Fondo di venture capital (FCR) in Spagna: cos’è e come si costituisce

Ti aiutiamo a costituire e registrare il tuo ente di venture capital (capital riesgo, ECR) ai sensi della Legge 22/2014: scelta del veicolo (FCR o SCR), oggetto e regime degli investimenti, coefficiente obbligatorio, gestore (SGEIC) e iscrizione alla CNMV.

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Coefficiente obbligatorio
60%
Capitale minimo della SCR
1.200.000 €
Limite per società partecipata
25%
Norma di riferimento
Legge 22/2014

Che forme può assumere il tuo ECR

La Legge 22/2014 prevede diversi veicoli in base alla struttura e alla strategia: fondo o società, regime generale o PMI, e persino altri organismi di investimento collettivo di tipo chiuso.

FCR

Fondo di venture capital

“Patrimonio privo di personalità giuridica, suddiviso in quote e gestito da una società di gestione (SGEIC) che svolge tutte le attività.”

SCR

Società di venture capital

“Società per azioni (sociedad anónima) dotata di personalità giuridica, che può autogestirsi o affidare la gestione a una SGEIC, con capitale minimo di 1.200.000 euro.”

ECR-Pyme

Venture capital per le PMI

“Variante (SCR-Pyme o FCR-Pyme) con un regime di investimenti rafforzato nelle piccole e medie imprese e requisiti di capitale attenuati.”

EICC

Altri organismi di tipo chiuso

“Organismi di investimento collettivo di tipo chiuso (FICC o SICC), per strategie che non rientrano nel regime proprio degli ECR.”

Perché costituire bene l’ECR è fondamentale?

La denominazione e l’attività di venture capital sono riservate e soggette a iscrizione e vigilanza della CNMV. Una struttura impostata male può violare il coefficiente, i limiti o le regole di commercializzazione.

Denominazione riservata: “FCR”, “SCR” o “SGEIC” possono essere usate solo dagli enti costituiti ai sensi di legge e iscritti nel registro della CNMV.

Il coefficiente non è facoltativo: gli ECR devono mantenere almeno il 60% del proprio attivo computabile negli investimenti propri della loro attività.

Esistono limiti di concentrazione: i massimali di diversificazione per società e per gruppo condizionano il portafoglio del fondo.

Art. 13 Legge 22/2014 60%

Coefficiente obbligatorio di investimento degli ECR sul loro attivo computabile.

SCR 1.200.000 €

Capitale sociale sottoscritto minimo di una SCR (900.000 € nel caso degli ECR-Pyme).

Commercializzazione Limitata

La commercializzazione a investitori non professionali è soggetta a condizioni specifiche.

Stai per lanciare un fondo di venture capital?

Che tu parta da zero o voglia riordinare una struttura esistente, ti aiutiamo a scegliere il veicolo, inquadrare il gestore, rispettare il regime degli investimenti e registrare l’ECR presso la CNMV.

Fondo di venture capital: dubbi frequenti

Che cos’è un fondo di venture capital (FCR)?

È un ente di venture capital costituito come patrimonio privo di personalità giuridica, suddiviso in quote e gestito da una società di gestione (SGEIC), il cui oggetto è investire in società non quotate ai sensi della Legge 22/2014.

Qual è la differenza tra FCR e SCR?

Il FCR è un fondo (patrimonio privo di personalità) gestito da una SGEIC. La SCR è una società per azioni dotata di personalità giuridica, che può autogestirsi o affidare la gestione a una SGEIC.

Quale norma disciplina il venture capital?

La Legge 22/2014, che disciplina gli ECR, gli altri organismi di investimento collettivo di tipo chiuso e le SGEIC, e che recepisce la direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).

In che cosa possono investire gli ECR?

Il loro oggetto principale è l’assunzione di partecipazioni temporanee in società non finanziarie né immobiliari che, al momento dell’investimento, non siano quotate su un mercato regolamentato. Devono mantenere almeno il 60% del proprio attivo computabile in tali investimenti.

Che cos’è un ECR-Pyme?

È un ECR (SCR-Pyme o FCR-Pyme) con un regime rafforzato di investimento nelle piccole e medie imprese e requisiti di capitale attenuati (capitale minimo di 900.000 € per la SCR-Pyme).

Chi gestisce un fondo di venture capital?

Una SGEIC (società di gestione di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso) o, se del caso, una SGIIC abilitata. Nei FCR, il gestore svolge tutte le attività del fondo.

Bisogna registrarsi presso la CNMV?

Sì. Le denominazioni di venture capital sono riservate e gli enti devono essere costituiti ai sensi di legge e iscriversi nel registro amministrativo tenuto dalla CNMV.

Chi può investire in un ECR?

Principalmente gli investitori professionali. La commercializzazione a investitori non professionali è soggetta a condizioni (tra cui un impegno minimo di investimento e una dichiarazione dell’investitore).

Capitale, diversificazione, EuVECA e AIFMD

Quale capitale minimo serve a una SCR?

Il capitale sociale sottoscritto minimo di una SCR è di 1.200.000 € (900.000 € negli ECR-Pyme), con un versamento minimo del 25% al momento della costituzione.

Quanto può investire in una sola società?

In linea generale, un ECR non può investire più del 25% del proprio attivo computabile in una stessa società al momento dell’investimento; negli ECR-Pyme tale limite sale al 40%.

Che cos’è un fondo europeo di venture capital (EuVECA)?

È il regime del Regolamento (UE) 345/2013, che crea un passaporto europeo per commercializzare fondi di venture capital con la denominazione “EuVECA”, complementare al regime della Legge 22/2014.

Un FCR può concedere prestiti partecipativi?

Sì. Nell’ambito del coefficiente obbligatorio, gli ECR possono concedere prestiti partecipativi e altre forme di finanziamento alle società che rientrano nel loro oggetto principale.

Può investire in società quotate?

L’oggetto principale sono le società che non sono quotate al momento dell’acquisizione della partecipazione. La legge prevede ipotesi e limiti specifici per alcuni investimenti in società quotate.

Che rapporto c’è con l’AIFMD?

La Legge 22/2014 recepisce la direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD), perciò la gestione degli ECR rientra in questo quadro europeo dei fondi alternativi.

FCR, SCR, ECR-Pyme ed EICC: confronto

Scegliere il veicolo giusto condiziona il capitale, il regime degli investimenti e la gestione. Ti aiutiamo a decidere e a strutturare quello che si adatta meglio alla tua strategia.

Che cosa determina la portata del progetto

Costituire un ECR dipende dal veicolo scelto, dalla strategia di investimento e dal fatto che la gestione sia interna o affidata a una SGEIC.

Veicolo
FCR, SCR, ECR-Pyme o EICC.
Gestore
SGEIC propria, esterna o SGIIC abilitata.
Investimenti
Politica, coefficiente e limiti di diversificazione.
Investitori
Professionali o, a determinate condizioni, non professionali.

Come lavoriamo al progetto

Partiamo dalla strategia per scegliere il veicolo, inquadriamo il gestore e mettiamo a posto il regime degli investimenti e l’iscrizione alla CNMV.

  1. Scelta e struttura del veicolo (FCR, SCR o regime PMI).
  2. Gestore, regolamento di gestione o statuto e regime degli investimenti.
  3. Iscrizione alla CNMV e piano di commercializzazione.

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Confronto tra FCR, SCR, ECR-Pyme e altri organismi di investimento collettivo di tipo chiuso
Veicolo FCR SCR ECR-Pyme EICC
Cos’è Fondo di venture capital Società di venture capital ECR con regime PMI Altro organismo di tipo chiuso
Forma giuridica Privo di personalità (patrimonio) Società per azioni SCR-Pyme o FCR-Pyme SICC o FICC
Capitale / patrimonio Senza capitale sociale (gestito) 1.200.000 € 900.000 € (SCR-Pyme) In base al regime
Coefficiente obbligatorio ≥ 60% ≥ 60% ≥ 70% nelle PMI Senza coefficiente ECR
Chi gestisce SGEIC La società stessa o una SGEIC SGEIC SGEIC

Tabella indicativa basata sulla Legge 22/2014. Il regime concreto (capitale, coefficiente, limiti e commercializzazione) va analizzato caso per caso in base al veicolo e alla strategia.

Come costituire un fondo di venture capital: guida pratica

Lanciare un ECR non significa solo redigere un regolamento del fondo: bisogna scegliere il veicolo, inquadrare il gestore, progettare un regime degli investimenti che rispetti il coefficiente e registrare l’ente presso la CNMV prima di commercializzarlo.

Prima

Scegli il veicolo

Il primo passo è decidere tra FCR e SCR (e, se del caso, il regime PMI), in base alla strategia, alla fiscalità e al rapporto con gli investitori.

Durante

Struttura e gestore

Si redigono il regolamento di gestione o lo statuto, si inquadra il gestore (SGEIC) e si progetta il regime degli investimenti nel rispetto del coefficiente e dei limiti.

Dopo

Iscrizione e commercializzazione

L’ente viene iscritto nel registro della CNMV e si prepara la commercializzazione agli investitori, con le regole applicabili a professionali e non professionali.

Checklist per costituire un ECR in 10 passaggi

  1. Strategia: definire la tesi di investimento, la dimensione e l’orizzonte del fondo.
  2. Veicolo: scegliere tra FCR e SCR (regime generale o PMI).
  3. Gestore: inquadrare la SGEIC propria, esterna o una SGIIC abilitata.
  4. Documentazione: redigere il regolamento di gestione o lo statuto.
  5. Capitale: prevedere il capitale o il patrimonio impegnato e il suo versamento.
  6. Investimenti: progettare la politica in linea con il coefficiente del 60%.
  7. Limiti: rispettare la diversificazione per società e per gruppo.
  8. Investitori: definire il profilo e le regole di commercializzazione.
  9. Iscrizione: iscrivere l’ECR e il gestore nel registro della CNMV.
  10. Obblighi: implementare informativa, valutazione e reporting.

Se stai per lanciare il tuo fondo, consulta la nostra area di regolamentazione del mercado dei valori mobiliari o l’autorizzazione del gestore di venture capital.

Il venture capital in pratica

Dal veicolo alla commercializzazione

Costituire un ECR poggia su quattro tasselli: scegliere il veicolo, inquadrare il gestore, rispettare il regime degli investimenti e iscrivere e commercializzare. Ecco il pannello visivo di come si traduce in pratica.

Scelta del veicolo di venture capital1) Scegliere

Scegliere: FCR o SCR

Il punto di partenza è decidere quale veicolo e quale regime (generale o PMI) si adattano meglio alla strategia e agli investitori.

  • FCR vs SCR
  • Regime PMI
  • Strategia
Il gestore del fondo di venture capital2) Inquadrare

Inquadrare: il gestore

Il fondo ha bisogno di un gestore, debitamente autorizzato, che lo amministri: una SGEIC oppure una SGIIC abilitata.

  • SGEIC
  • SGIIC abilitata
  • Autorizzazione
Regime degli investimenti e coefficiente obbligatorio3) Rispettare

Rispettare: il regime degli investimenti

Il portafoglio deve rispettare il coefficiente obbligatorio del 60% e i limiti di diversificazione per società e per gruppo.

  • Coefficiente 60%
  • Diversificazione
  • Prestiti partecipativi
Mappa decisionale del veicolo di venture capitalDecisione rapida

Mappa pratica: quale veicolo?

Patrimonio gestito da terzi

FCR: fondo privo di personalità giuridica, gestito da una SGEIC.

Veicolo societario

SCR: società per azioni che può autogestirsi.

Focus sulle PMI

ECR-Pyme: coefficiente rafforzato di investimento nelle PMI.

Playbook venture capital

La costituzione dell’ECR, fase per fase

Fase
Cosa si fa
Risultato tipico

Veicolo

Scegliere tra FCR, SCR o regime PMI in base alla strategia.

Decisione sulla struttura del fondo.

Gestore

Inquadrare la SGEIC e la sua autorizzazione, o una SGIIC abilitata.

Gestore individuato e abilitato.

Documentazione

Redigere il regolamento di gestione o lo statuto e la politica di investimento.

Regolamento / statuto e prospetto.

Registro

Iscrivere l’ECR e il gestore nel registro amministrativo della CNMV.

Iscrizione alla CNMV.

Commercializzazione

Commercializzare agli investitori con le regole applicabili a ciascun profilo.

Documentazione di commercializzazione.

Errori frequenti nel venture capital

Individuali prima che li segnali la CNMV.

  • Usare denominazioni riservate senza essere iscritti alla CNMV.
  • Non rispettare il coefficiente obbligatorio del 60% dell’attivo computabile.
  • Superare i limiti di diversificazione per società o per gruppo.
  • Commercializzare a investitori non professionali senza rispettare le condizioni.
  • Non inquadrare correttamente il gestore (SGEIC) del fondo.
Glossario operativo

Concetti chiave del venture capital

Se stai per costituire un fondo di venture capital o investire in uno, questi termini compaiono nella Legge 22/2014 e nei rapporti con la CNMV. Capirli aiuta a strutturare il veicolo con criterio.

ECRBase

Ente di venture capital (capital riesgo)

Ente il cui oggetto è l’assunzione di partecipazioni temporanee in società non quotate; può essere un FCR o una SCR.

Legge 22/2014.
FCRVeicolo

Fondo di venture capital

Patrimonio privo di personalità giuridica, suddiviso in quote e gestito da una SGEIC.

Denominazione riservata.
SCRVeicolo

Società di venture capital

Società per azioni di venture capital, che può autogestirsi o essere gestita da una SGEIC.

Capitale minimo 1.200.000 €.
ECR-PymeVariante

Venture capital per le PMI

ECR con regime di investimenti rafforzato nelle PMI e requisiti di capitale attenuati.

SCR-Pyme o FCR-Pyme.
SGEICSocietà di gestione

Società di gestione

Società di gestione di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, che amministra il fondo.

Autorizzata dalla CNMV.
CoefficienteInvestimenti

Coefficiente obbligatorio

Percentuale minima dell’attivo computabile (60% negli ECR) da investire in attivi propri della loro attività.

Art. 13 Legge 22/2014.
PrestitoStrumento

Prestito partecipativo

Finanziamento alle società partecipate il cui rendimento è legato ai loro risultati; conta ai fini del coefficiente.

Rientra nell’oggetto principale.
EuVECAUE

Venture capital europeo

Regime di passaporto europeo per i fondi di venture capital con la denominazione “EuVECA”.

Regolamento (UE) 345/2013.
EICCChiuso

Organismo di investimento collettivo di tipo chiuso

Altri organismi di investimento collettivo di tipo chiuso (FICC o SICC) disciplinati dalla Legge 22/2014.

Al di fuori del regime proprio degli ECR.

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Quadro normativo del fondo di venture capital: Legge 22/2014

Il fondo di venture capital è disciplinato dalla Legge 22/2014, del 12 novembre, che disciplina gli enti di venture capital (ECR), gli altri organismi di investimento collettivo di tipo chiuso (EICC) e le società di gestione di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso (SGEIC), e che recepisce la direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).

Veicoli e oggetto

Gli ECR possono assumere la forma di fondo di venture capital (FCR), privo di personalità giuridica e gestito da una SGEIC, o di società di venture capital (SCR), una società per azioni che può autogestirsi. Il loro oggetto principale è l’assunzione di partecipazioni temporanee nel capitale di società non finanziarie né immobiliari che, al momento dell’investimento, non siano quotate su un mercato regolamentato; possono inoltre concedere prestiti partecipativi e fornire consulenza alle società partecipate.

Regime degli investimenti e iscrizione

Quanto al regime degli investimenti, gli ECR devono mantenere almeno il 60% del proprio attivo computabile negli investimenti propri della loro attività (articolo 13), con limiti di diversificazione per società e per gruppo. Gli ECR-Pyme hanno un regime rafforzato di investimento nelle PMI. Le denominazioni di venture capital sono riservate e gli enti devono iscriversi nel registro amministrativo della CNMV; la SCR richiede un capitale minimo di 1.200.000 € (900.000 € nella SCR-Pyme).

Investitori e dimensione europea

La commercializzazione si rivolge principalmente a investitori professionali e, a determinate condizioni, a investitori non professionali. A livello europeo, il Regolamento (UE) 345/2013 istituisce il regime dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), con un passaporto per la loro commercializzazione nell’Unione. La vigilanza spetta alla CNMV.

Legge 22/2014 ECR FCR / SCR Coefficiente 60% AIFMD EuVECA CNMV