La riserva di attività del credito al consumo: dal progetto preliminare spagnolo alla Direttiva CCD2
La Directiva (UE) 2023/2225 (CCD2) sostituisce la Direttiva del 2008 e si applica dal 20 novembre 2026. La Spagna la recepisce con il progetto preliminare di legge sui contratti di credito al consumo (gennaio 2026, in iter), che sostituirà la vigente Legge 16/2011 e introduce il cambiamento più profondo del settore: una riserva di attività con autorizzazione e iscrizione presso la Banca di Spagna per chi concede credito al consumo in modo professionale.
Chi ha bisogno dell’autorizzazione (e chi no)
Il regime previsto riguarda i finanziatori non bancari (fintech del lending, piattaforme di finanziamento al consumo e operatori di BNPL al di fuori delle eccezioni), compresa la prestazione transfrontaliera verso la Spagna. Gli enti già vigilati (banche ed EFC, intermediari finanziari non bancari) non richiedono una nuova autorizzazione, ma devono adeguare completamente prodotto e condotta; ed è prevista un’esenzione per PMI e microimprese il cui credito è accessorio alla loro attività principale. La CCD2 richiede inoltre un regime di ammissione e registrazione per gli intermediari del credito.
Tetti ai costi previsti
Il progetto preliminare prevede un TAEG massimo per segmenti di credito fissato per via regolamentare, un limite transitorio di 22 punti di interesse per i crediti di durata indefinita, un tetto di 2,5 volte l’interesse legale per gli scoperti tacitamente accettati e la limitazione della commissione di sollecito delle posizioni debitorie. I finanziatori ad alto costo avranno parametri speciali e trasparenza rafforzata. Tutte queste cifre provengono da un testo in iter e possono cambiare prima dell’approvazione definitiva.
Calendario
La Direttiva fissa il 20 novembre 2026 come data di applicazione. Il progetto preliminare prevede un’entrata in vigore scaglionata: il regime di autorizzazione, 3 mesi dopo l’entrata in vigore della legge; gli altri obblighi, dopo 12 mesi. Parallelamente, la Directiva (UE) 2023/2673 sui contratti a distanza di servizi finanziari si applica già dal 19 giugno 2026 e incide in pieno sulla vendita di credito online.
Cosa fare adesso
Con l’80% del regime visibile, la strategia efficiente è anticipare: analisi di inquadramento ed esenzioni, scelta della via (nuova autorizzazione o figura esistente), costruzione del fascicolo di governance e merito creditizio e stress test del pricing rispetto ai tetti. Questa pagina viene rivista a ogni tappa dell’iter (ultima revisione: luglio 2026).
Direttiva 2023/2225
Progetto preliminare LCCC
Riserva di attività
Banca di Spagna
BNPL
TAEG massimo
Legge 16/2011