Regolamento sui trasferimenti di fondi (TFR): fondi e cripto-attività

Il Regolamento (UE) 2023/1113 estende alle cripto-attività la Travel Rule: le informazioni sull’originator e sul beneficiario devono accompagnare ogni trasferimento. E per le cripto, a differenza dei fondi, non esiste una soglia minima: si applica dal primo euro.

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1.000 €
Soglia minima per le cripto
Nessuna soglia
Applicazione del TFR
30/12/2024
Norma di riferimento
Reg. 2023/1113

Cos’è il TFR e perché esiste

L’idea è vecchia: il denaro non deve viaggiare in modo anonimo. La novità è che ora vale anche per le cripto-attività.

Il nome completo della norma spiega quasi tutto: Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di talune cripto-attività e che modifica la Direttiva (UE) 2015/849. Nel settore si chiama TFR, da Transfer of Funds Regulation, e l’obbligo che impone si chiama Travel Rule, o regola del viaggiatore: le informazioni su chi ordina e su chi riceve devono viaggiare insieme al trasferimento.

La logica antiriciclaggio è semplice. Se un trasferimento arriva senza identificare chi lo ha ordinato, il ricevente non può valutare il rischio, l’autorità non può ricostruire la catena e la traccia si perde. Per questo il regime informativo sui trasferimenti di fondi esiste nell’Unione da anni. Ciò che fa il Regolamento 2023/1113 è rifondere quel regime ed estenderlo alle cripto-attività, colmando la lacuna per cui uno stesso valore poteva muoversi con tracciabilità se si trattava di un bonifico bancario e senza tracciabilità se si trattava di un trasferimento di cripto-attività.

La struttura del regolamento riflette esattamente questa doppia natura. Dopo un capitolo I dedicato a oggetto, ambito di applicazione e definizioni, il capitolo II disciplina gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e il capitolo III quelli dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Sono due regimi paralleli, con requisiti simili ma non identici, e la differenza più importante tra i due – quella delle soglie – è proprio quella che genera più errori.

Essendo un regolamento, il TFR è direttamente applicabile: non richiede recepimento e si applica in Spagna senza bisogno di una norma interna che lo riproduca. Convive con la Legge 10/2010 e con il suo regolamento di attuazione, che restano il quadro generale degli obblighi di prevenzione, e si coordina con il pacchetto europeo di cui fanno parte il nuovo regolamento antiriciclaggio e l’AMLA.

A chi si applica il TFR

Due famiglie di soggetti, lo stesso obiettivo.

Soggetti e obblighi in base al capitolo applicabile
CapitoloSoggettiCosa disciplina
Capitolo IIPrestatori di servizi di pagamento (e prestatori intermediari)Obblighi sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi: quali dati devono accompagnarli, regime all’interno e all’esterno dell’Unione, rilevazione della mancanza di informazioni e risposta.
Capitolo IIIPrestatori di servizi per le cripto-attivitàObblighi sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, compresi i trasferimenti collettivi (batch) e la gestione degli indirizzi autoospitati.

Il regolamento modifica inoltre la Direttiva (UE) 2015/849, integrando il regime nel quadro generale di prevenzione del riciclaggio di denaro.

La conseguenza pratica di questa struttura è che molti enti ricadono in entrambi i capitoli. Un prestatore di servizi per le cripto-attività che offre anche servizi di trasferimento di token di moneta elettronica può aver bisogno dell’autorizzazione per i servizi di pagamento e, in tal caso, deve rispettare i due regimi su operatività diverse. Il primo compito di qualsiasi progetto di conformità al TFR è quindi mappare quale operatività ricade in quale capitolo, perché soglie e obblighi non coincidono.

Trasferimenti di fondi: quali informazioni viaggiano

Il regime classico, rifuso. Gli articoli da 4 a 9 ne sono il nucleo.

Articoli del capitolo II del Regolamento (UE) 2023/1113
ArticoloRubricaCosa stabilisce
Art. 4Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondiFissa i dati che devono accompagnare il trasferimento. Per l’ordinante: nome, numero di conto di pagamento, indirizzo con il paese, numero del documento di identità, identificativo del cliente o dati di nascita. Per il beneficiario: nome e numero di conto di pagamento. Si include l’identificativo LEI quando il formato del messaggio lo consente.
Art. 5Trasferimenti di fondi all’interno dell’UnioneRegime alleggerito per i trasferimenti all’interno dell’Unione, con requisiti informativi ridotti.
Art. 6Trasferimenti di fondi verso l’esterno dell’UnioneRegime rafforzato verso i paesi terzi, con informazioni complete e regole proprie per i trasferimenti collettivi.
Art. 7Rilevazione della mancanza di informazioni sull’ordinante o sul beneficiarioObbliga a mettere in atto procedure efficaci per rilevare se mancano informazioni, mediante monitoraggio durante il trasferimento o successivo.
Art. 8Trasferimenti di fondi con informazioni mancanti o incompleteStabilisce la risposta: respingere il trasferimento o chiedere le informazioni mancanti, sulla base di un’analisi del rischio.
Art. 9Valutazione e segnalazioneDisciplina la valutazione delle violazioni ripetute e la loro segnalazione.

Rubriche trascritte dal testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 150, del 9 giugno 2023.

Trasferimenti di cripto-attività: l’estensione della regola

Stesso principio, dati diversi. E una differenza fondamentale nella soglia.

Informazioni richieste nei trasferimenti di cripto-attività
ParteDati che devono accompagnare il trasferimento
OriginatorNome; indirizzo di registro distribuito quando il trasferimento è registrato su una rete che utilizza tecnologia di registro distribuito; numero di conto di cripto-attività quando esiste; indirizzo fisico, compreso il paese, insieme al numero del documento ufficiale di identità, all’identificativo del cliente o ai dati di nascita.
BeneficiarioNome; indirizzo di registro distribuito quando pertinente; numero di conto di cripto-attività quando esiste.

Articolo 14 del Regolamento (UE) 2023/1113, «Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività». L’articolo 15 disciplina i trasferimenti collettivi (batch) di cripto-attività.

Due precisazioni sul funzionamento operativo. La prima riguarda il momento: le informazioni sull’originator e sul beneficiario devono essere presentate in modo immediato e sicuro e, nel caso dei trasferimenti collettivi, il regolamento richiede che la presentazione avvenga prima che la transazione sia completata o nel momento in cui lo è. Non vale inviarle dopo: la regola si chiama «del viaggiatore» proprio perché i dati accompagnano il movimento.

La seconda riguarda il canale. Il regolamento non impone una tecnologia di trasmissione specifica. Richiede che le informazioni siano trasmesse in modo immediato e sicuro, e nella pratica questo ha portato il settore ad adottare protocolli e fornitori specializzati di messaggistica per la Travel Rule. La scelta di questa infrastruttura è una decisione di compliance, non solo tecnica: se la tua controparte usa un protocollo che tu non supporti, il trasferimento non può essere completato regolarmente.

La differenza che genera più errori

Per i fondi c’è una soglia. Per le cripto-attività, no.

Regime delle soglie in base al tipo di trasferimento
Tipo di trasferimentoSogliaConseguenza pratica
Fondi, all’interno dell’UnioneRequisiti ridottiIl regime all’interno dell’Unione ammette informazioni alleggerite rispetto all’invio verso paesi terzi.
Fondi, verso l’esterno dell’Unione1.000 €Sopra questo importo si richiedono informazioni complete; sotto, il regime è meno esigente, salvo indizi o frazionamento.
Cripto-attivitàNessuna soglia minimaI requisiti si applicano a prescindere dall’importo del trasferimento. Non esiste un importo sotto il quale la Travel Rule non operi.
Cripto-attività con indirizzo autoospitato1.000 €Sopra questo importo scatta l’obbligo di verificare se l’indirizzo autoospitato è di proprietà del cliente o è sotto il suo controllo effettivo.

Il considerando 30 del regolamento è esplicito: «i trasferimenti di cripto-attività devono rispettare gli stessi requisiti indipendentemente dal loro importo».

Questa è, di gran lunga, la confusione più diffusa. Molti progetti importano semplicemente la soglia di 1.000 € del regime dei fondi e la applicano all’operatività in cripto-attività, lasciando fuori dal flusso informativo tutti i trasferimenti sotto quella cifra. È un errore di progettazione con conseguenze dirette: significa che una parte sostanziale dell’operatività circola senza le informazioni richieste dal regolamento.

La soglia di 1.000 € compare sì nel mondo cripto, ma per un’altra cosa: per attivare l’obbligo rafforzato relativo agli indirizzi autoospitati. Sono due regole distinte che condividono la stessa cifra, e confonderle produce il risultato peggiore possibile: rispettare meno di quanto dovuto dove non c’è soglia e, allo stesso tempo, credere di essere in regola.

Wallet autoospitati: il punto più delicato

Quando dall’altra parte non c’è un prestatore vigilato, l’obbligo non scompare: cambia forma.

Un indirizzo autoospitato è un indirizzo che l’utente controlla direttamente, senza l’intermediazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività. Non c’è una controparte vigilata a cui chiedere i dati del beneficiario né a cui trasmettere quelli dell’originator. Il regolamento risolve questa asimmetria spostando l’onere sul prestatore che invece è vigilato.

Il meccanismo ha due elementi. Il primo è la verifica della titolarità o del controllo: quando il trasferimento da o verso un indirizzo autoospitato supera i 1.000 €, il prestatore deve verificare se quell’indirizzo è di proprietà del suo cliente o è sotto il suo controllo effettivo. Il secondo, previsto dall’articolo 14, paragrafo 5, è l’identificazione individuale dei trasferimenti di cripto-attività diretti a indirizzi autoospitati. L’articolo 16, paragrafo 2 riguarda il senso inverso: i trasferimenti provenienti da indirizzi autoospitati.

Nella pratica, la verifica della titolarità si risolve con tecniche di prova di controllo – firma di un messaggio con la chiave privata, microtransazione di verifica o altri metodi equivalenti – la cui idoneità deve essere documentata. Ciò che non funziona è la semplice dichiarazione del cliente: il regolamento parla di verificare, non di raccogliere una dichiarazione.

Conviene inoltre anticipare che questo è un terreno in evoluzione. Lo stesso regolamento ha previsto che la Commissione valutasse la necessità di misure aggiuntive sui trasferimenti con indirizzi autoospitati. Qualsiasi policy progettata oggi deve essere rivedibile, e la procedura interna deve consentire di irrigidire i controlli senza rifare il sistema.

Cosa fare quando mancano informazioni

Rilevare, decidere e documentare. In questo ordine.

Il circuito delle informazioni incomplete
FaseCosa richiede il regolamentoCosa bisogna avere in piedi
1. RilevareMettere in atto procedure efficaci per rilevare se mancano informazioni sull’ordinante o sul beneficiario, mediante monitoraggio durante il trasferimento o successivo (art. 7).Regole automatiche di validazione dei campi, con registro delle rilevazioni e del loro esito.
2. DecidereRespingere il trasferimento o chiedere le informazioni mancanti, sulla base di un’analisi del rischio che prende come riferimento i requisiti di adeguata verifica della clientela (art. 8).Albero decisionale documentato, con criteri oggettivi e tracciabilità di chi decide che cosa.
3. Valutare e segnalareValutare le violazioni e, se del caso, le violazioni ripetute di una controparte, e presentare le relative segnalazioni (art. 9).Registro degli incidenti per controparte, criterio di ripetizione e procedura di segnalazione.

L’analisi del rischio dell’articolo 8 si basa sui requisiti di adeguata verifica del quadro generale di prevenzione del riciclaggio di denaro.

La terza fase è quella più trascurata e quella con più conseguenze. Rilevare e respingere sono atti operativi che un sistema ben configurato svolge da solo. Valutare la ripetizione di una controparte è un’altra cosa: richiede di accumulare lo storico, applicare un criterio proprio su quando uno schema smette di essere un incidente e diventa un problema, e agire di conseguenza – dall’intensificare i controlli fino a smettere di operare con quella controparte. Senza questo registro, l’ente non può dimostrare di aver fatto ciò che il regolamento richiede, anche se di fatto respinge trasferimenti ogni giorno.

Com’è il quadro in Spagna

Un dato recente che cambia il contesto: il periodo transitorio di MiCA è ormai terminato.

Il TFR si applica a partire dalla data di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114, MiCA, per espressa previsione del regolamento – il considerando 64 lo giustifica «al fine di garantire la coerenza» tra i due. MiCA, a sua volta, si applica dal 30 dicembre 2024, con il regime transitorio dell’articolo 143.3 per i prestatori che già operavano prima di quella data.

E qui c’è il dato rilevante per qualsiasi prestatore spagnolo: la Spagna non ha abbreviato quel periodo transitorio, a differenza di altri Stati membri, per cui il grandfathering si è esteso fino al 1° luglio 2026 o fino alla concessione o al diniego dell’autorizzazione, a seconda di quale evento si verificasse per primo. Quel termine è ormai scaduto. La conseguenza è che oggi ogni prestatore di servizi per le cripto-attività che operi in Spagna deve essere autorizzato e, con ciò, soggetto senza sfumature al regime informativo sui trasferimenti.

Quanto all’autorità, la CNMV è l’autorità competente per i prestatori di servizi per le cripto-attività in Spagna, mentre la Banca di Spagna mantiene la competenza sull’autorizzazione dei servizi di pagamento ai sensi della PSD2 – il che è rilevante quando il prestatore offre servizi di trasferimento di token di moneta elettronica. Questo doppio sportello spiega perché tanti progetti cripto finiscono per aver bisogno di un’analisi del perimetro che copra entrambe le norme: vedi licenza MiCA e licenza di istituto di pagamento.

Conviene inoltre tenere presente che il testo del regolamento è stato oggetto di una rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 3 dicembre 2025, che ha interessato, tra l’altro, la definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività dell’articolo 3, punto 15, l’articolo 14, paragrafo 5 – identificazione individuale dei trasferimenti verso indirizzi autoospitati –, l’articolo 16, paragrafo 2 – trasferimenti da indirizzi autoospitati – e l’articolo 28, paragrafo 2, sulle sanzioni. Se il tuo manuale cita il testo originale, conviene verificare che la formulazione che usi sia quella vigente.

Il TFR non è un documento: è un flusso

Un manuale che dica ciò che richiede il regolamento non dimostra nulla. Ciò che dimostra è il dato che viaggia, la rilevazione che scatta e la decisione che resta registrata.

01 · Mappa

Prima, quale operatività ricade in quale capitolo

«Fondi e cripto-attività hanno regimi diversi e soglie diverse. Molti enti rientrano in entrambi. La mappa viene prima della procedura.»

02 · Soglia

Poi, la soglia corretta in ogni punto

«Per le cripto-attività non c’è soglia minima. Importare quella di 1.000 € del regime dei fondi lascia fuori dal flusso una parte sostanziale dell’operatività.»

03 · Autoospitati

La policy sugli indirizzi autoospitati

«Verificare la titolarità o il controllo effettivo sopra i 1.000 €, con un metodo documentato. La dichiarazione del cliente non è una verifica.»

04 · Ripetizione

E il registro che quasi nessuno ha

«Respingere trasferimenti è facile. Dimostrare che valuti la ripetizione di una controparte richiede uno storico e un criterio. È ciò che si chiede in un’ispezione.»

Dove fallisce la conformità al TFR

Quasi sempre negli stessi cinque punti.

La soglia importata. Applicare alle cripto-attività la soglia di 1.000 € del regime dei fondi lascia senza informazioni una parte sostanziale dell’operatività. Il considerando 30 è inequivocabile: gli stessi requisiti, a prescindere dall’importo.

La verifica che non verifica. Raccogliere una dichiarazione del cliente sulla titolarità di un indirizzo autoospitato non equivale a verificare se è di sua proprietà o è sotto il suo controllo effettivo.

Il momento sbagliato. Le informazioni devono accompagnare il trasferimento, in modo immediato e sicuro, e nei trasferimenti collettivi prima che la transazione sia completata o nel momento in cui lo è. Inviarle dopo non è conforme.

La ripetizione senza registro. Senza storico per controparte e senza un criterio su quando uno schema è ripetuto, l’ente non può dimostrare il rispetto dell’articolo 9.

E il manuale non aggiornato. La rettifica di dicembre 2025 ha modificato alcune formulazioni dell’articolato. Una procedura che cita il testo originale può riprodurre una versione non più vigente.

Dati da tenere presenti
VariabileDatoFonte
NormaRegolamento (UE) 2023/1113, del 31 maggio 2023GUUE L 150, 9/6/2023
ApplicazioneDalla data di applicazione di MiCA: 30 dicembre 2024Considerando 64 TFR e art. 143.3 MiCA
Soglia per le cripto-attivitàNessunaConsiderando 30 TFR
Soglia degli indirizzi autoospitati1.000 €Capitolo III TFR
Regime transitorio di MiCA in SpagnaScaduto il 1° luglio 2026CNMV
RettificaPubblicata il 3 dicembre 2025GUUE
Autorità competente (cripto)CNMVCNMV

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Domande frequenti sul Regolamento 2023/1113

Cos’è il TFR o Travel Rule?
È il Regolamento (UE) 2023/1113, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di talune cripto-attività. Impone che i dati dell’ordinante e del beneficiario viaggino insieme al trasferimento, in modo che il ricevente possa valutare il rischio e le autorità ricostruire la catena. Modifica inoltre la Direttiva (UE) 2015/849.
Da quando si applica il TFR?
Il considerando 64 del regolamento stabilisce che si applica a partire dalla data di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114, MiCA, «al fine di garantire la coerenza» tra i due. MiCA si applica dal 30 dicembre 2024.
Esiste un importo minimo a partire dal quale si applica alle cripto-attività?
No. Il considerando 30 del regolamento è esplicito: i trasferimenti di cripto-attività devono rispettare gli stessi requisiti indipendentemente dal loro importo. Non esiste una soglia sotto la quale la Travel Rule non operi. È la differenza più importante rispetto al regime dei trasferimenti di fondi.
Allora da dove viene la soglia di 1.000 € per le cripto-attività?
Da un’altra regola, distinta. La soglia di 1.000 € attiva nel mondo cripto l’obbligo rafforzato relativo agli indirizzi autoospitati: sopra quell’importo, il prestatore deve verificare se l’indirizzo è di proprietà del suo cliente o è sotto il suo controllo effettivo. Confondere le due regole è l’errore più frequente.
Quali informazioni devono accompagnare un trasferimento di cripto-attività?
Per l’originator: nome, indirizzo di registro distribuito quando il trasferimento è registrato su una rete a tecnologia di registro distribuito, numero di conto di cripto-attività quando esiste, e indirizzo fisico con il paese insieme al numero del documento ufficiale di identità, all’identificativo del cliente o ai dati di nascita. Per il beneficiario: nome, indirizzo di registro distribuito quando pertinente e numero di conto di cripto-attività quando esiste.
E in un trasferimento di fondi?
Per l’ordinante: nome, numero di conto di pagamento, indirizzo con il paese, numero del documento di identità, identificativo del cliente o dati di nascita. Per il beneficiario: nome e numero di conto di pagamento. Si include l’identificativo LEI quando il formato del messaggio di pagamento lo consente. Il regime è alleggerito per i trasferimenti all’interno dell’Unione e rafforzato verso i paesi terzi.
Cos’è un indirizzo autoospitato e quali obblighi comporta?
È un indirizzo di cripto-attività controllato direttamente dall’utente, senza l’intermediazione di un prestatore di servizi vigilato. Quando il trasferimento da o verso un indirizzo autoospitato supera i 1.000 €, il prestatore deve verificare se quell’indirizzo è di proprietà del suo cliente o è sotto il suo controllo effettivo. Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 5, richiede l’identificazione individuale dei trasferimenti diretti a indirizzi autoospitati.
Basta che il cliente dichiari che l’indirizzo è suo?
No. Il regolamento richiede di verificare, non di raccogliere una dichiarazione. Nella pratica si risolve con tecniche di prova di controllo (firma di un messaggio con la chiave privata, microtransazione di verifica o altri metodi equivalenti), la cui idoneità deve essere documentata nella procedura.
Quando vanno trasmesse le informazioni?
In modo immediato e sicuro. Nei trasferimenti collettivi di cripto-attività il regolamento richiede che la presentazione avvenga prima che la transazione sia completata o nel momento in cui lo è. Inviare le informazioni dopo non adempie all’obbligo.
Cosa faccio se ricevo un trasferimento senza le informazioni richieste?
L’articolo 7 obbliga ad avere procedure efficaci per rilevare la mancanza di informazioni, mediante monitoraggio durante il trasferimento o successivo. L’articolo 8 stabilisce la risposta: respingere il trasferimento o chiedere le informazioni mancanti, sulla base di un’analisi del rischio. E l’articolo 9 disciplina la valutazione delle violazioni e la presentazione delle relative segnalazioni.
Cosa succede se una controparte è inadempiente in modo ripetuto?
Il regolamento prevede espressamente la valutazione delle violazioni ripetute. Questo richiede di tenere un registro per controparte, fissare un criterio proprio su quando uno schema smette di essere un incidente isolato e agire di conseguenza, dall’intensificare i controlli fino a smettere di operare con quella controparte. Senza quello storico non è possibile dimostrare la conformità.
Il TFR sostituisce la Legge 10/2010?
No. Il TFR è direttamente applicabile e disciplina in modo specifico le informazioni che accompagnano i trasferimenti. La Legge 10/2010 e il suo regolamento di attuazione restano il quadro generale degli obblighi di prevenzione in Spagna: adeguata verifica della clientela, titolarità effettiva, profilo di rischio, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette. Si completano a vicenda.
Chi è competente per la vigilanza in Spagna?
La CNMV è l’autorità competente per i prestatori di servizi per le cripto-attività in Spagna. La Banca di Spagna mantiene la competenza sull’autorizzazione dei servizi di pagamento ai sensi della PSD2, il che è rilevante quando il prestatore offre servizi di trasferimento di token di moneta elettronica.
Il testo del regolamento è cambiato dalla sua pubblicazione?
Sì. Il 3 dicembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale una rettifica che ha interessato, tra l’altro, la definizione dell’articolo 3, punto 15, l’articolo 14, paragrafo 5, l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 28, paragrafo 2. Se il tuo manuale riproduce il testo originale, conviene verificare che la formulazione che usi sia quella vigente.

Come impostare la conformità al TFR

Dieci passaggi, nell’ordine in cui vanno davvero fatti.

Mappa

Prima, quale operatività ricade dove

Capitolo II per i fondi, capitolo III per le cripto-attività. Molti enti rientrano in entrambi e le soglie non coincidono.

Soglia

Poi, la soglia corretta

Per le cripto-attività non c’è un minimo. La soglia di 1.000 € attiva solo l’obbligo rafforzato per gli indirizzi autoospitati.

Prova

E un metodo di verifica reale

Prova di controllo dell’indirizzo, documentata. La dichiarazione del cliente non è una verifica.

Checklist di conformità

  1. Mappare l’operatività e determinare quale capitolo del regolamento si applica a ciascun flusso.
  2. Configurare l’acquisizione di tutti i campi richiesti dell’originator e del beneficiario.
  3. Eliminare qualsiasi soglia minima nel flusso delle cripto-attività.
  4. Definire il metodo di verifica della titolarità degli indirizzi autoospitati e documentarlo.
  5. Mettere in atto l’identificazione individuale dei trasferimenti verso indirizzi autoospitati.
  6. Garantire la trasmissione immediata e sicura e il corretto trattamento dei trasferimenti collettivi.
  7. Predisporre regole automatiche di rilevazione delle informazioni mancanti o incomplete.
  8. Documentare l’albero decisionale di rifiuto, sospensione o richiesta di informazioni.
  9. Tenere un registro degli incidenti per controparte, con un criterio di ripetizione.
  10. Integrare tutto quanto sopra nel manuale di prevenzione e verificarlo rispetto al testo rettificato.

Il passaggio che più enti saltano è il nono. Respingere i trasferimenti lo fa il sistema; dimostrare che valuti la ripetizione di una controparte richiede un registro che va costruito apposta.

Nella pratica

La conformità vista dall’interno

Cinque elementi che devono funzionare a ogni trasferimento, non sulla carta.

Zero per le criptoSoglia

Zero per le cripto

Non esiste un importo sotto il quale la regola non operi. Qualsiasi configurazione con un minimo è una violazione per progettazione.

Provare il controllo, non chiederloSelf-hosted

Provare il controllo, non chiederlo

Firma di un messaggio, microtransazione o altro metodo equivalente, con l’idoneità documentata nella procedura.

Rilevare, decidere, valutareCircuito

Rilevare, decidere, valutare

Le tre fasi del regime delle informazioni incomplete, con evidenza in ciascuna.

Rilevare

Procedure efficaci per rilevare la mancanza di informazioni, durante il trasferimento o con monitoraggio successivo (art. 7).

Decidere

Respingere o chiedere le informazioni mancanti, sulla base di un’analisi del rischio (art. 8).

Valutare

Valutazione delle violazioni, compresa la ripetizione, e presentazione delle segnalazioni (art. 9).

Il testo vigente, non l’originaleVersione

Il testo vigente, non l’originale

La rettifica di dicembre 2025 ha toccato definizioni e paragrafi che i manuali di solito citano alla lettera.

Controlli

Cosa ci si aspetta e come lo si dimostra

Controllo
Cosa ci si aspetta
Evidenza

Mappa dell’operatività

Determinazione documentata di quali flussi ricadono nel capitolo II e quali nel capitolo III.

Nota di inquadramento e diagramma dei flussi approvato.

Acquisizione dei dati

Tutti i campi richiesti dell’originator e del beneficiario, in base al tipo di trasferimento.

Configurazione del sistema e campionamento di trasferimenti reali.

Assenza di soglia per le cripto

Nessun importo minimo configurato nel flusso delle cripto-attività.

Parametri del sistema e prova con trasferimenti di importo ridotto.

Verifica degli indirizzi autoospitati

Metodo di prova della titolarità o del controllo effettivo sopra i 1.000 €, documentato.

Procedura, registro delle verifiche ed evidenza tecnica.

Identificazione individuale

I trasferimenti verso indirizzi autoospitati sono identificati individualmente.

Configurazione ed estrazione delle operazioni identificate.

Rilevazione delle informazioni mancanti

Regole automatiche di validazione con registro delle rilevazioni.

Catalogo delle regole, log e analisi dei falsi positivi.

Decisione documentata

Albero decisionale di rifiuto, sospensione o richiesta, con criteri oggettivi.

Procedura e tracciabilità delle decisioni adottate.

Valutazione della ripetizione

Storico per controparte e criterio proprio su quando uno schema è ripetuto.

Registro per controparte, criterio approvato e decisioni prese.

Il punto cieco più frequente

Un manuale che riproduce il regolamento e un sistema configurato con la soglia sbagliata. Nella revisione non si guarda il manuale: si chiedono venti trasferimenti e si verifica quali informazioni hanno viaggiato con ciascuno.

  • Soglia minima configurata nel flusso delle cripto-attività
  • Verifica degli indirizzi autoospitati basata sulla dichiarazione del cliente
  • Informazioni trasmesse dopo il completamento della transazione
  • Nessun registro degli incidenti per controparte
  • Nessun criterio approvato su quando una violazione è ripetuta
  • Manuale che cita il testo precedente alla rettifica
Glossario operativo

Concetti chiave del TFR

Termini che compaiono nel regolamento e nell’operatività quotidiana.

TFRNorma

Transfer of Funds Regulation

Regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di talune cripto-attività.

GUUE L 150, del 9 giugno 2023.
Travel RuleObbligo

Regola del viaggiatore

Principio secondo cui le informazioni sull’ordinante e sul beneficiario devono accompagnare il trasferimento.

Origine negli standard internazionali.
OriginatorCripto

Originator del trasferimento

Chi dispone il trasferimento di cripto-attività. Corrisponde all’ordinante nel regime dei trasferimenti di fondi.

Capitolo III del regolamento.
AutoospitatoSelf-hosted

Indirizzo autoospitato

Indirizzo di cripto-attività controllato direttamente dall’utente, senza l’intermediazione di un prestatore di servizi vigilato.

Soglia di 1.000 € per verificare la titolarità.
DLTTecnica

Indirizzo di registro distribuito

Identificativo su una rete che utilizza tecnologia di registro distribuito. Deve accompagnare il trasferimento quando questo è registrato su una rete di quel tipo.

Art. 14 del regolamento.
BatchOperatività

Trasferimento collettivo

Raggruppamento di trasferimenti individuali. Per le cripto-attività, le informazioni devono essere presentate prima che la transazione sia completata o nel momento in cui lo è.

Art. 15 del regolamento.
CASPSoggetto

Prestatore di servizi per le cripto-attività

Soggetto del capitolo III. La sua definizione, all’articolo 3, punto 15, è stata oggetto della rettifica di dicembre 2025.

LEIIdentificativo

Identificativo della persona giuridica

Codice che si include nelle informazioni del trasferimento di fondi quando il formato del messaggio di pagamento lo consente.

Legal Entity Identifier.
RipetizioneControllo

Violazione ripetuta

Schema ripetuto di trasferimenti con informazioni mancanti o incomplete provenienti da una stessa controparte, che deve essere valutato e, se del caso, segnalato.

Art. 9 del regolamento.

COMPLIANCE CONTROL CENTER · TFR

Matrice decisionale: cosa richiede ogni tipo di trasferimento

Incrocia il tipo di trasferimento con l’importo. La casella indica l’intensità dell’obbligo informativo.

Matrice degli obblighi per tipo e importo

Verde: regime alleggerito. Rosso: regime completo sempre.

Trasferimento \\ Importo
Meno di 1.000 €
1.000 € o più
Con indirizzo autoospitato
Fondi, all’interno dell’UE
Ridottorequisiti alleggeriti
Ridottorequisiti alleggeriti
Non si applicaregime dei fondi
Fondi, fuori dall’UE
Alleggeritosalvo indizi o frazionamento
Completoinformazioni complete
Non si applicaregime dei fondi
Cripto-attività
Completonessuna soglia minima
Completonessuna soglia minima
Rafforzatoverificare la titolarità da 1.000 €

Sei errori che si ripetono

Li abbiamo visti in progetti di ogni dimensione.

Applicare la soglia di 1.000 € alle cripto-attività

Il considerando 30 è inequivocabile: gli stessi requisiti a prescindere dall’importo. Qualsiasi minimo configurato nel flusso cripto è una violazione per progettazione.

Confondere le due regole che condividono la cifra

I 1.000 € del regime dei fondi e i 1.000 € degli indirizzi autoospitati sono regole distinte. Confonderle produce il risultato peggiore: rispettare meno del dovuto credendo di essere in regola.

Verificare con una dichiarazione

Il regolamento richiede di verificare se l’indirizzo autoospitato è di proprietà del cliente o è sotto il suo controllo effettivo. Una dichiarazione firmata dal cliente non è una verifica.

Trasmettere le informazioni dopo

Devono essere immediate e sicure, e nei trasferimenti collettivi prima che la transazione sia completata o nel momento in cui lo è. Un invio successivo non adempie all’obbligo.

Non registrare la ripetizione

Respingere i trasferimenti è operativo; valutare se una controparte è inadempiente in modo ripetuto richiede storico e criterio. Senza questi non c’è nulla da dimostrare.

Citare nel manuale il testo originale

La rettifica pubblicata il 3 dicembre 2025 ha modificato, tra l’altro, l’articolo 3, punto 15, il 14.5, il 16.2 e il 28.2. Conviene verificare quale formulazione riproduce la tua procedura.

Da dove proviene ogni dato di questa pagina

Testo normativo e pubblicazioni ufficiali. Mettiamo il link alla fonte perché tu possa verificare.

  • Pubblicazione iniziale. Rubriche degli articoli da 4 a 9, 14 e 15 trascritte dal testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale; rettifica del 3 dicembre 2025 integrata; scadenza del regime transitorio di MiCA in Spagna verificata sulla CNMV.

  • Revisione prevista: eventuali misure aggiuntive sui trasferimenti con indirizzi autoospitati e sviluppo del pacchetto europeo antiriciclaggio.

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Raccontaci che tipo di trasferimenti elabori, con quali controparti e quali informazioni viaggiano oggi con essi. Con questo possiamo dirti, già in una prima lettura, dove sta la lacuna.

Regolamento (UE) 2023/1113: il quadro completo

Cosa è venuto a risolvere il TFR

Il regime informativo sui trasferimenti di fondi esiste nell’Unione da anni, con una finalità semplice: il denaro non deve viaggiare in modo anonimo. Il problema emerso con le cripto-attività è stato di asimmetria. Lo stesso valore poteva muoversi con piena tracciabilità se passava dal circuito bancario e senza alcuna se passava dal circuito cripto. Il Regolamento (UE) 2023/1113 rifonde il regime precedente e lo estende alle cripto-attività, modificando inoltre la Direttiva (UE) 2015/849 per integrarlo nel quadro generale di prevenzione.

Due capitoli, due regimi

La struttura del regolamento è esplicita: il capitolo II contiene gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e il capitolo III quelli dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Per i fondi, gli articoli da 4 a 9 fissano le informazioni richieste, il regime all’interno dell’Unione e quello verso i paesi terzi, la rilevazione delle informazioni mancanti, la risposta e la valutazione delle violazioni. Per le cripto-attività, l’articolo 14 fissa le informazioni che accompagnano il trasferimento e l’articolo 15 disciplina i trasferimenti collettivi.

La differenza decisiva: la soglia

Se c’è un punto su cui non conviene sbagliare, è questo. Nei trasferimenti di fondi esiste una soglia di 1.000 € che modula le richieste verso i paesi terzi. Nei trasferimenti di cripto-attività non c’è soglia minima: il considerando 30 stabilisce che devono rispettare gli stessi requisiti a prescindere dall’importo. I 1.000 € ricompaiono nel mondo cripto, ma per un’altra cosa: attivare la verifica della titolarità o del controllo effettivo degli indirizzi autoospitati. Sono due regole distinte che condividono la stessa cifra.

Indirizzi autoospitati e circuito delle informazioni incomplete

Gli indirizzi autoospitati concentrano la parte più esigente del regime, perché non c’è una controparte vigilata a cui chiedere i dati. Il regolamento risponde con la verifica della titolarità sopra la soglia e l’identificazione individuale del trasferimento. In parallelo, il circuito delle informazioni incomplete ha tre fasi – rilevare, decidere e valutare – e la terza è la più trascurata: senza un registro per controparte e un criterio di ripetizione, l’ente non può dimostrare di essere in regola, anche se di fatto respinge trasferimenti ogni giorno. Quel registro si basa sullo stesso profilo di rischio che già usi per l’adeguata verifica della clientela.

Dove siamo in Spagna

Il TFR si applica dalla data di applicazione di MiCA, il 30 dicembre 2024. La Spagna ha scelto di non abbreviare il periodo transitorio dell’articolo 143.3 di MiCA, che si è esteso fino al 1° luglio 2026 o fino alla concessione o al diniego dell’autorizzazione. Quel termine è ormai scaduto: oggi ogni prestatore che operi in Spagna deve essere autorizzato e pienamente soggetto al regime. La CNMV è l’autorità competente per i prestatori di servizi per le cripto-attività, mentre la Banca di Spagna conserva quella sui servizi di pagamento. Se stai rivedendo la tua posizione, parti dalla licenza MiCA e dal tuo sistema di prevenzione.

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