Da EAFN a EAF: regime giuridico e strategia del cambio di figura
La Legge 6/2023, del 17 marzo, ha disegnato due velocità per la consulenza finanziaria spagnola: la EAFN, figura nazionale pensata per operare solo in Spagna con requisiti d’ingresso moderati, e la EAF, impresa di investimento (ESI) a pieno titolo con accesso al mercato europeo. Molti progetti partono come EAFN proprio perché il legislatore ha previsto quella porta d’ingresso; la questione emerge alcuni esercizi dopo, quando clienti, soci o alleanze chiedono ciò che la figura nazionale non può dare. Trasformarsi non è ripartire da zero, ma non è nemmeno un semplice cambio di nome: significa dimostrare alla CNMV che la tua organizzazione raggiunge lo standard di ESI fissato dal RD 813/2023.
Cosa ottieni: passaporto e status
La differenza funzionale decisiva è il passaporto europeo: la EAF, in quanto ESI, può prestare consulenza in altri Stati membri in libera prestazione di servizi o tramite succursale, canalizzando le notifiche attraverso la CNMV; la EAFN, figura strettamente nazionale, no. A ciò si aggiunge un elemento intangibile che pesa in ogni trattativa: lo status di impresa di investimento, che facilita gli accordi con banche, società di gestione, piattaforme e partner istituzionali abituati a pretendere controparti con licenza europea. Il meccanismo di espansione lo spieghiamo in passaporto europeo della ESI.
Cosa cambia: capitale, regime prudenziale e reporting
In cifre, il capitale iniziale sale da 50.000 € —sostituibili nella EAFN con un’assicurazione di responsabilità civile professionale o con una combinazione— a 75.000 €. Quanto al regime, il salto è maggiore: la EAF è soggetta al quadro prudenziale IFR/IFD (Regolamento (UE) 2019/2033 e Direttiva (UE) 2019/2034), con fondi propri permanenti legati in linea generale alle spese fisse, requisiti di liquidità, governance e remunerazioni proporzionali, e reporting prudenziale periodico; le EAF rientrano di solito nella classe 3 delle imprese piccole e non interconnesse. L’onere informativo verso la CNMV cresce di conseguenza, e la struttura deve poterlo produrre in modo ricorrente. Il dettaglio del quadro è in IFR/IFD e gli obblighi continuativi in obblighi di una EAF.
Come si gestisce presso la CNMV
Il cambio si realizza, a seconda dei casi, come nuova autorizzazione di ESI o come modifica del regime dell’ente, sempre sulla base di una domanda che dimostri il pieno rispetto dei requisiti della figura di destinazione: capitale versato, idoneità di amministratori e direttori generali, programma di attività riscritto secondo lo standard EAF, policy MiFID II operative e sistema di prevenzione del riciclaggio. Il termine generale di decisione delle autorizzazioni di ESI è fino a 6 mesi dalla domanda completa, e l’esperienza di vigilanza pregressa della EAFN —reporting presentato, assenza di incidenti, policy applicate— è un patrimonio che conviene documentare e valorizzare nella domanda.
Quando conviene (e quando no)
La trasformazione conviene quando esiste una domanda transfrontaliera reale, un partner che richiede lo status di ESI o un piano di espansione che il passaporto sblocca; è prematura quando risponde solo a ragioni di immagine. Il nostro criterio professionale: quantifica il business che la EAFN ti impedisce di firmare, confrontalo con il sovracosto di capitale e compliance e decidi in base al piano a tre-cinque anni. Se la conclusione è restare, la EAFN resta una figura efficiente; se è fare il salto, pianifica la domanda per tempo e senza frenare l’attività. E se stai scegliendo la figura fin dall’inizio, il quadro completo è in come creare una EAF.
Legge 6/2023RD 813/2023IFR/IFDPassaporto europeoEAFNCNMVMiFID II