Se sei obbligato
Verifichiamo se la tua società è soggetta alla comunicazione sistematica o se è esentata dall’art. 27.3 del RD 304/2014.
La dichiarazione mensile delle operazioni (DMO) è la comunicazione sistematica che i soggetti obbligati finanziari inviano ogni mese al SEPBLAC (art. 20 della Legge 10/2010 e art. 27 del RD 304/2014): contante superiore a 30.000 euro, rimesse di denaro, operazioni con paesi designati e altro. Ti aiutiamo a impostare il processo, a verificare cosa va dichiarato e a regolarizzare ciò che non è stato presentato in tempo.
Hai dubbi sulla dichiarazione mensile? Ti aiutiamo
Raccontaci che tipo di ente sei e quali operazioni svolgi, e ti diciamo cosa devi dichiarare.
La dichiarazione mensile non si improvvisa il giorno 14: servono dati puliti, criteri chiari e qualcuno che ne risponda.
Verifichiamo se la tua società è soggetta alla comunicazione sistematica o se è esentata dall’art. 27.3 del RD 304/2014.
Esaminiamo le tue operazioni e vediamo quali rientrano in ciascuna lettera dell’art. 27.1: contante, rimesse di denaro, paesi designati, mezzi di pagamento.
Redigiamo la procedura: chi estrae i dati, chi li verifica, come si aggregano le operazioni frazionate e chi presenta la dichiarazione.
Ti orientiamo con il certificato digitale della Banca di Spagna e l’applicazione DMO del SEPBLAC.
Rivediamo la dichiarazione prima di ogni invio nei primi mesi, perché il processo vada a regime.
Se ci sono mesi non presentati, prepariamo la nota giustificativa e la regolarizzazione delle dichiarazioni pendenti.
Sono le situazioni in cui compaiono più dubbi.
Un istituto di pagamento, di moneta elettronica o di cambio valuta appena autorizzato deve iniziare a dichiarare.
Va comunque comunicato: anche la dichiarazione semestrale negativa è obbligatoria.
Vanno regolarizzati con una nota giustificativa, prima che li rilevi un’ispezione.
La comunicazione sistematica è tra le prime cose che si controllano in un’ispezione.
Dati dell’art. 27 del RD 304/2014, della Legge 10/2010 e delle informazioni del SEPBLAC sulla comunicazione sistematica.
Movimenti fisici di contante, traveller’s cheque o titoli al portatore emessi da enti creditizi oltre tale importo.
Movimenti fisici di contante o titoli al portatore nelle rimesse di denaro oltre tale importo.
Operazioni con residenti in paesi o territori designati con ordine ministeriale, o trasferimenti da e verso di essi, oltre tale importo.
La dichiarazione si presenta tra il 1° e il 15 di ogni mese, con le operazioni del mese precedente.
Se non ci sono operazioni da dichiarare, si comunica ogni semestre, tra il 1° e il 15 del mese successivo (art. 27.1 RD 304/2014).
Il mancato rispetto della comunicazione sistematica è un’infrazione grave, con sanzione minima di 60.000 euro (art. 57.1).
Esaminiamo le tue operazioni e ti lasciamo un processo DMO che funziona da solo.
È la comunicazione sistematica prevista dall’art. 20 della Legge 10/2010: ogni mese i soggetti obbligati comunicano al SEPBLAC determinate operazioni, ci sia o meno un sospetto. È diversa dalla segnalazione di operazioni sospette, che si effettua in presenza di indizi e senza attendere il mese successivo.
I soggetti obbligati dell’art. 2.1 della Legge 10/2010, salvo quelli esentati dall’art. 27.3 del RD 304/2014: i broker assicurativi, le società di consulenza finanziaria (EAF) e i soggetti delle lettere da k) a y). In pratica riguarda soprattutto gli enti finanziari: banche, assicurazioni vita, imprese di investimento, società di gestione, istituti di pagamento e di moneta elettronica, cambio valuta e servizi postali di vaglia.
Quelle dell’art. 27.1 del RD 304/2014: movimenti fisici di contante o titoli al portatore superiori a 30.000 euro; nelle rimesse di denaro, movimenti fisici superiori a 1.500 euro; operazioni con paesi designati con ordine ministeriale superiori a 30.000 euro; movimenti di mezzi di pagamento dell’art. 34 della Legge; informazioni aggregate sulle rimesse di denaro e sui trasferimenti con l’estero; e quanto stabilito da un ordine ministeriale.
Tra il 1° e il 15 di ogni mese, con le operazioni del mese precedente, secondo le informazioni del SEPBLAC. Se in un intero semestre non ci sono operazioni da dichiarare, si presenta una dichiarazione semestrale negativa tra il 1° e il 15 del mese successivo al semestre.
Tramite l’applicazione DMO del SEPBLAC, per la quale il soggetto obbligato ha bisogno di un certificato digitale rilasciato dalla Banca di Spagna. Il formato e il dettaglio dei dati sono nelle istruzioni del SEPBLAC sulla comunicazione sistematica.
Secondo il SEPBLAC, la dichiarazione fuori termine deve essere accompagnata da una nota giustificativa del rappresentante o di una persona autorizzata, da presentare tramite il Registro elettronico della Banca di Spagna. Conviene regolarizzare il prima possibile: il mancato rispetto della comunicazione sistematica è un’infrazione grave (art. 52.1.j della Legge 10/2010).
Il SEPBLAC fissa i criteri per aggregare le operazioni considerate frazionamento di un’unica operazione (art. 27.2 del RD 304/2014). Spezzare un’operazione per restare sotto la soglia non evita la dichiarazione.
Il rappresentante presso il SEPBLAC, che è l’interlocutore del Servizio Esecutivo della Commissione. Dal 28 ottobre 2026, con il RD 813/2026, il rappresentante e fino a due persone autorizzate vengono designati mediante dichiarazione di responsabilità (declaración responsable). Lo spieghiamo nella pagina sul rappresentante presso il SEPBLAC.
Una DMO affidabile poggia su tre elementi: dati, criteri e responsabile.
Un report che estragga ogni mese le operazioni di ciascuna lettera dell’art. 27.1.
Soglie, aggregazione dei frazionamenti e paesi designati, per iscritto.
Il rappresentante o una persona autorizzata verifica e invia entro il giorno 15.
Fonte: Legge 10/2010 (artt. 20, 52 e 57), Real Decreto 304/2014 (art. 27) e informazioni del SEPBLAC sulla comunicazione sistematica.
Questi termini compaiono nell’art. 27 del RD 304/2014 e nelle istruzioni del SEPBLAC.
Nome abituale della comunicazione sistematica al SEPBLAC.
Comunicazione periodica di determinate operazioni, ci sia o meno un sospetto.
Comunicazione che nel semestre non ci sono state operazioni da dichiarare.
Operazioni spezzate che si aggregano come se fossero una sola.
Paesi fissati con ordine ministeriale le cui operazioni si dichiarano oltre i 30.000 euro.
Movimenti di mezzi di pagamento soggetti a dichiarazione preventiva, che rientrano anch’essi nella DMO.
Interlocutore dell’ente con il SEPBLAC, che risponde delle comunicazioni.
Certificato digitale di cui il soggetto obbligato ha bisogno per usare l’applicazione DMO.
Broker assicurativi, società di consulenza finanziaria e soggetti delle lettere da k) a y) dell’art. 2.1.
Quando si dichiara: movimento fisico superiore a 30.000 euro, salvo accredito o addebito sul conto del cliente.
Base normativa: art. 27.1.a RD 304/2014.
Quando si dichiara: movimento fisico di contante o titoli al portatore superiore a 1.500 euro.
Base normativa: art. 27.1.b RD 304/2014.
Quando si dichiara: operazioni o trasferimenti superiori a 30.000 euro.
Base normativa: art. 27.1.c RD 304/2014.
Quando si dichiara: movimenti soggetti a dichiarazione preventiva.
Base normativa: art. 27.1.d RD 304/2014.
Quando si dichiara: rimesse di denaro per paese e agente, e trasferimenti con l’estero per paese.
Base normativa: art. 27.1.e ed f RD 304/2014.
Sono gli errori che si ripetono più spesso nelle revisioni.
Raccontaci che tipo di ente sei, quali operazioni svolgi e se hai mesi arretrati, e ti diciamo come organizzare la tua DMO.
Aggiornato al 16 ottobre 2026
L’art. 20 della Legge 10/2010 obbliga a comunicare al SEPBLAC, con la periodicità che venga stabilita, determinate operazioni, e a comunicare anche che non ve ne sono state. L’art. 27 del RD 304/2014 specifica quali: è la cosiddetta dichiarazione mensile delle operazioni o DMO.
Movimenti fisici di contante o titoli al portatore superiori a 30.000 euro; nelle rimesse di denaro, superiori a 1.500 euro; operazioni con paesi designati superiori a 30.000 euro; movimenti di mezzi di pagamento dell’art. 34 della Legge; informazioni aggregate sulle rimesse di denaro e sui trasferimenti con l’estero; e quanto fissato da un ordine ministeriale (art. 27.1).
Tutti i soggetti obbligati, salvo i broker assicurativi, le società di consulenza finanziaria e quelli delle lettere da k) a y) dell’art. 2.1 della Legge 10/2010 (art. 27.3). Puoi vedere chi è soggetto obbligato in soggetti obbligati della Legge 10/2010.
Secondo il SEPBLAC, la dichiarazione si presenta con l’applicazione DMO, con certificato digitale della Banca di Spagna, tra il 1° e il 15 di ogni mese. Se non ci sono operazioni, la dichiarazione semestrale negativa si presenta tra il 1° e il 15 del mese successivo al semestre. Quella presentata fuori termine va accompagnata da una nota giustificativa tramite il Registro elettronico della Banca di Spagna.
Il mancato rispetto della comunicazione sistematica è un’infrazione grave (art. 52.1.j della Legge 10/2010), con sanzione minima di 60.000 euro (art. 57.1). Se arriva un’ispezione, ti aiutiamo con la difesa nel procedimento sanzionatorio.
La DMO fa parte del manuale antiriciclaggio e la presenta il rappresentante presso il SEPBLAC. La relazione dell’esperto esterno verifica ogni anno che il processo funzioni.