Esternalizzazione del KYC e art. 18 del Regolamento (UE) 2024/1624
Aggiornato al 15 ottobre 2026
Il Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR), applicabile dal 10 luglio 2027, disciplina in una norma europea direttamente applicabile l’esternalizzazione delle attività di antiriciclaggio. Il suo art. 18 consente di affidare attività a fornitori di servizi, ma fissa dei limiti, richiede un accordo scritto e lascia tutta la responsabilità in capo al soggetto obbligato.
Cosa consente l’art. 18
I soggetti obbligati possono esternalizzare a fornitori di servizi le attività derivanti dal Regolamento e devono notificarlo all’autorità di vigilanza prima che il fornitore inizi. Il fornitore è considerato parte del soggetto obbligato, che resta pienamente responsabile di qualsiasi azione od omissione e deve poter spiegare all’autorità di vigilanza la logica di ciò che fa il fornitore e come attenua i suoi rischi.
Ciò che non si esternalizza mai
L’art. 18.3 esclude la valutazione del rischio dell’intera organizzazione, l’approvazione di politiche e controlli, la decisione sul profilo di rischio del cliente, la decisione di instaurare il rapporto d’affari, la segnalazione alla UIF di operazioni sospette o di dichiarazioni basate su soglie (salvo all’interno del gruppo e dello stesso Stato membro) e l’approvazione dei criteri di rilevazione. Esiste un’eccezione limitata per gli organismi di investimento collettivo privi di personalità giuridica, con l’approvazione dell’autorità di vigilanza.
Il contratto e i controlli
Prima di esternalizzare, il soggetto obbligato deve assicurarsi che il fornitore sia sufficientemente qualificato. Le condizioni sono fissate in un accordo scritto, il fornitore e i suoi subappaltatori applicano le politiche del soggetto obbligato e questo svolge controlli periodici la cui frequenza dipende dall’importanza dell’attività. Per gli enti creditizi, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, gli orientamenti dell’EBA sull’esternalizzazione (EBA/GL/2019/02) aggiungono un contenuto minimo per i contratti relativi a funzioni essenziali; a settembre 2026 l’EBA ha pubblicato orientamenti sulla gestione del rischio di terze parti che li sostituiranno.
Fino al 2027: Legge 10/2010
Nel frattempo vale l’art. 8 della Legge 10/2010: si può ricorrere a terzi soggetti alla normativa antiriciclaggio per applicare l’adeguata verifica, salvo il monitoraggio continuo, con un accordo scritto preventivo e mantenendo la piena responsabilità. Quell’articolo non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia in cui il fornitore è considerato parte del soggetto obbligato. Il RD 304/2014 precisa l’accordo (art. 13) e, dal 28 ottobre 2026, rinvia le «altre procedure sicure» di identificazione a distanza alle autorizzazioni generali del SEPBLAC (art. 21).
Dove si inserisce
Se ti serve il contesto di base, parti da cos’è il KYC. Il contratto con il fornitore fa parte del tuo manuale antiriciclaggio e dei tuoi controlli interni. Se vuoi delegare a uno studio la gestione della tua compliance, vedi l’esternalizzazione AML/CFT; per il nuovo quadro europeo nel suo insieme, la nostra pagina sull’AMLR.
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