Sei obbligato?
Verifichiamo le tue cifre di volume d’affari e di totale di bilancio secondo i criteri della Raccomandazione 2003/361 della Commissione, a cui rinvia l’art. 31.3 del Regolamento, comprese le imprese associate o collegate.
Se la tua società supera i 50 milioni di euro di volume d’affari o i 43 milioni di totale di bilancio, l’art. 35.3 del Regolamento della Legge 10/2010 ti obbliga ad avere una unità tecnica che analizzi le informazioni con personale specializzato in dedicazione esclusiva. Non averla è un’infrazione grave. La progettiamo con te e la rendiamo pronta per il SEPBLAC. Se preferisci esternalizzarla, te lo spieghiamo nella pagina sull’esternalizzazione dell’unità tecnica.
Hai bisogno di un’unità tecnica? Diagnosi gratuita
Dicci che tipo di soggetto obbligato sei, quali sono le tue dimensioni e come analizzi oggi gli alert, e ti diciamo che cosa ti manca.
La norma dice che cosa deve avere l’unità tecnica, non come organizzarla. Ti aiutiamo a decidere le sue dimensioni, la sua posizione nell’organigramma e le sue procedure, e a lasciare le evidenze che chiederà il SEPBLAC.
Verifichiamo le tue cifre di volume d’affari e di totale di bilancio secondo i criteri della Raccomandazione 2003/361 della Commissione, a cui rinvia l’art. 31.3 del Regolamento, comprese le imprese associate o collegate.
Definiamo dove si colloca l’unità tecnica, a chi risponde, come si coordina con il rappresentante presso il SEPBLAC e con l’organo di controllo interno e come si separa dall’audit interno.
Calcoliamo di quante persone hai bisogno in base al volume di alert e al rischio della tua attività, e definiamo il profilo e il piano di formazione in materia di analisi che richiede l’art. 35.3.
Mettiamo per iscritto il flusso: ricezione e assegnazione delle priorità agli alert, analisi, esame speciale scritto, proposta al rappresentante e decisione documentata sulla segnalazione al SEPBLAC.
Rivediamo gli scenari e le soglie del tuo strumento di monitoraggio, perché l’unità tecnica analizzi ciò che conta e non affoghi nei falsi positivi.
Inseriamo l’unità tecnica nel manuale antiriciclaggio (AML/CFT), prepariamo le sue relazioni all’organo di controllo interno e ordiniamo la documentazione per l’esperto esterno e per le ispezioni.
L’obbligo dipende dalle dimensioni del soggetto obbligato. Questi sono i momenti in cui non conviene aspettare.
Se il tuo volume d’affari supera i 50 milioni di euro o il tuo totale di bilancio i 43 milioni, l’unità tecnica smette di essere facoltativa.
L’esame esterno previsto dall’art. 28 della Legge 10/2010 verifica gli organi di controllo interno: un’unità senza dedicazione esclusiva o senza formazione emerge come carenza.
Davanti a una richiesta di informazioni o a un’ispezione dovrai dimostrare chi analizza gli alert, con quali mezzi e con quali risultati.
Dal 10 luglio 2027 il Regolamento (UE) 2024/1624 richiede un compliance officer di livello gerarchico sufficiente e con risorse adeguate: una buona unità tecnica è il suo supporto naturale.
Dati della Legge 10/2010 e del suo Regolamento, approvato con il Real Decreto 304/2014.
Volume d’affari annuo a partire dal quale il soggetto obbligato deve avere un’unità tecnica.
Totale di bilancio annuo che, da solo, attiva anch’esso l’obbligo.
Non istituire organi adeguati di controllo interno, comprese le unità tecniche, è un’infrazione grave.
Multa minima per un’infrazione grave, che può arrivare alla cifra più alta tra più criteri, come il 10% del volume d’affari o 5 milioni di euro.
Multa minima per ciascun amministratore o dirigente responsabile, che può arrivare a 5 milioni di euro.
Gli organi antiriciclaggio operano con separazione funzionale dal dipartimento di audit interno.
Rivediamo la sua struttura, il suo team e le sue procedure e ti diamo l’elenco delle modifiche in ordine di urgenza.
È il team incaricato del trattamento e dell’analisi delle informazioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. La richiede l’art. 35.3 del Real Decreto 304/2014, che dà attuazione all’art. 26 ter.7 della Legge 10/2010, e deve avere personale specializzato, in dedicazione esclusiva e con formazione adeguata in materia di analisi.
I soggetti obbligati il cui volume d’affari annuo supera 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera 43 milioni. Basta superare una delle due cifre. Le soglie si interpretano con i criteri della Raccomandazione 2003/361 della Commissione sulla definizione di PMI (art. 31.3 del Regolamento).
L’organo di controllo interno è il responsabile dell’applicazione delle politiche e delle procedure antiriciclaggio e si riunisce redigendo un verbale delle proprie decisioni (art. 26 ter.4 della Legge 10/2010). L’unità tecnica è il team specializzato che analizza le informazioni: esamina gli alert, svolge l’esame speciale e prepara le proposte. Il rappresentante presso il SEPBLAC risponde degli obblighi di informazione verso il Servizio esecutivo.
La norma richiede che il suo personale sia in dedicazione esclusiva, quindi non dovrebbe ripartire il proprio tempo con funzioni commerciali o operative. Inoltre, gli organi antiriciclaggio devono operare con separazione funzionale dall’audit interno (art. 26 ter.6 della Legge 10/2010).
La norma non fissa un numero. Dipende dal volume di clienti e di operazioni, dal rischio della tua attività e dagli alert generati dai tuoi sistemi. Richiede però che i mezzi siano quelli necessari: non dotare di risorse il rappresentante e l’organo di controllo interno è un’infrazione grave (art. 52.1.o della Legge 10/2010).
La normativa spagnola non la disciplina in modo specifico e l’art. 35.3 del Regolamento richiede personale specializzato in dedicazione esclusiva, quindi conviene valutarlo con attenzione. Puoi rafforzare l’unità tecnica con un team esterno per l’analisi, la formazione o gli strumenti, mantenendo le decisioni nella tua società, e dal 10 luglio 2027 l’art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1624 disciplinerà l’esternalizzazione delle attività. Ne parliamo nella pagina sull’esternalizzazione dell’unità tecnica.
Non istituire organi adeguati di controllo interno, comprese le unità tecniche, è un’infrazione grave (art. 52.1.ñ della Legge 10/2010). La multa minima è di 60.000 euro e può arrivare alla cifra più alta tra più criteri, come il 10% del volume d’affari annuo o 5 milioni di euro. Possono essere sanzionati anche gli amministratori e i dirigenti responsabili.
Il Regolamento (UE) 2024/1624, applicabile dal 10 luglio 2027, organizza il controllo interno attorno a un membro dell’organo di gestione responsabile dell’applicazione delle norme e a un compliance officer di livello gerarchico sufficiente, che segnalerà le operazioni sospette all’unità di informazione finanziaria. Un’unità tecnica ben dimensionata agevola questa transizione.
Un’unità tecnica utile si vede dalla qualità delle sue analisi e dalla tracciabilità di ogni decisione, non dall’organigramma.
Volume d’affari, totale di bilancio e imprese collegate decidono se ne hai bisogno.
Alert in ordine di priorità, esame speciale scritto e proposta motivata al rappresentante.
Manuale, verbali dell’organo di controllo interno, relazioni e formazione dimostrano che l’unità funziona.
Fonte: Legge 10/2010 (artt. 17, 18, 26 ter, 52 e 57), Real Decreto 304/2014 (artt. 31, 33 e 35) e Raccomandazioni del SEPBLAC sulle misure di controllo interno.
Questi termini compaiono nella Legge 10/2010, nel Real Decreto 304/2014 e in qualsiasi ispezione del SEPBLAC.
Team specializzato nel trattamento e nell’analisi delle informazioni antiriciclaggio.
Responsabile dell’applicazione delle politiche e delle procedure antiriciclaggio; si riunisce e redige un verbale delle proprie decisioni.
Responsabile del rispetto degli obblighi di informazione verso il Servizio esecutivo.
Analisi scritta, con le relative conclusioni, di fatti o operazioni che possono essere collegati al riciclaggio di denaro.
Segnalazione al SEPBLAC delle operazioni per le quali, dopo l’esame speciale, emergono indizi o certezza di riciclaggio di denaro.
Avviso generato dal sistema di monitoraggio quando un’operazione o un cliente rientra in uno scenario di rischio.
Il personale dell’unità tecnica non divide il proprio tempo con altre funzioni.
Gli organi antiriciclaggio operano separati dal dipartimento di audit interno.
Documento che raccoglie le procedure di controllo interno, compreso il funzionamento degli organi di controllo.
Unità tecnica: soggetti con più di 50 milioni di euro di volume d’affari o 43 milioni di euro di totale di bilancio.
Organo di controllo interno: tutti i soggetti obbligati, salvo le eccezioni dell’art. 35.2 del Regolamento.
Unità tecnica: analizzare le informazioni: alert, esame speciale e proposte.
Organo di controllo interno: applicare le politiche e le procedure antiriciclaggio e adottare delibere.
Unità tecnica: personale specializzato in dedicazione esclusiva.
Organo di controllo interno: con la rappresentanza, se del caso, delle diverse aree di business.
Unità tecnica: analisi ed esame speciale scritti.
Organo di controllo interno: verbali di ogni riunione con le delibere adottate.
Unità tecnica: infrazione grave (art. 52.1.ñ della Legge 10/2010).
Organo di controllo interno: infrazione grave (art. 52.1.ñ della Legge 10/2010).
Sono carenze che emergono non appena si esaminano i fascicoli degli esami speciali.
Raccontaci che tipo di soggetto obbligato sei, le tue cifre di volume d’affari e di totale di bilancio e come analizzi oggi gli alert, e ti diciamo di che cosa ha bisogno la tua unità tecnica.
Aggiornato al 15 ottobre 2026
La Legge 10/2010, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, lascia al Regolamento il compito di stabilire quali soggetti obbligati devono avere unità tecniche per il trattamento e l’analisi delle informazioni (art. 26 ter.7). Il Real Decreto 304/2014 lo precisa all’art. 35.3.
I soggetti obbligati il cui volume d’affari annuo supera 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera 43 milioni. Le soglie si interpretano secondo la Raccomandazione 2003/361 della Commissione (art. 31.3 del Regolamento). Al di sotto di queste cifre non è obbligatoria, mentre l’organo di controllo interno lo è, salvo le eccezioni dell’art. 35.2.
L’unità tecnica deve avere personale specializzato, in dedicazione esclusiva e con formazione adeguata in materia di analisi. Gli organi antiriciclaggio devono disporre delle risorse materiali, umane e tecniche necessarie (art. 26 ter.5 della Legge) e operare con separazione funzionale dall’audit interno (art. 26 ter.6). Le Raccomandazioni del SEPBLAC sulle misure di controllo interno chiedono inoltre che il manuale antiriciclaggio descriva la sua dipendenza, le sue funzioni, il suo personale e la sua dedicazione.
Analizza gli alert dei sistemi di monitoraggio, svolge l’esame speciale delle operazioni che lo richiedono e prepara la segnalazione di operazioni sospette su cui decide il rappresentante presso il SEPBLAC. Il suo lavoro è documentato per iscritto e viene verificato nella relazione dell’esperto esterno.
Il Real Decreto 813/2026 modifica l’art. 35.1 del Regolamento: dal 28 ottobre 2026, il rappresentante e fino a due persone autorizzate (tre nei gruppi) vengono proposti mediante dichiarazione di responsabilità (declaración responsable). L’obbligo dell’unità tecnica previsto dall’art. 35.3 non cambia.
L’unità tecnica è un tassello del sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro della società e il supporto naturale del compliance officer che richiederà il regolamento europeo AMLR da luglio 2027.