Segnalazione di operazioni sospette al SEPBLAC
Quando un’operazione desta sospetti, la Legge 10/2010 ti obbliga a esaminarla e, in presenza di indizi, a segnalarla al SEPBLAC senza indugio — e senza avvisare il cliente. Ti aiutiamo a costruire il circuito di rilevazione, esame speciale e segnalazione (Modulo F19) perché la tua società rispetti gli obblighi in piena sicurezza.
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Cos’è la segnalazione di operazioni sospette
È l’obbligo di informare il SEPBLAC, di propria iniziativa, di qualsiasi fatto o operazione — anche il semplice tentativo — rispetto al quale esista un indizio o la certezza di un collegamento con il riciclaggio di denaro, i suoi reati presupposto o il finanziamento del terrorismo. È il cuore degli obblighi informativi di ogni soggetto obbligato.
Non è una segnalazione automatica: la segnalazione è sempre preceduta da un esame speciale dell’operazione. Se l’analisi esclude l’indizio, non c’è nulla da segnalare; se lo conferma, la segnalazione si effettua senza indugio.
La figura responsabile di canalizzare queste segnalazioni è il rappresentante presso il SEPBLAC, all’interno del sistema di controllo interno dell’ente.
Dal primo indizio alla segnalazione: come funziona
La segnalazione di operazione sospetta non è un atto isolato, ma il punto di arrivo di un processo strutturato. Sono le quattro fasi che conviene definire bene nel manuale antiriciclaggio (AML/CFT).
Rilevazione
Un’operazione complessa, inusuale o priva di uno scopo economico apparente fa scattare l’allerta.
Esame speciale
L’operazione viene analizzata in modo strutturato (art. 17) per confermare o escludere l’indizio.
Decisione
In presenza di indizio o certezza si procede alla segnalazione; se viene escluso, lo si documenta e si archivia.
Segnalazione F19
La segnalazione di operazione sospetta viene inviata al SEPBLAC senza indugio (Modulo F19).
Art. 17 Legge 10/2010 L’esame speciale impone di analizzare con attenzione qualsiasi operazione o schema di comportamento complesso, inusuale o privo di scopo economico o lecito apparente, o con indizi di simulazione o frode. Il manuale deve precisare come si adempie a questo obbligo, con un elenco di operazioni a rischio, la sua revisione periodica e strumenti informatici adeguati.
Art. 18 Legge 10/2010 Dopo l’esame, se esiste un indizio o la certezza, l’operazione viene segnalata al SEPBLAC. La legge prevede inoltre l’obbligo di astensione (art. 19) in determinati casi e la comunicazione sistematica mensile (art. 20) per alcune categorie di soggetti obbligati.
Cosa rende un’operazione «sospetta»
La legge non fornisce un elenco chiuso: parla di operazioni complesse, inusuali o prive di scopo economico o lecito apparente, o con indizi di simulazione o frode. Sono gli schemi che, dopo l’esame speciale, di solito fanno aumentare il sospetto.
Nessuna logica economica. Operazioni prive di una giustificazione professionale, economica o commerciale apparente.
Mancata corrispondenza. Importi che non sono coerenti con l’attività, il volume o i precedenti del cliente.
Frazionamento. Operazioni frazionate o ripetute che sembrano voler eludere soglie o controlli.
Opacità del cliente. Resistenza a identificarsi, a giustificare l’origine dei fondi o a chiarire chi sia il titolare effettivo.
Collegamenti a rischio. Legami con giurisdizioni ad alto rischio o con strutture inutilmente complesse.
Simulazione o frode. Indizi che l’operazione nasconda una finalità diversa da quella dichiarata.
Ogni ente deve tradurre questi segnali in un proprio elenco di operazioni a rischio, adattato al suo settore, al suo ambito geografico e al suo volume, e rivederlo periodicamente.
La regola d’oro: non avvisare il cliente
Una volta che un’operazione viene esaminata o segnalata, scatta un divieto rigoroso. È uno dei punti su cui più enti commettono errori gravi.
Divieto di rivelazione (art. 24)
Non si può comunicare al cliente né a terzi che è stata effettuata o sta per essere effettuata una segnalazione al SEPBLAC, né che un’operazione è oggetto di esame speciale. Rivelarlo (il cosiddetto tipping-off) può compromettere l’indagine e costituire un’infrazione.
Art. 23 Legge 10/2010 Come contrappeso, la segnalazione effettuata in buona fede è tutelata: non costituisce violazione delle restrizioni di riservatezza e non genera responsabilità per il soggetto obbligato, i suoi dirigenti o i suoi dipendenti.
Conviene avere ben chiaro quali informazioni sono coperte dal dovere di non rivelazione: quelle segnalate come operazione sospetta (art. 18), la comunicazione sistematica (art. 20), quelle fornite in collaborazione (art. 21) e quelle che sono o possono essere oggetto di esame speciale.
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Comunicazione al SEPBLAC
Ti aiutiamo a preparare e inviare la segnalazione di operazione sospetta (Modulo F19) con il contenuto e la documentazione corretti.
Protocollo di non rivelazione
Definiamo le cautele di riservatezza per evitare il tipping-off e formiamo il team sulla loro applicazione.
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Segnalazione di operazioni sospette: domande frequenti
Cos’è una segnalazione di operazione sospetta?
È la segnalazione che il soggetto obbligato effettua al SEPBLAC, di propria iniziativa, quando — dopo l’esame speciale — esiste un indizio o la certezza che un’operazione sia collegata al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo (art. 18 della Legge 10/2010). Comprende anche il semplice tentativo.
Devo segnalare ogni operazione anomala?
No, non direttamente. Prima si svolge l’esame speciale (art. 17). Se l’analisi esclude l’indizio, non occorre segnalare: basta documentare l’esame. Si segnala solo in presenza di indizio o certezza.
Con quale modulo si effettua la segnalazione?
La segnalazione di operazione sospetta si effettua al SEPBLAC con il Modulo F19 (struttura F19-1), di regola su supporto fisico, e senza indugio una volta confermato l’indizio.
Posso avvisare il cliente?
No. L’art. 24 vieta di rivelare al cliente o a terzi che è stata effettuata o sta per essere effettuata una segnalazione, o che è in corso un esame. È il cosiddetto divieto di rivelazione, o tipping-off.
Rischio qualcosa se segnalo in buona fede?
No. L’art. 23 stabilisce l’esenzione da responsabilità: la segnalazione in buona fede non costituisce violazione delle restrizioni di riservatezza né genera responsabilità per il soggetto obbligato né per i suoi dirigenti o dipendenti.
Che differenza c’è con la comunicazione sistematica?
La segnalazione di operazione sospetta (art. 18) si effettua quando, dopo l’esame, emerge un sospetto. La comunicazione sistematica (art. 20) è invece una comunicazione mensile di determinate operazioni che alcune categorie di soggetti obbligati devono inviare al SEPBLAC, che vi sia o meno un sospetto.
Chi effettua la segnalazione all’interno dell’ente?
Il canale verso il SEPBLAC è gestito dal rappresentante presso il SEPBLAC, all’interno del sistema di controllo interno (manuale, procedure e, se presente, organo di controllo interno).
E se bisogna bloccare l’operazione?
In determinati casi opera l’obbligo di astensione (art. 19): il soggetto obbligato si astiene dall’eseguire l’operazione prima di segnalarla. Conviene prevedere nel manuale quando e come applicarlo.
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