Servizio di assistenza clienti (SAC) per enti finanziari in Spagna

Banche, EFC (intermediari finanziari non bancari), istituti di pagamento, IMEL, ESI, SGIIC e imprese di assicurazione devono avere un servizio di assistenza clienti che risolva i reclami entro un mese (art. 29 della Legge 44/2002, riscritto dalla Legge 10/2025). Il termine per adeguarlo scade il 28 dicembre 2026. Lo mettiamo a punto per la verifica dell’autorità di vigilanza.

Il tuo SAC rispetta la Legge 10/2025? Diagnosi gratuita

Dicci che tipo di ente sei e come gestisci oggi i reclami, e ti diciamo cosa devi cambiare.

  • Risposta entro 24 ore
  • Senza impegno
  • Riservato
Scadenza per l’adeguamento
28-12-2026
Termine per risolvere
1 mese
Servizi di pagamento
15 giorni lavorativi
Norma di riferimento
Art. 29 Legge 44/2002

Il tuo SAC, adeguato alla Legge 10/2025 e pronto per l’autorità di vigilanza

Dal 28 dicembre 2025 il regime del SAC finanziario è nel nuovo art. 29 della Legge 44/2002, e diversi articoli dell’Orden ECO/734/2004 sono stati abrogati. Rivediamo il tuo servizio da cima a fondo.

DiagnosiFase 1

Cosa richiede il nuovo art. 29?

Verifichiamo se il tuo ente rientra nell’elenco dell’art. 29 della Legge 44/2002, compresi gli enti degli artt. 14 e 15 del RDL 19/2018, e confrontiamo il tuo SAC attuale con i nuovi requisiti.

Il punto di partenza.
RegolamentoFase 2

Regolamento per la difesa del cliente

Aggiorniamo il regolamento approvato dal tuo consiglio di amministrazione (art. 8 dell’Orden ECO/734/2004) ai termini e alla procedura degli artt. 29 bis–29 septies, e lo prepariamo per la verifica dell’autorità di vigilanza.

Verifica entro tre mesi.
CanaliFase 3

Canali e assistenza personalizzata

Verifichiamo i tuoi canali di persona, telefonici e telematici: assistenza da parte di una persona, niente segreterie automatiche come unico mezzo, costo della chiamata e accessibilità.

Ciò che cambia di più.
ProceduraFase 4

Conferma, codice e termini

Progettiamo il circuito: conferma di ricezione per iscritto, codice identificativo per seguire la pratica, integrazione entro dieci giorni, inammissibilità motivata e decisione entro un mese.

Un mese o 15 giorni lavorativi.
IndipendenzaFase 5

Separazione e conflitti di interessi

Collochiamo il SAC nel tuo organigramma perché decida in autonomia, separato dalle aree commerciali e operative, come richiedono l’art. 29.3 e la guida della Banca di Spagna.

Nessuna dipendenza commerciale.
Relazione annualeFase 6

Relazione annuale e formazione

Prepariamo la relazione che il SAC presenta al consiglio di amministrazione nel primo trimestre e il piano di formazione specialistica del suo personale, anche per assistere i clienti vulnerabili.

Evidenze per l’autorità di vigilanza.

Quando devi rivedere il tuo SAC

L’obbligo dipende dal tipo di ente, non dalle sue dimensioni. Questi sono i momenti in cui il SAC non può aspettare.

Termine di legge

Adeguamento entro il 28-12-2026

La Legge 10/2025 concede dodici mesi dalla sua entrata in vigore, il 28 dicembre 2025, per adeguare i servizi di assistenza alla clientela.

Nuovo ente

Inizi a operare

I nuovi enti comunicano all’autorità di vigilanza il responsabile del proprio SAC, con una relazione illustrativa del servizio, e presentano il loro regolamento perché lo verifichi.

IP esente o AISP

Sei un istituto di pagamento (IP) con volumi ridotti o un AISP

Anche gli enti rientranti negli artt. 14 e 15 del RDL 19/2018 sono nell’elenco dell’art. 29: la registrazione semplificata non ti esonera dal SAC.

Reclami

I tuoi clienti si rivolgono all’autorità di vigilanza

Prima di reclamare alla Banca di Spagna, alla CNMV o alla DGSFP, il cliente deve passare dal tuo SAC: l’autorità di vigilanza vedrà come gli hai risposto.

Il SAC finanziario in cifre

Dati dell’art. 29 e seguenti della Legge 44/2002 (nella versione della Legge 10/2025) e del Real Decreto-ley 19/2018.

Artt. 29 bis e 29 septies 1 mese

Termine massimo per risolvere il reclamo o la lamentela da quando viene presentato all’ente.

Art. 69 RDL 19/2018 15 giorni lavorativi

Termine nei servizi di pagamento; in casi eccezionali, risposta provvisoria e definitiva entro un mese al massimo.

Art. 29 quater 10 giorni di calendario

Termine per integrare la pratica se manca l’identità o i fatti non sono chiari; interrompe il decorso del termine per risolvere.

Art. 29 septies 10 giorni di calendario

Termine per notificare la decisione, per iscritto o su supporto durevole e nella lingua del reclamo.

Art. 30 Legge 44/2002 90 giorni di calendario

Termine massimo del servizio reclami dell’autorità di vigilanza se il cliente prosegue dopo il SAC.

Disp. trans. unica Legge 10/2025 12 mesi

Termine di adeguamento dall’entrata in vigore della legge, il 28 dicembre 2025.

Il tuo SAC sarà pronto entro il 28 dicembre?

Rivediamo il tuo regolamento, i tuoi canali e i tuoi termini e ti diamo l’elenco delle modifiche in ordine di urgenza.

SAC degli enti finanziari: dubbi frequenti

Quali enti devono avere un servizio di assistenza clienti?

Quelli elencati dall’art. 29.1 della Legge 44/2002: enti creditizi, establecimientos financieros de crédito (EFC, intermediari finanziari non bancari), istituti di pagamento e quelli rientranti negli artt. 14 e 15 del RDL 19/2018, istituti di moneta elettronica (IMEL), SGIIC, società di brokeraggio assicurativo e broker assicurativi, società di gestione di fondi pensione, finanziatori immobiliari che non sono enti creditizi, intermediari del credito che operano in più di una comunità autonoma, enti finanziari in libera prestazione di servizi, imprese di assicurazione, imprese di investimento e succursali in Spagna di enti stranieri.

Cosa cambia con la Legge 10/2025?

Riscrive l’art. 29 della Legge 44/2002 e aggiunge gli artt. 29 bis–29 septies con la procedura. Il termine generale per risolvere diventa di un mese; occorre dare conferma di ricezione e un codice per seguire il reclamo; l’assistenza telefonica o elettronica deve permettere di parlare con una persona; e il servizio deve essere gratuito, accessibile e inclusivo. Inoltre abroga gli artt. 6 e 9–16 dell’Orden ECO/734/2004.

Fino a quando ho tempo per adeguare il SAC?

La disposizione transitoria unica della Legge 10/2025 concede dodici mesi dall’entrata in vigore. La legge è entrata in vigore il 28 dicembre 2025, quindi il termine scade il 28 dicembre 2026. Attenzione: il nuovo art. 30 della Legge 44/2002 è già in vigore, e il cliente può rivolgersi all’autorità di vigilanza se entro un mese non ha ricevuto risposta.

Sono un istituto di pagamento con volumi ridotti o un prestatore di servizi di informazione sui conti: rientro anch’io?

Sì. L’art. 29.1 include espressamente gli enti rientranti negli artt. 14 e 15 del RDL 19/2018: gli istituti di pagamento esenti per volume (fino a una media mensile di 3 milioni di euro) e quelli che prestano solo il servizio di informazione sui conti. L’Orden ECO/734/2004 li includeva già dal 1° luglio 2020.

Che termine ho per rispondere a un reclamo su un pagamento?

Nei servizi di pagamento si applica l’art. 69 del RDL 19/2018: risposta su carta o su altro supporto durevole concordato entro un massimo di 15 giorni lavorativi. Se per ragioni estranee all’ente ciò non è possibile, si invia una risposta provvisoria che spieghi il ritardo, e quella definitiva non può superare un mese.

Posso avere un unico SAC per tutto il gruppo?

Sì. Gli enti dello stesso gruppo economico possono avere un unico servizio di assistenza alla clientela (art. 29.1 della Legge 44/2002). La guida della Banca di Spagna aggiunge che, in tal caso, il SAC dovrebbe essere collocato in un ente finanziario vigilato del gruppo.

È obbligatorio avere un difensore del cliente?

No. Il difensore della clientela è facoltativo: gli enti possono designarlo, singolarmente o in forma congiunta. Se lo hai, deve essere un ente o un esperto indipendente di riconosciuto prestigio, e le sue decisioni favorevoli al cliente vincolano l’ente.

Cosa succede se il cliente non è soddisfatto della risposta del SAC?

Può rivolgersi al servizio reclami della Banca di Spagna, della CNMV o della DGSFP. Per farlo deve dimostrare di aver prima reclamato al tuo SAC e che è trascorso un mese senza risposta, oppure che il suo reclamo è stato dichiarato inammissibile o respinto. Se la decisione del SAC gli è sfavorevole, deve informarlo di questa via e di come usarla.

Come adeguare il tuo SAC alla Legge 10/2025

Un SAC fatto bene si vede al primo reclamo e alla prima verifica dell’autorità di vigilanza: termini rispettati, risposte motivate e tracciabilità.

Il punto di partenza

Conferma quale norma ti si applica

Il tipo di ente, i servizi di pagamento e il gruppo determinano i termini, l’autorità di vigilanza e se puoi avere un SAC unico.

Il tassello chiave

Una procedura che viene rispettata

Conferma di ricezione, codice, integrazione, decisione motivata e notifica: ogni passaggio con il suo termine e il suo registro.

La prova

Evidenze per l’autorità di vigilanza

Il regolamento verificato, la relazione annuale al consiglio di amministrazione e la revisione dell’audit interno dimostrano che il SAC funziona.

Il tuo SAC in 10 passaggi

  1. Conferma che il tuo ente rientra nell’elenco dell’art. 29.1 della Legge 44/2002 e quale autorità di vigilanza ti compete.
  2. Confronta il tuo SAC con il nuovo art. 29 e con gli artt. 29 bis–29 septies, e annota le differenze.
  3. Separa il SAC dalle aree commerciali e operative perché decida in autonomia e senza conflitti di interessi.
  4. Verifica che il responsabile soddisfi i requisiti di onorabilità, conoscenze ed esperienza dell’art. 5 dell’Orden ECO/734/2004.
  5. Aggiorna il regolamento per la difesa del cliente e presentalo all’autorità di vigilanza per la verifica.
  6. Attiva canali di persona, telefonici o telematici con assistenza personalizzata e un indirizzo email per i reclami.
  7. Pubblica nei tuoi uffici e sul tuo sito web, in una sezione facile da trovare, le informazioni richieste dall’art. 29.5.
  8. Implementa la conferma di ricezione, il codice identificativo e il controllo dei termini: un mese in via generale e 15 giorni lavorativi nei pagamenti.
  9. Forma il personale del SAC, anche per assistere persone vulnerabili, con disabilità o in età avanzata.
  10. Presenta al consiglio di amministrazione, nel primo trimestre di ogni anno, la relazione del SAC e includine una sintesi nella relazione annuale.

Fonte: Legge 44/2002 (artt. 29–31, nella versione della Legge 10/2025), Real Decreto-ley 19/2018 (art. 69) e Orden ECO/734/2004 (artt. 5, 8 e 17).

Glossario operativo

Concetti chiave del SAC finanziario

Questi termini compaiono nella Legge 44/2002, nell’Orden ECO/734/2004 e in qualsiasi verifica dell’autorità di vigilanza.

SACReparto

Servizio di assistenza clienti

Reparto o servizio specializzato che gestisce e risolve i reclami e le lamentele dei clienti.

Obbligatorio per l’ente.
TitolareResponsabile

Responsabile del SAC

Persona con onorabilità commerciale e professionale e conoscenze adeguate, designata dal consiglio di amministrazione.

Va comunicato all’autorità di vigilanza.
DifensoreFacoltativo

Difensore del cliente

Ente o esperto indipendente di riconosciuto prestigio che risolve i reclami che il regolamento gli attribuisce.

Le sue decisioni favorevoli sono vincolanti.
RegolamentoDocumento

Regolamento per la difesa del cliente

Norma interna che disciplina il SAC e il difensore; la approva il consiglio di amministrazione e la verifica l’autorità di vigilanza.

Art. 8 Orden ECO/734/2004.
LamentelaDefinizione

Reclamo o lamentela

Qualsiasi manifestazione sulla prestazione difettosa del servizio o sul mancato rispetto dell’offerta, indipendentemente da come la qualifichi l’ente.

Art. 29.1 Legge 44/2002.
CodiceMonitoraggio

Codice identificativo

Codice assegnato a ciascun reclamo e comunicato al cliente perché ne segua la gestione.

Art. 29 quater.
ConfermaProva

Conferma di ricezione

Attestazione scritta o su supporto durevole con il contenuto, la data e l’ora di presentazione.

Segna l’inizio del termine.
Via preliminareRequisito

Reclamo preventivo al SAC

Passaggio obbligatorio prima di rivolgersi al servizio reclami della Banca di Spagna, della CNMV o della DGSFP.

Un mese di attesa.
Relazione annualeConsiglio

Relazione annuale del SAC

Relazione con statistiche, decisioni, criteri e raccomandazioni che si presenta al consiglio di amministrazione nel primo trimestre.

Art. 17 Orden ECO/734/2004.
Playbook

SAC dell’ente o difensore del cliente: cosa cambia

Aspetto
SAC dell’ente
Difensore del cliente

Obbligatorio

SAC dell’ente: sì, per tutti gli enti dell’art. 29.1.

Difensore del cliente: no: è facoltativo e complementare.

Chi lo designa

SAC dell’ente: il consiglio di amministrazione o un organo equivalente.

Difensore del cliente: il consiglio di amministrazione, con possibile ratifica dell’assemblea secondo lo statuto.

Indipendenza

SAC dell’ente: separato dalle aree commerciali e operative.

Difensore del cliente: estraneo all’organizzazione dell’ente.

Effetto della sua decisione

SAC dell’ente: se sfavorevole, il cliente può rivolgersi all’autorità di vigilanza.

Difensore del cliente: se favorevole al cliente, vincola l’ente.

Condivisione

SAC dell’ente: può essere unico per tutto il gruppo economico.

Difensore del cliente: può essere designato insieme ad altri enti.

Errori che l’autorità di vigilanza individua in un SAC

Sono carenze che emergono non appena si esamina un campione di reclami.

  • Un SAC che dipende dalla direzione commerciale o che decide sulle proprie stesse decisioni.
  • Un regolamento non aggiornato ai termini e alla procedura della Legge 10/2025.
  • Assistenza telefonica solo con segreteria automatica o con numeri a pagamento.
  • Non dare conferma di ricezione né un codice per seguire il reclamo.
  • Approfittare del reclamo per proporre prodotti che non migliorano la situazione del cliente.

Prenota una chiamata

Raccontaci che tipo di ente sei, chi gestisce oggi il tuo SAC e come ricevi i reclami, e ti diciamo cosa cambiare prima del 28 dicembre 2026.

Il servizio di assistenza clienti degli enti finanziari dopo la Legge 10/2025

Aggiornato al 15 ottobre 2026

La Legge 10/2025, del 26 dicembre, che disciplina i servizi di assistenza alla clientela, rinvia i servizi finanziari alla loro normativa di settore e, in particolare, alla Legge 44/2002. La sua disposizione finale seconda riscrive l’art. 29 di tale legge e aggiunge una procedura completa di reclami e lamentele (artt. 29 bis–29 septies).

Chi è obbligato

Enti creditizi, EFC, istituti di pagamento (compresi quelli degli artt. 14 e 15 del RDL 19/2018), istituti di moneta elettronica, SGIIC, società di brokeraggio assicurativo e broker assicurativi, società di gestione di fondi pensione, finanziatori immobiliari, intermediari del credito che operano in più di una comunità autonoma, enti in libera prestazione di servizi, imprese di assicurazione, imprese di investimento e succursali di enti stranieri. Gli enti dello stesso gruppo possono condividere un unico SAC.

Cosa richiede il nuovo articolo 29

Il servizio deve essere gratuito, efficace, universalmente accessibile, inclusivo, non discriminatorio e valutabile, e prestato in orario di servizio commerciale, con assistenza continuativa 24 ore su 24 quando il servizio interessato lo richieda. Deve offrire canali di persona, telefonici o telematici con assistenza personalizzata, non può usare segreterie automatiche come mezzo esclusivo, deve essere separato dai servizi commerciali e operativi e ha bisogno di mezzi e formazione specialistica. Per le cooperative di credito e le casse di risparmio, la legge prevede un’applicazione flessibile che sarà fissata per via regolamentare (art. 29.6).

Termini e procedura

L’ente ha un mese per risolvere, salvo nei servizi di pagamento, dove vige l’art. 69 del RDL 19/2018 (15 giorni lavorativi). Deve dare conferma di ricezione, assegnare un codice, chiedere l’integrazione entro dieci giorni di calendario quando mancano dati, motivare la decisione e notificarla entro dieci giorni di calendario. Se la decisione è sfavorevole, informerà il cliente che può rivolgersi alla Banca di Spagna, alla CNMV o alla DGSFP, che decidono entro un massimo di 90 giorni di calendario.

Cosa resta in vigore dell’Orden ECO/734/2004

La Legge 10/2025 abroga gli artt. 6 e 9–16 dell’Orden, ma restano in vigore, tra l’altro, i requisiti del responsabile e del difensore del cliente (artt. 5 e 7), il regolamento per la difesa del cliente che l’autorità di vigilanza verifica (art. 8) e la relazione annuale al consiglio di amministrazione (art. 17). La Banca di Spagna applica inoltre la propria guida sui criteri di organizzazione e funzionamento dei SAC.

Dove si inserisce

Il SAC è la via preliminare dei reclami alla CNMV e alla Banca di Spagna, e un tassello della compliance finanziaria dell’ente. Se hai dubbi su chi debba dirigerlo, consulta la nostra pagina sul responsabile del SAC e il difensore del cliente.

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