell’operazione.

Art. 37 COM(2023) 369.
RulebookSchema

Manuale delle regole

Insieme di regole comuni dello schema dell’euro digitale, sviluppato in bozza durante la fase di preparazione del progetto.

Lavori dell’Eurosistema.
Commissione interbancariaPrezzo

Interchange fee

Remunerazione tra prestatori di servizi di pagamento. La proposta la limita al minore tra due importi: costi più margine ragionevole o commissioni comparabili.

Art. 17 COM(2023) 369.
EMTConfine

Token di moneta elettronica

Cripto-attività di MiCA che fa riferimento a una valuta ufficiale. Emessa da enti privati: non è moneta di banca centrale né ha corso legale.

PSPDistribuzione

Prestatore di servizi di pagamento

Ente vigilato che distribuirebbe l’euro digitale e manterrebbe il rapporto con il cliente, compresa l’adeguata verifica della clientela.

Artt. 13 e 14 COM(2023) 369.

COMPLIANCE CONTROL CENTER · EURO DIGITALE

Matrice d’impatto: cosa comporterebbe per il tuo ente

Incrocia il tuo tipo di licenza con il fronte di lavoro. La casella indica l’intensità dell’impatto prevedibile secondo la proposta di regolamento.

Matrice d’impatto per tipo di ente

Verde: impatto basso. Rosso: impatto alto e obbligatorio.

Ente \ Fronte
Distribuzione
AML/CFT
Sistemi
Ente creditizio
Obbligatorioservizi di base
Altoestensione completa
Altointegrazione dello schema
Istituto di pagamento
Facoltativodecisione di business
Altose distribuisce
Mediostandard aperti
Istituto di moneta elettronica
Facoltativodecisione di business
Altose distribuisce
Mediostandard aperti
Prestatore di servizi per le cripto-attività
Non previstoal di fuori dell’art. 13
Medioconfine con gli EMT
Bassonessuna integrazione diretta

Sei idee sbagliate sull’euro digitale

Si ripetono sulla stampa, nei forum di settore e nei comitati di direzione.

«È una criptovaluta della BCE»

No. Una cripto-attività non rappresenta un diritto nei confronti di un emittente identificato né ha corso legale. L’euro digitale sarebbe una passività diretta dell’Eurosistema, come le banconote.

«Eliminerà il contante»

La BCE afferma espressamente il contrario: sarebbe un complemento del contante, non un sostituto, e i due coesisterebbero preservando la libertà di scelta.

«Sarà anonimo come il contante»

Solo in parte. La modalità offline avrebbe una privacy simile a quella del contante, ma entrambe le modalità prevedrebbero controlli antiriciclaggio.

«Il limite di detenzione sarà di X euro»

Non c’è una cifra pubblicata. L’articolo 16 abilita la BCE a fissarla, ma né le domande frequenti né le pagine di monitoraggio del progetto indicano alcun importo.

«Tutti gli enti saranno obbligati a distribuirlo»

Secondo la proposta, l’obbligo di prestare i servizi di base ricade sugli enti creditizi. Per gli altri prestatori di servizi di pagamento è una facoltà.

«È già stato approvato»

No. La procedura legislativa non si è conclusa: la stessa BCE subordina il proprio calendario all’adozione del regolamento da parte dei co-legislatori entro la fine del 2026.

Da dove proviene ogni dato di questa pagina

Tutti i dati provengono dalla Banca centrale europea o dal testo della proposta della Commissione. Indichiamo il link alla fonte perché tu possa verificarli.

  • Prima pubblicazione. Calendario, modello di distribuzione e regime di privacy verificati rispetto alle domande frequenti e alle pagine di monitoraggio della BCE; articolato confrontato con COM(2023) 369.

  • Revisione prevista: esito dell’iter legislativo e, se del caso, testo definitivo del regolamento e cifra del limite di detenzione.

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Euro digitale: quadro normativo e stato del progetto

Perché esiste il progetto

Il punto di partenza è una constatazione: il pagamento in contanti perde peso e, nell’ambiente digitale, oggi non esiste un mezzo di pagamento che sia moneta di banca centrale. Tutto ciò che usiamo — carte, bonifici, wallet — è moneta di banca commerciale o di un emittente privato, e buona parte dell’infrastruttura che li sostiene è di proprietà extraeuropea. L’euro digitale risponde a questo doppio problema: mantenere l’àncora monetaria pubblica nell’ambiente digitale e rafforzare l’autonomia dei pagamenti europei. La proposta che lo articola è la COM(2023) 369, presentata dalla Commissione nel giugno 2023.

L’architettura giuridica in quattro articoli

Se si dovesse ridurre la proposta alle sue decisioni strutturali, sarebbero quattro. L’articolo 7 attribuisce il corso legale, con eccezioni all’obbligo di accettazione per microimprese, enti senza scopo di lucro e attività esclusivamente personali o domestiche. Gli articoli 13 e 14 disegnano la distribuzione: abilitano tutti i prestatori di servizi di pagamento e obbligano gli enti creditizi a prestare i servizi di base. L’articolo 16 abilita la BCE a fissare limiti di detenzione ed esclude la remunerazione. E l’articolo 17 pone un tetto alle commissioni interbancarie. In questi quattro articoli c’è quasi tutto ciò che un ente deve sapere per decidere la propria posizione.

L’equilibrio con il sistema bancario

La combinazione di limite di detenzione e assenza di remunerazione non è casuale. Un mezzo di pagamento che non paga interessi e ha un tetto di saldo è, per costruzione, un mezzo di pagamento e non un deposito alternativo. Senza queste due restrizioni, in un episodio di tensione finanziaria l’incentivo a spostare saldi dalle banche commerciali alla banca centrale potrebbe amplificare la tensione stessa. Il limite funziona da barriera di sicurezza. Va ribadito che la BCE non ha pubblicato alcuna cifra: la proposta contiene solo l’abilitazione.

Cosa cambia per un soggetto obbligato

L’euro digitale non crea un regime antiriciclaggio parallelo: si integra in quello esistente. Il prestatore di servizi di pagamento mantiene il rapporto con il cliente e, con esso, l’adeguata verifica della clientela, l’identificazione della titolarità effettiva e l’obbligo di segnalare l’operatività sospetta. La particolarità sta nella modalità offline, la cui privacy simile a quella del contante riduce la portata del monitoraggio transazionale successivo e sposta il peso dei controlli sui momenti di caricamento e scaricamento del saldo. È la stessa logica già applicata ad altri strumenti a rischio circoscritto.

Il calendario e cosa richiede oggi

La Banca centrale europea prevede un esercizio pilota nel secondo semestre del 2027, della durata di dodici mesi, e una possibile prima emissione nel 2029, subordinata all’adozione del regolamento da parte dei co-legislatori entro la fine del 2026. La stessa BCE sottolinea che la decisione se emettere sarà presa in considerazione solo a conclusione dell’iter legislativo. Per un ente vigilato, questo calendario condizionale non giustifica l’attesa: l’analisi di inquadramento, la modellizzazione degli scenari e la mappa dei controlli si possono fare oggi con ciò che è stato pubblicato. Se vuoi vedere come si inserisce nella tua licenza, parti dalla licenza di istituto di pagamento o da quella di moneta elettronica.

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Fonti ufficiali

Normativa di riferimento, con link al testo ufficiale:

Normativa e link verificati a .