Solvency II: capitale, governance e trasparenza delle compagnie assicurative
La Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) è il quadro prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione europee. L’idea centrale: la solvibilità non si misura con regole fisse ma in funzione del rischio che ciascuna impresa assume, e non poggia solo sul capitale ma su un treppiede (requisiti quantitativi, sistema di governance e trasparenza) che l’autorità di vigilanza valuta nel suo insieme. Per il consiglio di una compagnia assicurativa, Solvency II non è una questione attuariale delegabile: è la descrizione giuridica di come l’impresa deve essere governata e di ciò che deve poter dimostrare in qualsiasi momento.
Pilastro 1: SCR, MCR e la scala di intervento
Il pilastro quantitativo disciplina la valutazione di attività e passività, le riserve tecniche e due riferimenti di capitale. In termini generali, l’SCR è il capitale calibrato per assorbire perdite significative in base al profilo di rischio, e l’MCR il minimo al di sotto del quale la reazione dell’autorità di vigilanza è massima. Tra i due corre una scala di intervento crescente: la posizione di capitale non è solo un numero, è un regime giuridico di conseguenze. La qualità dei fondi propri (non ogni risorsa copre allo stesso modo) completa il quadro. La dimensione di governance di questi requisiti la trattiamo nella pagina sul capitale regolamentare.
Pilastro 2: sistema di governance, quattro funzioni fondamentali e ORSA
Il cuore vigilabile del quadro. L’impresa deve dimostrare un sistema di governance efficace: organo di amministrazione competente, politiche scritte applicate, valutazione continua dell’idoneità degli esponenti e quattro funzioni fondamentali operative, cioè gestione dei rischi, attuariale, verifica della conformità e internal audit, con indipendenza, risorse e accesso diretto al consiglio. L’elemento che tiene insieme tutto è l’ORSA: la valutazione interna e prospettica del rischio e della solvibilità, che deve alimentare decisioni reali di strategia e capitale. L’esternalizzazione di funzioni critiche è possibile, ma con responsabilità mantenuta e controllo dimostrabile.
Pilastro 3: informativa pubblica e reporting all’autorità di vigilanza
La terza gamba obbliga a raccontare all’esterno ciò che si gestisce all’interno: informativa pubblica sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria e reporting periodico all’autorità di vigilanza, con termini e qualità del dato esigibili. Lo standard pratico è la coerenza: ciò che si comunica al pubblico, ciò che si segnala e ciò che gestiscono il consiglio e le funzioni fondamentali devono raccontare la stessa storia. Le discrepanze tra questi piani sono il rilievo più frequente e il più evitabile, perché si correggono con il processo: responsabili, calendario e controlli di qualità prima di ogni invio.
La revisione di Solvency II: proporzionalità con una data
La revisione di Solvency II è stata pubblicata all’inizio del 2025 con applicazione prevista nel 2027. Tra i suoi assi, rafforza la proporzionalità per le imprese piccole e non complesse, che potranno accedere a un trattamento più adatto al loro profilo nei termini fissati dal quadro rivisto. La lettura operativa, con prudenza: le imprese candidate dovrebbero anticipare l’analisi dei criteri e preparare la dimostrazione, e tutte dovrebbero verificare cosa cambia nella loro governance e nel reporting prima della data. Alla compagnia conviene arrivare al 2027 con il pilastro 2 rodato e con il proprio quadro di condotta (la distribuzione ai sensi della IDD) allineato a quello prudenziale.
Solvency II Direttiva 2009/138/CE SCR/MCR ORSA Funzioni fondamentali Pilastro 2 Revisione 2027