Trasformare il portafoglio in liquidità
«Un ente cede diritti di credito al fondo, che emette titoli garantiti da tali crediti e ottiene liquidità immediata.»
I fondi di cartolarizzazione non hanno personalità giuridica: li costituisce, amministra e rappresenta una SGFT. È un’autorizzazione della CNMV con un milione di euro di capitale, oggetto sociale esclusivo e sei mesi di termine, disciplinata dagli articoli 25–33 della Legge 5/2015.
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Raccontaci il tuo progetto di cartolarizzazione e ti diciamo di quale struttura hai bisogno.
Costituire la società di gestione è insieme un progetto societario e regolamentare. E il termine della CNMV è di sei mesi.
Progetto di statuto, relazione illustrativa, programma di attività, idoneità degli amministratori e identità dei soci con partecipazione significativa. L’intero fascicolo dell’articolo 27 pronto per essere presentato in un’unica volta.
Quali attività si cedono, come si isola il rischio, quali tranche si emettono e quale documentazione contrattuale sostiene l’operazione. La società di gestione è il veicolo; la struttura è il business.
La società di gestione risponde delle informazioni del prospetto nei confronti dei portatori dei titoli.
Onorabilità, conoscenze ed esperienza di chi dirigerà la società di gestione.
Identificazione e valutazione di chi controllerà la società.
Quando l’attività da cartolarizzare deriva dall’acquisto di un portafoglio.
Il fondo non ha personalità giuridica: gliela mette a disposizione la società di gestione.
Un fondo di cartolarizzazione è un patrimonio separato, privo di personalità giuridica, composto dalle attività che gli vengono cedute e dai titoli che emette. Non avendo personalità, non può agire da solo: ha bisogno di qualcuno che lo costituisca, lo amministri e lo rappresenti nei confronti dei terzi. È esattamente questa la ragion d’essere della società di gestione di fondi di cartolarizzazione (SGFT).
La figura è disciplinata dagli articoli 25–33 della Legge 5/2015, del 27 aprile, sulla promozione del finanziamento delle imprese, nel suo Titolo III. L’articolo 25.1 ne definisce l’oggetto sociale: la costituzione, amministrazione e rappresentanza legale dei fondi di cartolarizzazione e dei fondi di attività bancarie (fondos de activos bancarios). La stessa norma consente inoltre di amministrare fondi analoghi costituiti all’estero.
È bene capire la conseguenza pratica di questo oggetto esclusivo: una SGFT non può fare altro. Non è una società di servizi finanziari che gestisce anche cartolarizzazioni, ma una società la cui unica attività possibile è questa. Qualsiasi progetto che voglia combinare la gestione di cartolarizzazioni con un’altra linea di business dovrà risolverlo con la struttura societaria, non inserendola dentro la società di gestione.
Otto condizioni. Due di esse, capitale e oggetto esclusivo, condizionano l’intera struttura del progetto.
| Requisito | Contenuto | Nota pratica |
|---|---|---|
| Forma societaria | Società per azioni costituita con procedimento di costituzione simultanea e a tempo indeterminato | La costituzione simultanea esclude quella successiva: tutto il capitale viene sottoscritto nell’atto costitutivo. |
| Capitale sociale | 1.000.000 €, interamente versato in denaro e rappresentato da azioni nominative | Versamento integrale in denaro, non sono ammessi conferimenti in natura |
| Fondi propri aggiuntivi | Incremento dello 0,02% sul valore contabile delle attività dei fondi gestiti che eccedono i 250 milioni di euro | Cresce con il volume in gestione: il requisito aumenta con il business. |
| Limite dei fondi propri | La somma richiesta di fondi propri e importo aggiuntivo non supererà i 5 milioni di euro | C’è un tetto: il requisito non cresce in modo illimitato |
| Oggetto sociale | Esclusivamente quello previsto dall’articolo 25.1 | Non è ammessa alcuna attività accessoria all’interno della società di gestione stessa. |
| Sede sociale | In territorio spagnolo | Allineare sede sociale e amministrazione effettiva fin dalla costituzione. |
| Denominazione | Deve includere «Sociedad Gestora de Fondos de Titulización» o l’abbreviazione SGFT | Denominazione riservata: l’articolo 28 la limita agli enti autorizzati. |
| Organizzazione interna | Misure amministrative e organizzative adeguate, inclusa la prevenzione dei conflitti di interesse e la compliance normativa | È il blocco più trascurato e quello che genera più domande nel fascicolo. |
I fondi propri computabili si determinano in base alla normativa sugli organismi di investimento collettivo, con le particolarità stabilite dalla CNMV. Conviene confrontare le cifre con il testo consolidato vigente della Legge 5/2015 prima di dimensionare l’operazione.
CNMV, sei mesi e silenzio-assenso. Con le righe scritte in piccolo delle richieste di integrazione.
| Elemento | Regime |
|---|---|
| Organo competente | Commissione nazionale del mercato dei valori |
| Termine per la decisione | Sei mesi dal ricevimento della domanda |
| Silenzio amministrativo | Silenzio-assenso: la domanda si può intendere accolta |
| Progetto di statuto | Con l’oggetto sociale esclusivo e la denominazione riservata |
| Relazione illustrativa | Descrizione del progetto e dell’attività prevista |
| Amministratori | Dati di chi comporrà l’organo di amministrazione |
| Azionisti significativi | Identità di chi deterrà una partecipazione significativa |
| Documentazione aggiuntiva | Quella stabilita dalla CNMV |
| Registro | Iscrizione nel registro delle SGFT tenuto dalla CNMV |
Il termine di sei mesi fa della costituzione di una SGFT una decisione di calendario: qualsiasi operazione di cartolarizzazione che dipenda da una società di gestione di nuova costituzione va pianificata tenendo conto di questo riferimento. L’alternativa abituale è affidarsi ai servizi di una società di gestione già autorizzata.
L’articolo 28 riserva l’espressione «Sociedad Gestora de Fondos de Titulización» e l’abbreviazione SGFT agli enti che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione della CNMV. Non è un ornamento del nome commerciale: è un’attività riservata.
Il termine decorre dal ricevimento della domanda, ma le richieste di integrazione lo interrompono. Un fascicolo incompleto non accelera nulla: allunga il calendario reale ben oltre il termine di legge.
Sette funzioni. La quarta è quella che definisce il suo regime di responsabilità.
| Funzione | Contenuto | Dove sta il rischio |
|---|---|---|
| Costituzione | Stipula dell’atto di costituzione del fondo e definizione della sua struttura | La struttura si fissa alla nascita: gli errori di progettazione sono molto costosi da correggere in seguito. |
| Amministrazione e gestione | Amministrare e gestire le attività raggruppate nel fondo | È la funzione continuativa: dura per tutta la vita del fondo. |
| Rappresentanza legale | Rappresentare il fondo nei confronti dei terzi, dato che è privo di personalità giuridica | La società di gestione agisce in nome di un patrimonio che non può agire da solo. |
| Difesa dei portatori | Agire con diligenza e a difesa degli interessi dei portatori dei titoli emessi | È l’asse portante della responsabilità della società di gestione |
| Valutazione del rischio | Valutare il rischio delle attività che confluiscono nel fondo | Determina la qualità dell’emissione e le informazioni che ricevono gli investitori. |
| Trasparenza | Redigere i prospetti con le informazioni richieste e mantenere la trasparenza informativa | Fonte abituale di responsabilità nei confronti degli investitori. |
| Conservazione dei registri | Mantenere un registro delle operazioni per cinque anni | Termine specifico della Legge 5/2015, diverso da quello di altri obblighi documentali. |
La combinazione di amministrazione, rappresentanza e dovere di diligenza nei confronti dei portatori colloca la società di gestione in una posizione fiduciaria: gestisce un patrimonio altrui nell’interesse di terzi, e ne risponde.
Stessa autorità di vigilanza, tre regimi diversi e un veicolo gestito radicalmente differente.
| Elemento | SGFT | SGIIC | SGEIC |
|---|---|---|---|
| Cosa gestisce | Fondi di cartolarizzazione e fondi di attività bancarie | Organismi di investimento collettivo | Enti di investimento collettivo di tipo chiuso |
| Norma | Legge 5/2015, artt. 25–33 | Legge 35/2003 sugli IIC | Legge 22/2014 sugli ECR |
| Autorizza | CNMV | CNMV | CNMV |
| Capitale minimo | 1.000.000 € | In base al regime proprio | In base al regime proprio |
| Oggetto sociale | Esclusivo | Esclusivo con attività complementari | Esclusivo con attività complementari |
| Veicolo gestito | Senza personalità giuridica | Fondi senza personalità giuridica o società | Fondi o società |
| Denominazione riservata | Sì (art. 28) | Sì | Sì |
| Termine di autorizzazione | Sei mesi | In base al regime proprio | In base al regime proprio |
Le tre figure si confondono spesso perché condividono l’autorità di vigilanza e la logica. La differenza essenziale è il veicolo: la SGFT gestisce patrimoni separati privi di personalità giuridica, costituiti per isolare attività, non veicoli di investimento collettivo.
La cartolarizzazione è una tecnica di finanziamento e di trasferimento del rischio, non un prodotto in sé.
«Un ente cede diritti di credito al fondo, che emette titoli garantiti da tali crediti e ottiene liquidità immediata.»
«Il patrimonio separato isola le attività dal rischio di insolvenza del cedente, che è l’effetto giuridico centrale dell’operazione.»
«Quando l’attività deriva dall’acquisto di un portafoglio, la struttura si basa sulla cessione preliminare e sulla relativa documentazione.»
«La Legge 5/2015 nasce proprio per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese al di là del credito bancario.»
Amministrare un patrimonio privo di personalità giuridica nell’interesse di terzi comporta un regime proprio.
La società di gestione risponde nei confronti dei portatori. Il dovere di agire con diligenza e a difesa dei loro interessi è l’asse portante del regime: la posizione è fiduciaria, non meramente amministrativa.
Il prospetto è fonte di responsabilità. La società di gestione redige le informazioni sulla base delle quali decidono gli investitori e risponde della loro correttezza.
E l’oggetto esclusivo chiude la porta all’improvvisazione. Qualsiasi attività estranea a quella dell’articolo 25.1 eccede l’oggetto sociale di un ente autorizzato, con le conseguenze che ne derivano.
| Gravità | Importo | Base o alternativa |
|---|---|---|
| Capitale sociale | 1.000.000 € | Interamente versato in denaro e rappresentato da azioni nominative. |
| Fondi propri aggiuntivi | 0,02% | Sul valore contabile delle attività gestite che eccedono i 250 milioni di euro. |
| Limite complessivo | 5.000.000 € | Limite massimo della somma di fondi propri e importo aggiuntivo richiesto. |
Sei mesi di termine, un milione di capitale e oggetto sociale esclusivo. Analizziamo se la tua operazione giustifica una società di gestione propria o se ti conviene appoggiarti a una già autorizzata.
Una società per azioni autorizzata dalla CNMV il cui oggetto sociale esclusivo è la costituzione, l’amministrazione e la rappresentanza legale dei fondi di cartolarizzazione e dei fondi di attività bancarie. È disciplinata dagli articoli 25–33 della Legge 5/2015, del 27 aprile.
Perché il fondo di cartolarizzazione è un patrimonio separato privo di personalità giuridica. Non essendo soggetto di diritto, non può costituirsi da solo, né stipulare contratti, né comparire. La società di gestione supplisce a questa mancanza: lo costituisce, lo amministra e lo rappresenta nei confronti dei terzi.
1.000.000 €, interamente versato in denaro e rappresentato da azioni nominative. A ciò si aggiunge un requisito di fondi propri aggiuntivi dello 0,02% sul valore contabile delle attività dei fondi gestiti che eccedono i 250 milioni di euro, con un limite complessivo di 5 milioni.
L’articolo 27.1 fissa un termine di sei mesi dal ricevimento della domanda, con silenzio-assenso. In pratica il calendario reale dipende dalle richieste di integrazione, che interrompono il decorso del termine: un fascicolo ben preparato è l’unico modo perché il termine legale somigli a quello reale.
No. L’oggetto sociale deve essere esclusivamente quello previsto dall’articolo 25.1. Se il progetto richiede di combinare la gestione di cartolarizzazioni con un’altra attività, la soluzione passa per la struttura societaria del gruppo, non per l’ampliamento dell’oggetto della società di gestione.
No. L’articolo 28 riserva la denominazione «Sociedad Gestora de Fondos de Titulización» e la relativa abbreviazione agli enti autorizzati dalla CNMV. È un’attività riservata, con il regime che ciò comporta.
Sì. La norma consente alle SGFT di amministrare fondi analoghi a quelli di cartolarizzazione costituiti in altri Stati, nei termini previsti dalla legge. Conviene analizzare caso per caso il raccordo con il regime dello Stato di costituzione.
Cinque anni per il registro delle operazioni, ai sensi della Legge 5/2015. È un termine proprio di questa norma e non va confuso con quello della conservazione documentale in ambito antiriciclaggio, che è di dieci anni e risponde a un’altra finalità.
La norma le impone di agire con diligenza e a difesa degli interessi dei portatori dei titoli emessi dal fondo. Tale posizione, unita al suo ruolo nella redazione del prospetto e nella valutazione del rischio delle attività, colloca la società di gestione in una posizione fiduciaria ed è la principale fonte di esposizione del progetto.
No. La SGIIC gestisce organismi di investimento collettivo ed è disciplinata dalla propria legge. La SGFT gestisce patrimoni separati costituiti per isolare attività ed emettere titoli garantiti da esse. Condividono l’autorità di vigilanza e la logica di autorizzazione, ma il veicolo gestito e il regime sono diversi.
Dipende dal volume e dalla ricorrenza. Per un’operazione isolata di solito è più efficiente appoggiarsi a una società di gestione già autorizzata: si evitano il milione di capitale, i sei mesi di termine e la struttura organizzativa permanente. Per un programma ricorrente di cartolarizzazioni, la società di gestione propria comincia ad avere senso dal punto di vista economico e del controllo.
Sei mesi di termine e un milione di capitale fanno di questo una decisione di struttura, non un semplice adempimento.
Per un’operazione isolata non conviene quasi mai. Per un programma ricorrente, quasi sempre. Questa domanda viene prima di qualsiasi fascicolo.
Se il gruppo ha bisogno di altre attività, va risolto nella struttura societaria prima di costituire, non dopo.
Le richieste di integrazione interrompono il termine. Un fascicolo chiuso è l’unica cosa che fa sì che sei mesi siano davvero sei mesi.
Se ciò che ti serve è la struttura dell’operazione e non la società di gestione, parti dalla cartolarizzazione di crediti o dalla compravendita di portafogli.
La società di gestione è un tassello del progetto, non il progetto. Ecco le decisioni che vengono prima e dopo.
1) VeicoloUn milione di capitale, sei mesi e una struttura permanente, contro l’affidamento a una società di gestione esistente. Per un’operazione singola la risposta è quasi sempre la seconda.
2) AttivitàLa cessione dei diritti di credito al fondo è l’atto che produce l’isolamento. La sua documentazione è il nucleo giuridico dell’operazione.
3) EmissioneLa società di gestione redige il prospetto e risponde del suo contenuto. È qui che si concentra l’esposizione nei confronti degli investitori.
4) Vita del fondoLa funzione non finisce con l’emissione. La società di gestione amministra, informa e rappresenta per tutta la vita del fondo, con un dovere di diligenza nei confronti dei portatori.
Decisione rapidaTre scenari e la risposta ragionevole.
Società di gestione esistente. Il milione e i sei mesi non si ammortizzano.
Società di gestione propria. Controllo della struttura ed economie di scala.
Da analizzare: la SGFT può amministrare fondi analoghi esteri.
Società per azioni a costituzione simultanea, capitale di un milione versato in denaro.
Atto costitutivo e prova del versamento.
Oggetto esclusivo dell’articolo 25.1 e denominazione con l’espressione riservata.
Progetto di statuto sociale.
Descrizione del progetto e dell’attività prevista.
Relazione illustrativa e programma di attività.
Idoneità degli amministratori e identità dei soci con partecipazione significativa.
Documentazione sull’onorabilità e sulla struttura azionaria.
Misure amministrative e organizzative, conflitti di interesse e compliance.
Manuale di organizzazione e policy sui conflitti.
Sistema di registrazione delle operazioni con conservazione per cinque anni.
Procedura di archiviazione e supporto documentale.
Ciascuno di questi allunga il termine reale ben oltre i sei mesi di legge.
Termini che compaiono nella Legge 5/2015, nei prospetti e nella documentazione delle operazioni.
Società per azioni autorizzata dalla CNMV che costituisce, amministra e rappresenta i fondi.
Patrimonio separato privo di personalità giuridica, composto dalle attività cedute e dai titoli emessi.
Interamente versato in denaro e rappresentato da azioni nominative.
Sul valore contabile delle attività gestite che eccedono i 250 milioni di euro.
Costituzione, amministrazione e rappresentanza legale dei fondi di cartolarizzazione.
Termine di sei mesi dal ricevimento della domanda, con silenzio-assenso.
L’espressione SGFT è riservata agli enti autorizzati.
Trasferimento dei diritti di credito al fondo. È ciò che produce l’isolamento del rischio.
La società di gestione lo redige e ne risponde nei confronti degli investitori.
COMPLIANCE CONTROL CENTER · CARTOLARIZZAZIONE
Incrocia la ricorrenza del programma con il volume previsto. La casella indica la struttura ragionevole.
Verde: società di gestione esistente. Rosso: società di gestione propria giustificata.
La società di gestione è un tassello. Ecco gli altri soggetti che intervengono in un’operazione.
L’operazione vera e propria: quali attività si cedono, come si isola il rischio e quali titoli emette il fondo.
Quando l’attività da cartolarizzare deriva da un precedente acquisto di un portafoglio di crediti.
L’amministrazione operativa dei crediti ceduti, distinta dalla gestione del fondo.
La figura con cui si confonde di più: stessa autorità di vigilanza, veicolo e regime diversi.
Quasi tutti consistono nel trattare un’autorizzazione di sei mesi come un adempimento societario.
Un milione di capitale, sei mesi di termine e una struttura permanente si ammortizzano raramente in un’operazione isolata. Affidarsi a una società di gestione esistente è di solito la via efficiente.
L’articolo 29 richiede un oggetto esclusivo. Qualsiasi aggiunta obbliga a rifare lo statuto e a far ripartire il conto alla rovescia.
Il capitale deve essere interamente versato in denaro. Non sono ammessi conferimenti in natura.
Lo 0,02% sulle attività gestite oltre i 250 milioni non compare alla costituzione, ma compare quando il business cresce. Va dimensionato nel piano, non quando arriva.
Le richieste di integrazione interrompono il termine. Un fascicolo a metà non anticipa il calendario: lo fa lievitare.
Conflitti di interesse e compliance normativa sono un requisito dell’articolo 29, non documentazione di riempimento. È il blocco che genera più domande.
Tutte le informazioni derivano dal testo consolidato della Legge 5/2015 pubblicato nel BOE e dalla documentazione sulle procedure della CNMV.
Promozione del finanziamento delle imprese. Titolo III: fondi di cartolarizzazione e società di gestione (artt. 25–33).
CNMVDocumento della CNMV sulle procedure di autorizzazione e di iscrizione nel registro degli enti vigilati.
CNMVOrganismo competente per l’autorizzazione e la registrazione delle società di gestione di fondi di cartolarizzazione.
BOEMercati dei valori e servizi di investimento: quadro generale del mercato in cui vengono emessi i titoli del fondo.
BOEOrganismi di investimento collettivo: normativa di riferimento per il calcolo dei fondi propri.
EUR-LexQuadro europeo della cartolarizzazione: requisiti generali e cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.
Prima pubblicazione. Requisiti verificati con il testo consolidato della Legge 5/2015.
Revisione prevista: evoluzione del quadro europeo della cartolarizzazione e delle particolarità stabilite dalla CNMV.
Raccontaci cosa vuoi cartolarizzare, con quale ricorrenza e se ti serve una società di gestione propria.
Le società di gestione di fondi di cartolarizzazione (SGFT) sono disciplinate dagli articoli 25–33 della Legge 5/2015, del 27 aprile, sulla promozione del finanziamento delle imprese, nel suo Titolo III. Ai sensi dell’articolo 25.1, il loro oggetto sociale consiste nella costituzione, amministrazione e rappresentanza legale dei fondi di cartolarizzazione e dei fondi di attività bancarie, con la possibilità di amministrare anche fondi analoghi costituiti all’estero.
Il fondo di cartolarizzazione è un patrimonio separato privo di personalità giuridica. Questa caratteristica, che è proprio ciò che consente di isolare le attività cedute dal rischio di insolvenza del cedente, impedisce al fondo di agire da solo nel traffico giuridico. La società di gestione supplisce a questa mancanza: stipula l’atto di costituzione, amministra le attività raggruppate e detiene la rappresentanza legale del fondo nei confronti dei terzi per tutta la sua vita.
La società di gestione deve costituirsi come società per azioni con procedimento di costituzione simultanea e a tempo indeterminato, con sede sociale in territorio spagnolo e oggetto sociale esclusivamente quello previsto dall’articolo 25.1. Il capitale sociale minimo ammonta a 1.000.000 €, interamente versato in denaro e rappresentato da azioni nominative. A ciò si aggiunge un requisito di fondi propri aggiuntivi pari allo 0,02% del valore contabile delle attività dei fondi gestiti che eccedono i 250 milioni di euro, con un limite complessivo di 5 milioni. La norma richiede inoltre misure amministrative e organizzative adeguate, inclusa la prevenzione dei conflitti di interesse e la funzione di compliance normativa.
L’autorizzazione spetta alla Commissione nazionale del mercato dei valori, che deve pronunciarsi entro sei mesi dal ricevimento della domanda, con silenzio-assenso. Il fascicolo comprende il progetto di statuto, la relazione illustrativa, i dati degli amministratori, l’identità dei soci con partecipazione significativa e la documentazione aggiuntiva che la stessa CNMV determini. L’articolo 28 riserva la denominazione «Sociedad Gestora de Fondos de Titulización» e la relativa abbreviazione SGFT agli enti che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione, configurando l’attività come riservata.
Tra le funzioni che la norma attribuisce alla società di gestione spicca il dovere di agire con diligenza e a difesa degli interessi dei portatori dei titoli emessi dal fondo. A ciò si aggiungono la valutazione del rischio delle attività incorporate, la redazione del prospetto con le informazioni richieste e l’obbligo di mantenere un registro delle operazioni per cinque anni. Nel complesso, la società di gestione si trova in una posizione fiduciaria: amministra un patrimonio altrui nell’interesse di terzi e ne risponde, il che costituisce la principale fonte di esposizione di qualsiasi progetto di cartolarizzazione. Per le operazioni non ricorrenti conviene valutare seriamente l’alternativa di appoggiarsi a una società di gestione già autorizzata, dato che il capitale, il termine di sei mesi e la struttura organizzativa permanente si ammortizzano raramente in una singola emissione. Puoi vedere l’operazione nel suo complesso in cartolarizzazione di crediti.
Normativa di riferimento, con link al testo ufficiale:
Normativa e link verificati a .