Autorizzazione, comunicazione o consultazione
«Tre regimi diversi con termini diversi. Far passare per la via lunga qualcosa che ammetteva la comunicazione costa tre mesi; fare il contrario costa una riqualificazione.»
Aggiungere un servizio, modificare lo statuto o trasferire la sede sociale non richiede sempre un’autorizzazione: a volte basta una comunicazione entro quindici giorni. E c’è un dettaglio che quasi nessuno conosce: qui il silenzio vale come assenso, esattamente il contrario di quanto accade con l’autorizzazione iniziale.
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Raccontaci cosa vuoi aggiungere e ti diciamo se serve un’autorizzazione o basta una comunicazione.
La domanda preliminare non è come si presenta la pratica, ma se serve presentare qualcosa. Rispondere male costa caro in entrambi i sensi.
Stabiliamo se ciò che vuoi fare richiede un’autorizzazione preventiva, una semplice comunicazione entro quindici giorni o una consultazione preventiva con il supervisore. Da questa qualificazione dipende l’intero calendario.
Domanda, relazione giustificativa dell’organo di amministrazione e prova che l’organizzazione è in grado di sostenere le nuove attività. Il tutto in coerenza con il programma di attività originario.
Estendere un servizio obbliga a rifare il documento che delimita il perimetro della tua licenza e a mantenere coerente con esso il resto della domanda.
Certificazione della delibera, relazione giustificativa, bozza del nuovo statuto con le modifiche evidenziate e successiva iscrizione nel registro speciale.
Distinguere tra funzione operativa importante e non importante cambia il regime: preavviso di un mese con possibile opposizione, oppure comunicazione successiva.
Un servizio nuovo non viaggia da solo: il passaporto copre ciò che è coperto dall’autorizzazione. Coordiniamo l’estensione con la notifica agli Stati membri ospitanti.
L’autorizzazione non è una chiave universale: è un elenco.
Quando il supervisore concede una licenza, non autorizza l’entità a operare nel suo settore: la autorizza a prestare i servizi specifici indicati nel suo programma di attività. Tutto ciò che resta fuori da questo elenco è fuori dal perimetro, anche se confinante, anche se tecnicamente banale e anche se lo chiede il cliente. Per questo esiste una procedura di estensione a sé stante.
L’errore di partenza più frequente è trattarla come una pratica amministrativa di poco conto. Non lo è, e la norma lo dice con chiarezza nel regime degli establecimientos financieros de crédito (EFC, intermediari finanziari non bancari): l’articolo 16 del Real Decreto 309/2020 prevede che l’EFC che intenda estendere le proprie attività «chiederà una nuova autorizzazione», anche se la pratica segue la via della modifica statutaria. Non è un’appendice alla licenza che hai già: è un’autorizzazione nuova su un perimetro nuovo.
Il secondo errore è l’opposto: chiedere l’autorizzazione per cose che non la richiedono. La norma riserva un elenco tassativo di modifiche che si risolvono con una semplice comunicazione successiva, e farle passare per la via dell’autorizzazione consuma tre mesi di calendario senza necessità. Distinguere bene tra i due regimi è la parte del lavoro che fa risparmiare più tempo.
E il terzo, il più costoso, è non fare nulla: continuare a prestare un servizio nuovo dando per scontato che la licenza «lo copra già». Questa assunzione rientra direttamente nell’ambito della riserva di attività, con conseguenze che vanno ben oltre una procedura di regolarizzazione della tua pratica.
Nell’autorizzazione iniziale il silenzio ti lascia fuori. Nell’estensione, ti lascia dentro.
| Procedimento | Disposizione | Termine | Silenzio |
|---|---|---|---|
| Autorizzazione iniziale di un istituto di pagamento | Art. 1.2 RD 736/2019 | 3 mesi | Silenzio-rigetto |
| Autorizzazione iniziale di un IMEL | Art. 4 Legge 21/2011 | 3 mesi | Silenzio-rigetto |
| Autorizzazione iniziale di un EFC | Art. 7.2 RD 309/2020 | 3 mesi (max. 12) | Silenzio-rigetto |
| Autorizzazione iniziale di una banca | Art. 3.2 RD 84/2015 | 6 mesi (max. 12) | Silenzio-rigetto |
| Estensione dei servizi di pagamento | Art. 6.4 RD 736/2019 | 3 mesi | Silenzio-assenso |
| Modifica dello statuto (IP) | Art. 6.1 RD 736/2019 | 3 mesi | Silenzio-assenso |
| Modifica dello statuto (IMEL) | Art. 6.1 RD 778/2012 | 3 mesi | Silenzio-assenso |
| Modifica dello statuto (banca) | Art. 10.1 RD 84/2015 | 2 mesi | Silenzio-assenso |
I regolamenti sulle modifiche usano la formula «decorsi i quali potrà intendersi accolta». Quelli sull’autorizzazione iniziale, «si intenderà respinta per silenzio amministrativo» o «potrà intendersi respinta».
È un’inversione voluta e ha una logica: nell’autorizzazione iniziale il supervisore decide se un’entità nuova entra nel sistema, e lì il silenzio non può giocare a favore del richiedente. Nella modifica, invece, l’entità è già dentro, è già vigilata e il supervisore la conosce già; ciò che si valuta è un cambiamento di portata su qualcosa di esistente, e la norma accetta che il decorso del termine produca un effetto positivo.
Per chi gestisce il progetto, questo cambia del tutto la strategia procedurale. In un’autorizzazione iniziale l’obiettivo è evitare che il termine scada senza una decisione, perché la scadenza significa perdere. In un’estensione, la scadenza del termine è una posizione giuridica utilizzabile. Conviene quindi documentare con precisione il giorno in cui la pratica è risultata completa, perché da lì decorrono i tre mesi — o i due, se sei una banca.
Una precisazione importante: il termine per le banche è di due mesi, non di tre. L’articolo 10.1 del Real Decreto 84/2015 lo fissa espressamente per la modifica statutaria, a fronte dei tre mesi previsti per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica. È una di quelle differenze che non compaiono in nessun riassunto e che spiazzano chi trasferisce l’esperienza da un tipo di ente a un altro.
La via non è la stessa, anche se il risultato è simile.
| Figura | Disposizione | Cosa dice la norma |
|---|---|---|
| Istituto di pagamento | Art. 6.4 RD 736/2019 | «Spetta alla Banca di Spagna, previa relazione del Servizio esecutivo della Commissione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e delle infrazioni monetarie, l’autorizzazione all’estensione dei servizi di pagamento per i quali l’istituto è autorizzato.» Si tratta con la procedura dell’articolo 1, in tre mesi, con silenzio-assenso. |
| Istituto di moneta elettronica | Art. 7 RD 778/2012 | «Quando un istituto di moneta elettronica intenda estendere le attività per le quali è autorizzato, si seguirà la stessa procedura prevista per la modifica dello statuto.» L’estensione può essere negata se l’istituto non rispetta i requisiti di solvibilità o non dispone di un’organizzazione adeguata alle nuove attività. |
| Establecimiento financiero de crédito (EFC) | Art. 16 RD 309/2020 | «L’establecimiento financiero de crédito che intenda estendere le proprie attività chiederà una nuova autorizzazione, soggetta alla procedura prevista per la modifica dello statuto sociale all’articolo 15.1.» La trasformazione in ente ibrido segue la via propria dell’articolo 21. |
| Banca | Art. 10 RD 84/2015 e art. 4.2.c) Legge 10/2014 | La modifica statutaria è autorizzata in due mesi con silenzio-assenso. La legge consente inoltre di stabilire per via regolamentare quali modifiche possano essere sostituite da una comunicazione obbligatoria. |
Nei quattro tipi di ente l’estensione segue la via della modifica statutaria, anche se nella sostanza è un’autorizzazione nuova su un perimetro diverso.
Il riferimento espresso al regime della moneta elettronica merita attenzione perché anticipa come si valuta qualsiasi estensione: il supervisore può negarla se l’ente non rispetta i requisiti di solvibilità o se non dispone di un’organizzazione amministrativa, contabile e di procedure di controllo interno adeguate alle nuove attività. In altre parole, l’estensione non si valuta in astratto: si valuta rispetto alla tua organizzazione reale nel momento in cui la chiedi.
Ne deriva una questione di sequenza da pianificare. Se il nuovo servizio richiede un profilo che non hai assunto, un controllo che non hai messo in piedi o un livello di fondi propri che non raggiungi, la domanda di estensione arriverà prima della capacità. La richiesta va presentata quando l’organizzazione sostiene già ciò che si chiede, non quando il business plan dice che lo sosterrà.
Regola generale: autorizzazione preventiva. Con quattro eccezioni tassative.
La modifica dello statuto sociale di un’entità vigilata è soggetta, di regola, ad autorizzazione preventiva. Per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica la concede la Banca di Spagna previa relazione del SEPBLAC — salvo nei casi di riduzione del capitale sociale, espressamente esclusi dalla relazione —, entro tre mesi e con silenzio-assenso. Per le banche il termine scende a due mesi.
La documentazione richiesta dalla norma è breve e molto precisa. L’articolo 6.1 del Real Decreto 736/2019 la elenca: una certificazione dell’atto con cui la modifica è stata deliberata, una relazione giustificativa della proposta, redatta dall’organo di amministrazione e una bozza del nuovo statuto che evidenzi le modifiche introdotte. Gli stessi tre elementi si ripetono testualmente nel regime della moneta elettronica e in quello bancario.
Quest’ultimo requisito viene disatteso di continuo. «Evidenziando le modifiche introdotte» non significa presentare il nuovo statuto: significa presentarlo indicando che cosa è cambiato. Presentare un testo pulito costringe il supervisore a confrontare due documenti riga per riga, e questo attrito si traduce in una richiesta di informazioni che consuma un intero giro di interlocuzione.
Una volta ottenuta l’autorizzazione e, ove necessario, dopo l’iscrizione dell’operazione nel Registro Mercantil (il registro delle imprese spagnolo), nel registro speciale del supervisore vengono iscritti gli aspetti della modifica statutaria o dell’estensione delle attività che lo richiedono. Il percorso non termina con la decisione: termina con l’iscrizione.
Quattro casi tassativi che si risolvono con una comunicazione entro quindici giorni.
| Caso | Cosa richiede | Base normativa |
|---|---|---|
| Cambio della sede sociale all’interno del territorio nazionale | Solo comunicazione al supervisore | Art. 6.2.a) RD 736/2019 · art. 10.2.a) RD 84/2015 |
| Aumento del capitale sociale | Solo comunicazione | Art. 6.2.b) RD 736/2019 · art. 10.2.b) RD 84/2015 |
| Recepire testualmente norme di legge imperative o proibitive, o dare esecuzione a decisioni giudiziarie o amministrative | Solo comunicazione | Art. 6.2.c) RD 736/2019 · art. 10.2.c) RD 84/2015 |
| Modifiche di scarsa rilevanza, previa consultazione del supervisore | Solo comunicazione, se il supervisore ha risposto che l’autorizzazione non è necessaria | Art. 6.2.d) RD 736/2019 · art. 10.2.d) RD 84/2015 |
Il termine di comunicazione è di quindici giorni dall’adozione della delibera per gli istituti di pagamento, e di quindici giorni lavorativi per gli istituti di moneta elettronica e per le banche.
La quarta eccezione è la più utile e la meno utilizzata. Permette di ridurre qualsiasi modifica a una semplice comunicazione, purché il supervisore, rispondendo a una consultazione preventiva formulata a tal fine, abbia ritenuto superfluo il procedimento di autorizzazione «per la sua scarsa rilevanza». È una via d’uscita pensata proprio per le modifiche tecniche che non alterano nulla di sostanziale e che tuttavia finiscono sul binario dei tre mesi semplicemente perché nessuno ha chiesto.
La contropartita sta nel comma successivo: se quanto comunicato eccede quanto previsto dal regime di eccezione, il supervisore lo segnalerà agli interessati entro trenta giorni, perché rivedano le modifiche o si adeguino al procedimento di autorizzazione. Esiste cioè un potere di riqualificazione. Comunicare qualcosa che andava autorizzato non lo rende comunicabile: ritarda solo il momento in cui lo si scopre e obbliga ad avviare il procedimento corretto con un mese perso.
La qualificazione decide il regime, e la norma definisce il criterio.
L’esternalizzazione ha un regime e una gradazione propri. L’articolo 15 del Real Decreto 736/2019 definisce che cosa sia una funzione operativa importante con un criterio basato sulla finalità: lo è «se un’anomalia o una carenza nella sua esecuzione può incidere in modo sostanziale sulla capacità dell’ente di rispettare in via permanente le condizioni derivanti dalla sua autorizzazione», o i suoi altri obblighi, «o incidere sui risultati finanziari, sulla solidità o sulla continuità dei suoi servizi di pagamento e sulla riservatezza delle informazioni che tratta».
Da questa qualificazione dipende tutto il resto:
La norma aggiunge inoltre due limiti sostanziali da tenere presenti quando si negozia il contratto con il fornitore: l’esternalizzazione non potrà comportare «uno svuotamento completo di contenuto dell’attività generale dell’ente» né pregiudicare i poteri di vigilanza. E il termine esternalizzazione comprende sia la delega iniziale sia le successive subdeleghe che il fornitore possa effettuare: l’intera catena rientra nel perimetro, non solo il primo anello. Se stai esaminando questo ambito, conviene incrociarlo con l’esternalizzazione delle funzioni critiche.
Due conseguenze, e la seconda non la vedi arrivare.
La prima conseguenza è quella evidente: stai prestando un servizio riservato senza il titolo abilitante. L’articolo 5.3 del Real Decreto-ley 19/2018 è tassativo — «Si vieta di prestare uno qualsiasi dei servizi di pagamento elencati nell’articolo 1 a qualsiasi persona fisica o giuridica che non sia prestatore di servizi di pagamento né sia esplicitamente esclusa dall’ambito di applicazione del presente real decreto-ley» —, e avere la licenza per alcuni servizi non ti rende prestatore abilitato per altri.
La seconda è meno ovvia e riguarda la crescita internazionale. Il perimetro della tua autorizzazione è anche il perimetro del tuo passaporto europeo: l’autorizzazione «consentirà di prestare i servizi di pagamento coperti dall’autorizzazione» in tutta l’Unione. E quando chiedi di aprire una succursale, la discrepanza diventa una causa autonoma di diniego. È scritto in due norme diverse con le stesse parole: il supervisore può negare «quando nel programma di attività sia prevista la prestazione di servizi di pagamento non autorizzati all’ente» — articolo 10.3 del Real Decreto 736/2019 — e, per gli enti creditizi, «quando nel programma di attività presentato siano previste attività non autorizzate all’ente» — articolo 14.1 del Real Decreto 84/2015 —.
La lettura strategica è semplice: se il tuo piano a due anni prevede un servizio nuovo e l’espansione in un altro Stato membro, l’estensione viene prima. Notificare un passaporto con un programma che eccede la tua autorizzazione non solo non funziona: ti mette sul radar del supervisore per un motivo che potevi evitare.
Metà del valore di questo lavoro sta nel decidere bene per quale via passa ciascuna modifica. L’altra metà, nel non rompere la coerenza della pratica originaria.
«Tre regimi diversi con termini diversi. Far passare per la via lunga qualcosa che ammetteva la comunicazione costa tre mesi; fare il contrario costa una riqualificazione.»
«L’estensione si valuta rispetto alla tua organizzazione reale, non rispetto al tuo piano. Se il controllo non è in piedi, la domanda arriva troppo presto.»
«Estendere obbliga a rifare il programma di attività e a far quadrare con esso il resto della pratica. È lì che emergono le contraddizioni.»
«Qui il silenzio vale come assenso. Il giorno in cui la pratica è risultata completa smette di essere un dettaglio amministrativo e diventa una posizione giuridica.»
Cinque errori, e nessuno ha a che fare con il merito dell’attività.
Qualificare male la modifica. Trattare come autorizzazione ciò che ammetteva una comunicazione costa tre mesi di calendario. Comunicare ciò che richiedeva un’autorizzazione provoca l’avviso del supervisore entro trenta giorni e obbliga a riavviare il procedimento dall’inizio.
Chiedere prima di essere pronti. L’estensione viene negata se l’ente non rispetta i requisiti di solvibilità o non dispone di un’organizzazione adeguata alle nuove attività. Si valuta ciò che hai, non ciò che prevedi di avere.
Presentare uno statuto pulito. La norma richiede una bozza del nuovo statuto «che evidenzi le modifiche introdotte». Un testo senza evidenziazioni genera una richiesta di informazioni.
Non aggiornare il programma di attività. Il programma delimita il perimetro. Se si estende il servizio e non si rifà il documento, la pratica resta internamente contraddittoria.
E dimenticare il passaporto. Un servizio nuovo non viaggia da solo verso gli Stati membri ospitanti: la modifica va notificata, con almeno un mese di anticipo.
| Operazione | Regime | Termine | Silenzio |
|---|---|---|---|
| Estendere i servizi di pagamento | Autorizzazione preventiva | 3 mesi | Silenzio-assenso |
| Modificare lo statuto (IP e IMEL) | Autorizzazione preventiva | 3 mesi | Silenzio-assenso |
| Modificare lo statuto (banca) | Autorizzazione preventiva | 2 mesi | Silenzio-assenso |
| Cambio di sede sociale in Spagna | Solo comunicazione | 15 giorni dalla delibera | — |
| Aumento di capitale | Solo comunicazione | 15 giorni dalla delibera | — |
| Riqualificazione da parte del supervisore | Avviso | 30 giorni | — |
| Esternalizzazione importante | Comunicazione preventiva | Preavviso di 1 mese | Opposizione entro 1 mese |
| Esternalizzazione non importante | Comunicazione successiva | 1 mese dall’efficacia | — |
| Modifica dei dati del passaporto | Notifica preventiva | 1 mese di anticipo | — |
È un’analisi circoscritta e decide l’intero calendario del tuo progetto. La facciamo senza costi.
Dieci passi, a partire da quello che decide tutti gli altri.
Autorizzazione preventiva, semplice comunicazione entro quindici giorni o consultazione preventiva di scarsa rilevanza. Tre regimi con conseguenze molto diverse.
Solvibilità e organizzazione adeguata alle nuove attività. Si valuta ciò che hai, non ciò che prevedi.
È il documento che delimita il perimetro. Se non viene aggiornato, la pratica si contraddice.
Il passo sette sembra burocratico e non lo è: poiché qui il silenzio vale come assenso, la data in cui la pratica è risultata completa determina quando puoi farlo valere.
Cinque decisioni da prendere prima di presentare qualsiasi cosa.
ViaAutorizzazione, comunicazione e consultazione preventiva convivono nello stesso articolo. Scegliere bene è metà del lavoro.
SolvibilitàL’estensione può essere negata per mancanza di solvibilità o per un’organizzazione non adeguata alle nuove attività. Non si valuta il piano.
PerimetroEstendere il servizio senza aggiornare il documento che delimita il perimetro lascia la pratica in contraddizione con se stessa.
SilenzioL’inversione rispetto all’autorizzazione iniziale cambia la strategia procedurale.
Silenzio-RIGETTO. L’obiettivo è che decidano entro il termine.
Silenzio-ASSENSO: «potrà intendersi accolta». La scadenza è una posizione utilizzabile.
Il termine decorre da quando la pratica è completa. Documentare quel giorno non è più un dettaglio.
PassaportoLa modifica va notificata agli Stati membri ospitanti con almeno un mese di anticipo.
Analisi documentata di se occorra un’autorizzazione, una comunicazione o una consultazione preventiva.
Nota giuridica di qualificazione e, se del caso, consultazione rivolta al supervisore.
Delibera validamente adottata dall’organo competente.
Certificazione dell’atto con cui è stata deliberata.
Relazione dell’organo di amministrazione che illustra la proposta.
Relazione giustificativa firmata.
Bozza del nuovo statuto che evidenzia le modifiche introdotte.
Testo di confronto con le modifiche segnalate.
Fondi propri sufficienti per il perimetro esteso.
Bilanci e calcolo dei requisiti.
Mezzi amministrativi, contabili e di controllo adeguati alle nuove attività.
Organigramma aggiornato, contratti e descrizioni delle funzioni.
Documento aggiornato e coerente con il resto della pratica.
Nuova versione del programma e confronto con il business plan.
Chiusura del percorso registrale dopo la decisione.
Iscrizione nel Registro Mercantil e nel registro speciale.
Trattare l’estensione come una questione di scartoffie e scoprire, a domanda già presentata, che l’organizzazione non è in grado di sostenere il nuovo servizio. La valutazione non è formale: il supervisore confronta ciò che chiedi con i mezzi di cui disponi in quel momento, e il diniego per organizzazione inadeguata è espressamente previsto.
Termini che compaiono nei regolamenti e che decidono la via da seguire.
Domanda di autorizzazione per prestare servizi non inclusi nell’autorizzazione originaria. Per gli EFC, la norma la qualifica come «nuova autorizzazione».
Nella modifica e nell’estensione, decorso il termine senza una decisione, la domanda «potrà intendersi accolta». Al contrario dell’autorizzazione iniziale.
Quattro casi tassativi che vanno solo comunicati: sede sociale sul territorio nazionale, aumento di capitale, norme imperative e scarsa rilevanza.
Permette di ridurre una modifica a semplice comunicazione se il supervisore risponde che l’autorizzazione non è necessaria.
Se quanto comunicato eccede il regime di eccezione, il supervisore lo segnala per riportarlo al procedimento di autorizzazione.
Quella la cui carenza può incidere in modo sostanziale sulla capacità di rispettare le condizioni dell’autorizzazione o sulla continuità del servizio.
Dopo la decisione e, ove necessario, l’iscrizione nel Registro Mercantil, si iscrivono gli aspetti della modifica o dell’estensione che lo richiedono.
L’EFC che si trasforma in istituto di pagamento o di moneta elettronica ibrido segue una via propria, diversa da quella dell’estensione ordinaria.
L’insieme dei servizi coperti dalla licenza. Determina anche la portata del passaporto europeo.
COMPLIANCE CONTROL CENTER · MODIFICHE
Incrocia ciò che vuoi fare con il tuo tipo di ente. La casella indica la via e il termine applicabili.
Verde: solo comunicazione. Rosso: autorizzazione preventiva.
Enti che hanno già una licenza e vogliono crescere senza uscire dal perimetro.
Il caso più frequente: l’istituto autorizzato per alcuni servizi di pagamento vuole aggiungere la disposizione di ordini di pagamento (payment initiation), l’aggregazione di conti o l’emissione di strumenti di pagamento.
Estensione per la via della modifica statutaria, con possibile diniego per mancanza di solvibilità o per un’organizzazione non adeguata alle nuove attività.
La norma qualifica espressamente l’estensione come «nuova autorizzazione». E la trasformazione in ente ibrido ha una via propria.
Termine di due mesi per la modifica statutaria, contro i tre degli altri. Stesse quattro eccezioni soggette a comunicazione.
Si evitano tutti con un’analisi di mezza giornata.
Quattro casi tassativi si risolvono con una comunicazione entro quindici giorni. Trattarli come autorizzazioni regala tre mesi di calendario senza alcuna contropartita.
Se quanto comunicato eccede il regime di eccezione, il supervisore lo segnala entro trenta giorni e il procedimento va riavviato dall’inizio, con il tempo ormai perso.
La via dell’articolo 6.2.d) permette di ridurre una modifica a semplice comunicazione se il supervisore la ritiene di scarsa rilevanza. È lo strumento meno sfruttato del regime.
La norma richiede una bozza «che evidenzi le modifiche introdotte». Presentare un testo pulito costringe il supervisore a confrontare e genera una richiesta di informazioni.
L’estensione viene negata se l’organizzazione non è adeguata alle nuove attività. L’ordine corretto è prima costruire, poi chiedere.
Il passaporto copre ciò che è coperto dall’autorizzazione. Un programma che preveda servizi non autorizzati è una causa autonoma di diniego all’apertura di una succursale.
Testo regolamentare pubblicato nel BOE. Colleghiamo la fonte perché tu possa verificarlo.
Articolo 6 (modifica dello statuto ed estensione delle attività), articolo 15 (esternalizzazione) e articolo 10 (attività fuori dall’Unione e motivi di diniego).
BOEArticolo 6 (modifica dello statuto) e articolo 7 (estensione delle attività, con i motivi di diniego legati a solvibilità e organizzazione).
BOEArticolo 15 (modifica dello statuto sociale), articolo 16 (estensione delle attività come nuova autorizzazione) e articolo 21 (trasformazione in ente ibrido).
BOEArticolo 10 (modifica dello statuto sociale delle banche, con termine di due mesi) e articolo 14.1 (motivi di diniego all’apertura di una succursale in un altro Stato membro).
BOEArticolo 4.2.c): potere di autorizzare le modifiche statutarie e di stabilire per via regolamentare quali possano essere sostituite da una comunicazione obbligatoria.
BOEArticolo 5: categorie di prestatori di servizi di pagamento e divieto, per chi non sia prestatore né sia escluso dall’ambito di applicazione, di prestare servizi di pagamento.
Pubblicazione iniziale. Regime di modifica ed estensione trascritto dai regolamenti pubblicati nel BOE per i quattro tipi di ente, con il confronto sull’effetto del silenzio rispetto all’autorizzazione iniziale.
Revisione prevista: incidenza della nuova legge sui contratti di credito ai consumatori sul regime degli establecimientos financieros de crédito.
Raccontaci quale licenza hai e cosa vuoi aggiungere o modificare. Con questo possiamo dirti, in una prima lettura, se serve un’autorizzazione, una comunicazione o una consultazione preventiva.
L’autorizzazione abilita a prestare i servizi specifici indicati nel programma di attività. Questa delimitazione ha due conseguenze che attraversano tutta la vita dell’ente: qualsiasi servizio nuovo richiede l’estensione della licenza, e il passaporto europeo copre solo ciò che è coperto dall’autorizzazione. Per questo l’estensione non è una pratica formale: l’articolo 16 del Real Decreto 309/2020 la qualifica, per gli EFC, come una «nuova autorizzazione».
Il regime distingue tre vie con termini molto diversi. L’autorizzazione preventiva è la regola generale per modificare lo statuto e per estendere le attività. La semplice comunicazione copre quattro casi tassativi — cambio di sede sociale in Spagna, aumento di capitale, recepimento testuale di norme imperative e modifiche di scarsa rilevanza — con un termine di quindici giorni dalla delibera. E la consultazione preventiva dell’articolo 6.2.d) permette di ridurre una modifica a semplice comunicazione se il supervisore ritiene non necessaria l’autorizzazione. Scegliere male la via costa tre mesi in una direzione o una riqualificazione entro trenta giorni nell’altra.
È il dato che sorprende più spesso e che ha più conseguenze. Nell’autorizzazione iniziale il silenzio è di rigetto per tutti e quattro i tipi di ente. Nella modifica e nell’estensione è di assenso: i regolamenti usano la formula «decorsi i quali potrà intendersi accolta». La logica è chiara — l’ente è già dentro il sistema ed è già vigilato —, ma la conseguenza pratica è che la data in cui la pratica è risultata completa smette di essere un dettaglio amministrativo e diventa una posizione giuridica. E il termine per le banche è di due mesi, non di tre.
Non l’ambizione del progetto, ma la capacità attuale. Il regime della moneta elettronica lo esplicita: l’estensione può essere negata se l’ente non rispetta i requisiti di solvibilità o se non dispone di un’organizzazione amministrativa, contabile e di procedure di controllo interno adeguate alle nuove attività. Da qui l’ordine corretto di qualsiasi progetto di estensione: prima si costruisce la capacità, poi si presenta la domanda. E si rifà sempre il programma di attività, il documento che delimita il perimetro.
Un servizio nuovo non viaggia da solo. Il perimetro dell’autorizzazione è quello del passaporto europeo, e qualsiasi modifica dei dati notificati richiede un preavviso di almeno un mese agli Stati membri ospitanti. Di più: la discrepanza tra programma e autorizzazione è una causa autonoma di diniego all’apertura di una succursale, in termini quasi identici in due regolamenti diversi. Se il piano prevede insieme un servizio nuovo e un’espansione europea, l’estensione viene prima. E se il servizio è già prestato senza estensione, il terreno è quello della riserva di attività.
Normativa di riferimento, con link al testo ufficiale:
Normativa e link verificati a .