Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2026
Antiriciclaggio negli istituti di pagamento, IMEL, operatori di rimesse e fintech
Un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica è soggetto obbligato finanziario da quando opera: rientra nell’articolo 2 della Legge 10/2010 e il suo sistema di prevenzione viene verificato con lo stesso metro di quello di una banca, ma con due differenze che lo complicano. La prima è il volume: migliaia di operazioni al giorno che nessun team può guardare una per una, il che obbliga ad automatizzare e a giustificare l’automazione. La seconda è il canale: clienti che non mettono mai piede in una sede e che si identificano a distanza. Questa pagina tratta il sistema a partire da queste due realtà.
Doppio fronte: Banca di Spagna e SEPBLAC
Il quadro dell’attività è fissato dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) e, in Spagna, dal Real Decreto-ley 19/2018: la Banca di Spagna autorizza e registra gli istituti di pagamento e di moneta elettronica e ne vigila il funzionamento. Il quadro della prevenzione è fissato dalla Legge 10/2010, e qui l’autorità di vigilanza specifica è il SEPBLAC, che è anche l’unità di intelligence finanziaria che riceve le segnalazioni. Sono due fascicoli distinti che si guardano a vicenda: ciò che è stato descritto nella domanda di licenza (mezzi, organizzazione, controlli) è esattamente ciò che il SEPBLAC verificherà che venga eseguito. Da qui l’errore più costoso in fase di autorizzazione: presentare un manuale di prevenzione acquistato o ereditato che descrive un istituto che non sei, con sedi che non hai e controlli che nessuno eseguirà. Quando arriva la verifica, la distanza tra la carta e la produzione è il rilievo. Se sei in quella fase, consulta la licenza di istituto di pagamento e il manuale antiriciclaggio su misura.
Onboarding digitale: identificare senza vedere il cliente
L’onboarding non in presenza è il punto in cui più fintech falliscono la prova documentale. L’Orden ETD/465/2021 disciplina i metodi di identificazione remota via video (differito e in diretta) e richiede che la procedura sia documentata e approvata prima dell’uso e che le sue evidenze vengano conservate. Due sfumature che spesso si trascurano. La prima: appoggiarsi a un fornitore non trasferisce la responsabilità; la procedura del fornitore deve essere rivista, approvata e verificabile dall’istituto, che deve poter recuperare l’evidenza di qualsiasi onboarding specifico. La seconda: l’identificazione è solo il primo livello. Resta da assegnare un livello di adeguata verifica coerente con il rischio, applicare KYC e KYB quando il cliente è una società, ricostruire la titolarità effettiva fino alla persona fisica ed eseguire lo screening delle sanzioni prima di aprire il rapporto. Un onboarding rapido e uno tracciabile non sono incompatibili, ma solo se la progettazione lo ha previsto fin dall’inizio.
Monitoraggio: regole, soglie, calibrazione e fascicolo dell’alert
Il monitoraggio transazionale si giudica dalla sua tracciabilità a ritroso. La catena corretta parte dalla mappa dei rischi: dall’autovalutazione per prodotto, canale, area geografica e cliente escono gli scenari da sorvegliare e, da ogni scenario, una regola con una soglia giustificata. Frazionamento degli importi, velocità inusuale, entrata e uscita immediata di fondi, corridoi ad alto rischio o incoerenza con il profilo dichiarato sono scenari abituali, ma ciò che viene verificato non è l’elenco: è il documento che spiega perché la soglia ha quel valore e quando è stata rivista l’ultima volta. Poi viene la parte scomoda: la calibrazione. Un motore che genera più alert di quelli che il team riesce ad analizzare produce chiusure in blocco, che è il peggior risultato possibile. Misurare il tasso di falsi positivi, regolare sui dati propri, testare prima della produzione e conservare la relazione del prima e del dopo è ciò che trasforma una lamentela operativa in una difesa. E ogni alert ha bisogno del suo fascicolo: regola attivata, dati, analisi, informazioni richieste, decisione motivata, autore e data.
Agenti, modello di business e dove sta andando la normativa
Il punto debole strutturale del settore è la rete esterna: agenti e distributori che acquisiscono clienti ed eseguono operazioni a nome dell’istituto, spesso con uno standard diverso da quello della casa. Davanti all’autorità di vigilanza risponde l’istituto, e il controllo si dimostra con due diligence preventiva, contratto con obblighi espliciti di prevenzione, formazione registrata e revisione periodica di un campione di fascicoli acquisiti; il dettaglio è in agenti degli istituti di pagamento. A ciò si aggiunge il modello di business come fattore di rischio: le rimesse verso determinati corridoi, i marketplace con pagamenti aggregati o i programmi di carte prepagate hanno profili che vanno riconosciuti nell’autovalutazione e compensati con controlli aggiuntivi. All’orizzonte, due quadri che già condizionano le decisioni: il pacchetto AML europeo (Regolamento (UE) 2024/1624, Direttiva (UE) 2024/1640 e Regolamento (UE) 2024/1620, che istituisce l’autorità AMLA), con applicazione scaglionata e in fase di attuazione, e il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), che sottopone i fornitori ICT critici del sistema a registro delle informazioni e clausole contrattuali obbligatorie.
Questo contenuto ha carattere divulgativo e non costituisce consulenza legale. La normativa citata potrebbe essere stata modificata dopo la data di aggiornamento indicata: verifica sempre la versione in vigore oppure contattaci per analizzare il tuo caso concreto.
Legge 10/2010
RD 304/2014
PSD2
RD-ley 19/2018
SEPBLAC
Banca di Spagna
Orden ETD/465/2021