Euro digitale: quadro normativo e stato del progetto
Perché esiste il progetto
Il punto di partenza è una constatazione: il pagamento in contanti perde peso e, nell’ambiente digitale, oggi non esiste un mezzo di pagamento che sia moneta di banca centrale. Tutto ciò che usiamo — carte, bonifici, wallet — è moneta di banca commerciale o di un emittente privato, e buona parte dell’infrastruttura che li sostiene è di proprietà extraeuropea. L’euro digitale risponde a questo doppio problema: mantenere l’àncora monetaria pubblica nell’ambiente digitale e rafforzare l’autonomia dei pagamenti europei. La proposta che lo articola è la COM(2023) 369, presentata dalla Commissione nel giugno 2023.
L’architettura giuridica in quattro articoli
Se si dovesse ridurre la proposta alle sue decisioni strutturali, sarebbero quattro. L’articolo 7 attribuisce il corso legale, con eccezioni all’obbligo di accettazione per microimprese, enti senza scopo di lucro e attività esclusivamente personali o domestiche. Gli articoli 13 e 14 disegnano la distribuzione: abilitano tutti i prestatori di servizi di pagamento e obbligano gli enti creditizi a prestare i servizi di base. L’articolo 16 abilita la BCE a fissare limiti di detenzione ed esclude la remunerazione. E l’articolo 17 pone un tetto alle commissioni interbancarie. In questi quattro articoli c’è quasi tutto ciò che un ente deve sapere per decidere la propria posizione.
L’equilibrio con il sistema bancario
La combinazione di limite di detenzione e assenza di remunerazione non è casuale. Un mezzo di pagamento che non paga interessi e ha un tetto di saldo è, per costruzione, un mezzo di pagamento e non un deposito alternativo. Senza queste due restrizioni, in un episodio di tensione finanziaria l’incentivo a spostare saldi dalle banche commerciali alla banca centrale potrebbe amplificare la tensione stessa. Il limite funziona da barriera di sicurezza. Va ribadito che la BCE non ha pubblicato alcuna cifra: la proposta contiene solo l’abilitazione.
Cosa cambia per un soggetto obbligato
L’euro digitale non crea un regime antiriciclaggio parallelo: si integra in quello esistente. Il prestatore di servizi di pagamento mantiene il rapporto con il cliente e, con esso, l’adeguata verifica della clientela, l’identificazione della titolarità effettiva e l’obbligo di segnalare l’operatività sospetta. La particolarità sta nella modalità offline, la cui privacy simile a quella del contante riduce la portata del monitoraggio transazionale successivo e sposta il peso dei controlli sui momenti di caricamento e scaricamento del saldo. È la stessa logica già applicata ad altri strumenti a rischio circoscritto.
Il calendario e cosa richiede oggi
La Banca centrale europea prevede un esercizio pilota nel secondo semestre del 2027, della durata di dodici mesi, e una possibile prima emissione nel 2029, subordinata all’adozione del regolamento da parte dei co-legislatori entro la fine del 2026. La stessa BCE sottolinea che la decisione se emettere sarà presa in considerazione solo a conclusione dell’iter legislativo. Per un ente vigilato, questo calendario condizionale non giustifica l’attesa: l’analisi di inquadramento, la modellizzazione degli scenari e la mappa dei controlli si possono fare oggi con ciò che è stato pubblicato. Se vuoi vedere come si inserisce nella tua licenza, parti dalla licenza di istituto di pagamento o da quella di moneta elettronica.
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