Il gestore del conto
«È chi riceve la telefonata del cliente arrabbiato e chi più spesso finisce per spiegare troppo pur di calmarlo.»
L’articolo 24 della Legge 10/2010 vieta di avvisare il cliente che sono state trasmesse —o stanno per esserlo— informazioni al SEPBLAC. Sembra ovvio, finché un cliente non chiede perché la sua operazione è in ritardo e qualcuno del tuo team ne dice più del dovuto.
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Il divieto di comunicazione si viola parlando, non scrivendo. Per questo si lavora con script e formazione, non solo con procedure.
Redigiamo la sezione che regola chi conosce l’esistenza di una segnalazione all’interno dell’ente, come si contrassegna il fascicolo e quali informazioni possono circolare via email, chat interna o CRM.
Il team che gestisce il cliente è quello che può rivelare senza volerlo. Prepariamo lo script di risposta e la formazione specifica per ruolo, con casi reali di conversazioni che sfuggono di mano.
Come si trasmette la segnalazione senza lasciare tracce accessibili al cliente o a terzi.
Fermare l’operazione senza spiegare perché: la tensione pratica più difficile da gestire.
Cosa può sapere il tuo fornitore di KYC o il tuo studio di consulenza esterno (gestoría), e con quale contratto.
Cosa fare quando la rivelazione c’è stata e bisogna contenere il danno.
Non solo rivelare che è stata fatta una segnalazione: anche che l’operazione è in esame.
L’articolo 24 della Legge 10/2010 vieta ai soggetti obbligati, e anche ai loro dirigenti e dipendenti, di rivelare al cliente o a terzi che sono state trasmesse informazioni al SEPBLAC, oppure che un’operazione è in esame —o può essere esaminata— per un suo possibile collegamento con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
È ciò che a livello internazionale si chiama tipping off, e la sua ragion d’essere è elementare: se la persona indagata sa di essere osservata, l’indagine perde ogni valore. Per questo il divieto non si limita al fatto compiuto della segnalazione; riguarda anche il semplice esame dell’operazione, anche se alla fine non viene segnalato nulla.
Il divieto ha due facce, da tenere distinte. Verso l’esterno, nessuno del team può lasciar intuire al cliente il vero motivo di un blocco o di una richiesta di documentazione. Verso l’interno, le informazioni devono circolare secondo il principio del need to know: più persone sanno che c’è una segnalazione in corso, più è probabile che qualcuno ne parli dove non deve.
Il divieto non è assoluto, ma le eccezioni sono tassative e ristrette.
| Caso | Ambito | Condizione | Cautela pratica |
|---|---|---|---|
| All’interno dello stesso gruppo | Scambio di informazioni tra enti dello stesso gruppo societario | Che il gruppo applichi politiche e procedure comuni di AML/CFT | Documenta la politica di gruppo. Senza di essa, lo scambio non è più coperto. |
| Tra enti finanziari | Scambio tra enti soggetti alla normativa AML/CFT dell’UE o equivalente | Che riguardi lo stesso cliente e la stessa operazione, e che esista un obbligo di segretezza | Non vale per consultazioni generiche di mercato né per elenchi informali di clienti da evitare. |
| Tra professionisti | Avvocati, procuradores (rappresentanti processuali), notai, revisori e figure assimilate | Che esercitino la loro attività nello stesso ente o nella stessa rete e agiscano per lo stesso cliente e la stessa operazione | L’eccezione è ristretta: stesso cliente e stessa operazione, non semplicemente «lo stesso studio». |
| Dissuadere da un’attività illecita | Cercare di far desistere il cliente dal compiere un’attività illegale | Che non si riveli che esiste o esisterà una segnalazione | È l’eccezione più utile e la più facile da oltrepassare: si può dire «no», non si può dire «perché». |
| Richieste dell’autorità | Fornire informazioni a giudici, pubblici ministeri, polizia giudiziaria o allo stesso SEPBLAC | Richiesta legittima nell’esercizio delle sue funzioni | Conserva la richiesta. È la prova del motivo per cui le informazioni sono state fornite. |
Tabella indicativa sulla formulazione dell’articolo 24 della Legge 10/2010. La portata concreta di ciascuna eccezione va verificata sul testo consolidato vigente prima di farvi affidamento.
L’inadempimento non è quasi mai un documento: è una frase detta allo sportello o durante una telefonata.
| Situazione | Cosa NON si può dire | Cosa si può dire | Rischio in caso di errore |
|---|---|---|---|
| Il cliente chiede perché la sua operazione è in ritardo | «È in revisione per riciclaggio», «l’ha bloccata la compliance» | «Stiamo completando una verifica interna sull’operazione» | Rivelazione diretta |
| Il cliente chiede perché gli richiedi documentazione | «Ci è scattato un alert» | «La nostra normativa ci obbliga a mantenere aggiornate le informazioni dei clienti» | Rivelazione indiretta |
| Il cliente minaccia di andarsene | «Abbiamo dovuto segnalare il tuo caso» | «Capisco la tua posizione; la procedura è la stessa per tutti i clienti» | Rivelazione sotto pressione |
| Un collega di un altro reparto chiede | «Abbiamo segnalato quel cliente» | Niente. Lo si indirizza al responsabile del fascicolo | Fuga di informazioni interna |
| Un terzo (consulente del cliente, banca corrispondente) chiede | Qualsiasi riferimento all’esame o alla segnalazione | Che la richiesta venga indirizzata attraverso i canali formali previsti | Rivelazione a terzi |
| Si decide di terminare il rapporto d’affari | «Chiudiamo per una questione di riciclaggio» | La causa contrattuale di cessazione, senza riferimenti all’esame né alla segnalazione | Rivelazione alla chiusura |
La regola pratica sta in una riga: si può parlare della procedura, mai del motivo. Tutto ciò che rimanda a un sospetto, a un alert o a una segnalazione è fuori.
Il punto di fuga cambia a seconda di chi ha contatto diretto con il cliente.
«È chi riceve la telefonata del cliente arrabbiato e chi più spesso finisce per spiegare troppo pur di calmarlo.»
«Più stretto è il rapporto con il cliente, più è difficile mantenere la riservatezza senza che si noti.»
«L’acquirente, il venditore e due agenzie che chiedono contemporaneamente: lo scenario perfetto per una rivelazione indiretta.»
«I ticket di supporto e le chat ricevono risposta in fretta e per iscritto: un messaggio scritto male resta registrato per sempre.»
La violazione dell’articolo 24 è sanzionata di per sé e colpisce le persone fisiche che la commettono.
La rivelazione annulla l’utilità della segnalazione. Se il cliente sa di essere sotto osservazione, le informazioni trasmesse al SEPBLAC non servono più allo scopo per cui sono state trasmesse.
È un’infrazione autonoma della Legge 10/2010 e colpisce personalmente dirigenti e dipendenti, non solo l’ente come persona giuridica.
Ed è praticamente impossibile da rimediare. A differenza di altri inadempimenti, una rivelazione non si sana con un piano d’azione: si può solo documentare come incidente e contenere.
| Gravità | Importo | Base o alternativa |
|---|---|---|
| Sanzioni lievi | fino a 60.000 € | Inadempimenti di minore entità o senza impatto apprezzabile sul sistema di prevenzione. |
| Sanzioni gravi | 60.000 € – 5.000.000 € | Oppure il 10% delle risorse totali dell’impresa. |
| Sanzioni molto gravi | 150.000 € – 10.000.000 € | Oppure il 10% dei fondi propri dell’ente. |
Prepariamo lo script di risposta, la formazione per ruoli e la procedura interna need to know, perché una conversazione difficile non si trasformi in un procedimento sanzionatorio.
È l’espressione anglosassone per la rivelazione vietata: avvertire il cliente o un terzo che è stata effettuata, o sta per essere effettuata, una segnalazione, oppure che è in esame un’operazione per il suo possibile collegamento con il riciclaggio di denaro. In Spagna è disciplinata dall’articolo 24 della Legge 10/2010.
No, ed è la sfumatura che più spesso sfugge. Il divieto copre anche il fatto che un’operazione sia in esame o possa essere esaminata. Cioè: si può violare l’articolo 24 senza aver ancora segnalato nulla, semplicemente dicendo al cliente che la sua operazione è sotto analisi.
Sì. Puoi rifiutarti di eseguire e puoi terminare il rapporto d’affari. Quello che non puoi fare è collegare il rifiuto a un sospetto, a un alert o a una segnalazione. La legge consente di dissuadere il cliente dal compiere un’attività illecita, ma questo non autorizza a spiegare che esiste un fascicolo in corso.
Solo nei casi tassativi: enti dello stesso gruppo con politiche comuni di AML/CFT, oppure enti finanziari soggetti alla normativa europea quando la consultazione riguarda lo stesso cliente e la stessa operazione ed esiste un obbligo di segretezza. Al di fuori di questi casi, la consultazione informale tra compliance officer di enti diversi è una rivelazione vietata, per quanto sia prassi abituale nel settore.
Dipende dal rapporto. Un fornitore che agisce come tale deve essere vincolato per contratto a un obbligo di riservatezza equivalente, e le informazioni che riceve devono limitarsi a quanto necessario per prestare il servizio. Se esternalizzi funzioni AML/CFT, questo deve essere disciplinato espressamente nel contratto: ne parliamo in esternalizzazione AML/CFT.
Quello che prevede il tuo script, che deve essere scritto e approvato prima che la situazione si presenti. Formule neutre che parlino della procedura e mai del motivo: verifiche interne, aggiornamento delle informazioni, requisiti normativi applicabili a tutti i clienti. L’improvvisazione è all’origine di quasi tutte le rivelazioni.
Con facilità. Un’email interna inoltrata al cliente, una nota nel CRM visibile dal portale dell’utente, un commento in un ticket di supporto o un motivo di rifiuto troppo esplicito in una notifica automatica. Rivedere i testi automatici del sistema è una delle misure con il miglior rapporto costi-benefici che si possano adottare.
Sì. L’articolo 24 si rivolge ai soggetti obbligati e ai loro dirigenti o dipendenti. La responsabilità dell’ente non esclude quella della persona fisica che compie la rivelazione, il che rende particolarmente importante poter dimostrare che è stata impartita una formazione specifica su questo punto.
Con la procedura scritta need to know, lo script approvato, i registri di formazione per ruolo, la restrizione di accesso ai fascicoli segnalati nel sistema e il registro degli incidenti. L’assenza di incidenti non prova nulla di per sé; il controllo documentato, sì.
Il Regolamento (UE) 2024/1624 mantiene il divieto di rivelazione con lo stesso schema di eccezioni tassative e lo rende direttamente applicabile dal 10 luglio 2027. Per gli enti spagnoli la novità pratica è l’armonizzazione del regime tra gli Stati membri, particolarmente rilevante per i gruppi transfrontalieri. Maggiori dettagli nella pagina sull’AMLR.
L’articolo 24 non si rispetta con una clausola: si rispetta con script, permessi di sistema e formazione. Dieci passaggi che coprono i tre fronti.
Meno persone conoscono l’esistenza di una segnalazione, minore è la probabilità di fuga. L’accesso al fascicolo segnalato deve essere limitato nel sistema, non solo nel manuale.
Tre o quattro formule neutre, approvate e distribuite. Chi gestisce il cliente non deve dover inventare nulla sul momento.
Email automatiche, motivi di rifiuto, notifiche dell’app. È dove più spesso si rivela senza che nessuno abbia parlato con nessuno.
Se vuoi rivedere l’intero circuito, parti dal manuale AML/CFT o dalla formazione obbligatoria del team.
La rivelazione non è quasi mai un atto deliberato. Ecco le quattro vie da cui sfugge.
1) La conversazioneÈ la via principale. Un gestore che vuole aiutare, un cliente che insiste e una spiegazione di troppo.
2) Il sistemaMotivi di rifiuto, email di notifica, stati visibili nell’app del cliente. Nessuno parla e si rivela comunque.
3) Il gruppoPrassi molto diffusa e coperta solo in casi tassativi. Al di fuori di essi, è una rivelazione a terzi con tutte le conseguenze.
4) L’uscitaChiudere il conto o lasciare l’incarico è legittimo. Spiegare il vero motivo, no. È il momento di maggior rischio, perché il cliente pretende delle ragioni e non c’è più un rapporto da preservare.
Decisione rapidaTre domande e la risposta giusta per ciascuna.
«Stiamo completando una verifica interna.» Consentito.
«Ci è scattato un alert di riciclaggio.» Vietato.
«Non potremo eseguire questa operazione.» Consentito, senza spiegare perché.
Cerchia chiusa di persone che conoscono l’esistenza di una segnalazione.
Matrice dei permessi del sistema e sezione del manuale.
Formule neutre approvate per le situazioni tipiche.
Documento con versione e data, distribuito al team.
Nessun template del sistema menziona alert, revisioni o segnalazioni.
Inventario dei template rivisti e data della revisione.
Obbligo di riservatezza equivalente per contratto.
Clausola contrattuale e registro dei fornitori con accesso.
Formazione specifica per ruolo, con enfasi sull’assistenza clienti.
Contenuti, partecipazione e valutazione per reparto.
Anche uno solo di questi indica che l’articolo 24 non è davvero implementato.
Termini che compaiono in manuali, procedure e procedimenti sanzionatori.
Vieta di comunicare al cliente o a terzi l’esistenza, o la possibilità, di un esame o di una segnalazione.
Denominazione standard in ambito GAFI e nella normativa europea sullo stesso obbligo.
Principio operativo che limita l’accesso alle informazioni al minimo indispensabile di persone.
È consentito cercare di far desistere il cliente, senza rivelare che esiste o esisterà una segnalazione.
Consentito tra enti dello stesso gruppo con politiche e procedure comuni di AML/CFT.
Il fatto di cui non si può rivelare l’esistenza. Entrambi gli obblighi nascono nello stesso momento.
Fermare l’operazione senza poterne spiegare il motivo è la tensione pratica centrale dell’articolo 24.
Una rivelazione non si rimedia: si documenta come incidente, se ne analizza la causa e si corregge il controllo.
Mantiene il divieto e armonizza le eccezioni a livello europeo da luglio 2027.
COMPLIANCE CONTROL CENTER · ART. 24
Incrocia con chi stai parlando e cosa gli dirai. La casella ti dice se sei dentro o fuori dall’articolo 24.
Verde: consentito. Ambra: solo con supporto. Rosso: vietato.
A tutti i soggetti obbligati e, personalmente, ai loro dirigenti e dipendenti.
Analizziamo il tuo inquadramento come soggetto obbligato e adattiamo lo script di riservatezza al tuo tipo di rapporto con il cliente.
Il rapporto di fiducia con il cliente rende particolarmente difficile mantenere la riservatezza senza che la cosa risulti evidente.
Più parti che chiedono contemporaneamente di un’operazione che non avanza: lo scenario a più alto rischio di rivelazione indiretta.
I testi automatici e i ticket di supporto sono la via di fuga più frequente, e restano per iscritto.
Si ripetono tutti in enti che per il resto hanno manuali ben costruiti.
Il divieto riguarda anche l’esame dell’operazione. Dire «lo stiamo rivedendo per la compliance» è già rivelazione, anche se non arrivi mai a segnalare nulla.
Una notifica automatica che dice «operazione rifiutata dal controllo antiriciclaggio» rivela senza che nessuno abbia parlato con il cliente.
Prassi molto diffusa nel settore e coperta solo in casi tassativi. Al di fuori di essi è una rivelazione a terzi.
Se chiunque nel team può vedere il contrassegno di segnalazione nel sistema, il need to know non esiste.
Il momento di chiudere il rapporto è quello di maggiore pressione e di maggiore rischio. La lettera deve essere standard e rivista.
Una rivelazione avvenuta e documentata con la sua analisi delle cause dimostra un sistema che funziona. Una rivelazione avvenuta e taciuta è un’aggravante.
Link diretti ai testi consolidati e agli organismi competenti.
Testo consolidato. Articolo 24: divieto di rivelazione e relative eccezioni.
BOERegolamento di attuazione della Legge 10/2010.
EUR-LexMantiene e armonizza il divieto di rivelazione da luglio 2027.
SEPBLACUnità di informazione finanziaria spagnola.
GAFIStandard internazionale da cui deriva il concetto di tipping off.
TesoroInformazioni istituzionali e regime sanzionatorio.
Prima pubblicazione, con script pratico di risposta al cliente e trattamento ai sensi dell’AMLR.
Revisione prevista: applicazione del Regolamento (UE) 2024/1624.
Raccontaci come risponde oggi il tuo team quando un cliente chiede di un’operazione bloccata.
Il divieto di comunicazione —noto a livello internazionale come tipping off— è previsto dall’articolo 24 della Legge 10/2010, del 28 aprile, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Impedisce ai soggetti obbligati, e anche ai loro dirigenti e dipendenti, di rivelare al cliente o a terzi che sono state trasmesse informazioni al SEPBLAC o che è in esame —o può essere esaminata— un’operazione per un suo possibile collegamento con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
La lettura restrittiva della norma —ritenere che sia tutelato solo il fatto di aver segnalato— è errata ed è all’origine di buona parte delle violazioni. La norma copre anche la fase precedente: l’analisi interna di un’operazione. Un ente può violare l’articolo 24 senza aver trasmesso alcuna segnalazione, semplicemente informando il cliente che la sua operazione è in revisione da parte dell’area compliance.
La norma ammette determinati scambi di informazioni che non sono considerati rivelazione: tra enti dello stesso gruppo che applicano politiche e procedure comuni in materia di AML/CFT; tra enti finanziari soggetti alla normativa europea o equivalente, riferiti allo stesso cliente e alla stessa operazione e con obbligo di segretezza; e tra professionisti —avvocati, procuradores, notai, revisori— che esercitano nello stesso ente o nella stessa rete e agiscono per lo stesso cliente e la stessa operazione. È ammesso anche il tentativo di dissuadere il cliente dal compiere un’attività illecita, purché non si riveli l’esistenza o la possibilità di una segnalazione.
L’articolo 24 si applica proprio nel momento più scomodo: quando l’operazione è stata fermata in virtù dell’obbligo di astensione e il cliente pretende una spiegazione. Questa tensione è strutturale e non si risolve con la buona volontà: richiede uno script di risposta redatto e approvato in anticipo e una formazione specifica del personale a contatto diretto con il cliente. L’improvvisazione davanti a un cliente insistente è, di gran lunga, la causa più frequente di rivelazione indebita.
A differenza di altri obblighi del sistema AML/CFT, l’articolo 24 si rivolge espressamente anche ai dirigenti e ai dipendenti. Questo significa che la responsabilità dell’ente non sostituisce quella della persona fisica che compie la rivelazione. Di conseguenza, dimostrare la conformità passa necessariamente dal provare tre cose: che esisteva una procedura need to know implementata nel sistema, che c’era uno script approvato e distribuito, e che è stata impartita una formazione specifica su questo punto ai profili esposti. Puoi vedere come si inserisce nel sistema complessivo nel manuale AML/CFT.
Normativa di riferimento, con link al testo ufficiale:
Normativa e link verificati a .