Società di garanzia reciproca (SGR) in Spagna

Ci occupiamo della costituzione e dell’autorizzazione della tua società di garanzia reciproca ai sensi della Legge 1/1994: un ente finanziario per garantire PMI e lavoratori autonomi e migliorarne l’accesso al credito, con soci partecipanti e protettori, capitale variabile e fondo di accantonamenti tecnici. L’autorizzazione spetta al Ministero, la società si iscrive nel Registro speciale della Banca di Spagna —requisito per operare— e resta sotto la sua vigilanza. Attenzione: in Spagna «SGR» indica la sociedad de garantía recíproca, simile a un confidi italiano, e non una società di gestione del risparmio.

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Minimo di soci partecipanti
150 soci
Soci che devono essere PMI
4/5
Limite massimo dei soci protettori
50%
Norma di riferimento
Legge 1/1994

Per chi è indicata una SGR

Amministrazioni regionali, camere di commercio, associazioni di categoria e gruppi di PMI: la SGR è lo strumento mutualistico per garantire le piccole e medie imprese e migliorarne il finanziamento.

nuova SGR

Promotori di una nuova SGR

«Costituire una società di garanzia reciproca richiede di riunire almeno 150 soci partecipanti, fissare il capitale e il fondo di accantonamenti tecnici e ottenere l’autorizzazione del Ministero prima di iscriversi e di concedere garanzie.»

di settore

Associazione o federazione di settore

«Un’associazione imprenditoriale che vuole migliorare l’accesso al credito delle proprie PMI può promuovere una SGR di settore, che garantisca le operazioni dei soci presso banche e amministrazioni.»

socio protettore

Amministrazione regionale di sostegno

«Le comunità autonome, le camere di commercio e gli enti provinciali (diputaciones) entrano spesso come soci protettori, apportando capitale e stabilità alla SGR senza ricevere garanzie né credito dalla società.»

PMI

Gruppo di PMI e lavoratori autonomi

«Le PMI e i lavoratori autonomi soci partecipanti accedono a garanzie che migliorano le loro condizioni di finanziamento presso gli enti creditizi, con il sostegno della SGR e, se del caso, della controgaranzia.»

Perché una SGR non è una società qualunque?

È un ente finanziario vigilato: la base mutualistica, il capitale, il fondo di accantonamenti e l’iscrizione determinano se può nascere e operare.

Iscrizione per operare: l’iscrizione nel Registro Mercantil e nel Registro speciale della Banca di Spagna è requisito indispensabile perché la SGR possa svolgere la propria attività.

Soci min. 150

Servono almeno 150 soci partecipanti all’atto costitutivo, e almeno quattro quinti dei soci devono essere PMI.

Capitale e fondi propri: capitale variabile interamente sottoscritto e versato e un livello elevato di fondi propri computabili; conviene confermare la cifra in vigore.

Soci protettori con limiti: non possono chiedere garanzie né ricevere credito dalla SGR e la loro partecipazione complessiva non può superare il 50% del capitale minimo previsto dallo statuto.

Fondo di accantonamenti tecnici: è obbligatorio, fa parte del patrimonio della SGR e ne rafforza la solvibilità; ha sostituito il precedente fondo di garanzia.

Vigilanza e idoneità: la SGR è sotto la vigilanza della Banca di Spagna e i suoi amministratori e dirigenti devono dimostrare i requisiti di onorabilità e professionalità e iscriversi nel Registro degli alti dirigenti.

Vuoi creare una SGR per garantire le tue PMI?

La SGR è lo strumento mutualistico regolamentato per migliorare l’accesso al credito delle PMI. Prima di costituirla conviene definire la base di soci, il capitale, il fondo di accantonamenti e il calendario di autorizzazione e iscrizione.

SGR: i dubbi più frequenti

Cos’è una società di garanzia reciproca?

È un ente finanziario di carattere mutualistico il cui scopo è garantire i propri soci PMI e lavoratori autonomi per facilitarne l’accesso al credito e migliorarne le condizioni di finanziamento, oltre a fornire loro consulenza finanziaria. Non concede credito direttamente.

Il suo regime è disciplinato dalla Legge 1/1994 e dal Real Decreto 2345/1996.

Chi la autorizza e dove si iscrive?

L’autorizzazione spetta al Ministero competente. Una volta concessa, si stipula l’atto pubblico e la società si iscrive nel Registro Mercantil e, successivamente, nel Registro speciale della Banca di Spagna. Questa iscrizione è requisito indispensabile per operare. La vigilanza spetta alla Banca di Spagna.

Qual è la differenza tra socio partecipante e socio protettore?

I soci partecipanti sono le PMI e i lavoratori autonomi del settore e dell’ambito previsti dallo statuto, a favore dei quali la SGR presta garanzia. I soci protettori (enti di sostegno) non possono chiedere garanzie né ricevere credito dalla SGR e la loro partecipazione complessiva non supera il 50% del capitale minimo previsto dallo statuto.

Quanti soci servono per costituirla?

Un minimo di 150 soci partecipanti all’atto costitutivo (i protettori non rientrano in questa cifra). Inoltre, almeno quattro quinti dei soci devono essere PMI (imprese che non superano i 250 dipendenti).

Quali capitale e fondi propri sono richiesti?

Il capitale è variabile, compreso tra una cifra minima fissata nello statuto e il triplo di tale importo, suddiviso in quote sociali (participaciones sociales, non azioni) e interamente sottoscritto e versato. La normativa richiede inoltre un livello elevato di fondi propri computabili. Le cifre sono state aggiornate nel tempo, quindi conviene confermare l’importo in vigore caso per caso.

Che cos’è il fondo di accantonamenti tecnici?

È un fondo obbligatorio che fa parte del patrimonio della SGR (non del capitale) e che ne rafforza la solvibilità e la copertura delle garanzie. Ha sostituito il precedente fondo di garanzia e consente a enti pubblici di effettuare apporti a beneficio dei soci partecipanti.

Cosa può e cosa non può fare una SGR?

Può concedere garanzie e fideiussioni a favore dei propri soci (con l’eccezione dell’assicurazione cauzionale) e prestare consulenza finanziaria. Non può concedere credito ai propri soci protettori né compiere le operazioni che la legge le vieta; il suo business è la garanzia, non il prestito diretto.

Che cos’è la controgaranzia (reafianzamiento)?

È la controgaranzia che sostiene le garanzie delle SGR. Esistono società di controgaranzia (sociedades de reafianzamiento) e, in Spagna, la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) controgarantisce le SGR, rafforzando il sistema e consentendo loro di garantire più PMI.

Garanzie, soci e vigilanza

Una SGR concede prestiti?

No. Il suo scopo è concedere garanzie e fideiussioni a favore dei soci, non erogare credito diretto. Quello che fa è sostenere le operazioni delle PMI presso banche, amministrazioni e fornitori.

Chi sono i tipici soci protettori?

Di solito sono comunità autonome, camere di commercio, enti provinciali (diputaciones), associazioni di imprenditori ed enti creditizi, che apportano capitale e stabilità senza ricevere garanzie dalla società.

La partecipazione in una SGR è in azioni?

No. Il capitale è suddiviso in quote sociali di pari valore nominale, cumulabili e indivisibili, che non sono titoli negoziabili e non possono chiamarsi azioni. Il capitale è variabile.

Quale vigilanza si applica a una SGR?

La vigilanza amministrativa spetta alla Banca di Spagna, che ha competenze specifiche sulle SGR e sull’idoneità dei loro amministratori e dirigenti.

Quali vantaggi offre la SGR alla PMI?

Migliora l’accesso al credito e le condizioni di finanziamento: con la garanzia della SGR (e, se del caso, la controgaranzia), la PMI offre una garanzia più solida agli enti creditizi.

Come è tassata una società di garanzia reciproca?

Come ente soggetto all’imposta sulle società spagnola (Impuesto sobre Sociedades), con le particolarità che la normativa fiscale preveda per queste società. Conviene verificare caso per caso il regime e le agevolazioni fiscali applicabili.

Socio partecipante e socio protettore a confronto

La SGR è una società mutualistica con due classi di soci molto diverse. Capire chi riceve le garanzie e chi offre solo sostegno è fondamentale per progettare la società.

Cosa definisce la SGR

A differenza di una banca o di un EFC, la SGR non presta: garantisce. E lo fa solo a favore di una classe di soci. Questi sono i suoi tratti.

Natura
Ente finanziario mutualistico a capitale variabile.
Oggetto
Garanzie e consulenza ai soci partecipanti; non concede credito.
Soci
Partecipanti (PMI e lavoratori autonomi) e protettori (sostegno).
Autorità di vigilanza
Banca di Spagna; autorizzazione del Ministero.

Come lavoriamo al progetto

Prima di costituire qualsiasi cosa, dimensioniamo la base di soci, il capitale e il fondo di accantonamenti tecnici, e tracciamo il calendario di autorizzazione e iscrizione.

  1. Progetto mutualistico: soci, settore, ambito e statuto.
  2. Capitale, fondi propri, fondo di accantonamenti e idoneità.
  3. Autorizzazione del Ministero, atto pubblico e iscrizione presso la Banca di Spagna.

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Confronto tra le due classi di soci di una società di garanzia reciproca: socio partecipante e socio protettore
Aspetto Socio partecipante Socio protettore
Chi è PMI o lavoratore autonomo del settore e dell’ambito previsti dallo statuto Ente di sostegno: comunità autonome, camere di commercio, enti provinciali, associazioni, banche
Riceve garanzie? Sì; la SGR garantisce le sue operazioni Non può chiedere la garanzia della società
Partecipazione al capitale La maggioranza: almeno 4/5 dei soci sono PMI Nel complesso non supera il 50% del capitale minimo
Credito della SGR Accede al finanziamento grazie alla garanzia Non può ricevere credito

Quadro indicativo a scopo divulgativo. Il regime delle società di garanzia reciproca deriva dalla Legge 1/1994 e dal Real Decreto 2345/1996; requisiti, importi e limiti possono variare e conviene verificarli caso per caso con una consulenza legale. Questa pagina ha carattere informativo e non costituisce consulenza.

Come creare una SGR: guida pratica

Creare una SGR non significa solo costituire una società: significa riunire la base mutualistica, versare il capitale e il fondo, ottenere l’autorizzazione del Ministero e iscriversi presso la Banca di Spagna prima di concedere garanzie. L’ordine conta.

Soci

Base mutualistica di 150 soci

Almeno 150 soci partecipanti (PMI e lavoratori autonomi del settore e dell’ambito) e, se del caso, soci protettori di sostegno. È la base su cui si costruisce la SGR.

Solvibilità

Capitale e fondo di accantonamenti

Capitale variabile sottoscritto e versato, fondi propri computabili e fondo di accantonamenti tecnici. Senza solvibilità non c’è autorizzazione.

Registro

Senza iscrizione, nessuna attività

L’iscrizione nel Registro speciale della Banca di Spagna (dopo il Registro Mercantil) è la condizione perché la SGR possa iniziare a concedere garanzie.

Checklist: costituire una società di garanzia reciproca in 10 passaggi

  1. Definire il settore e l’ambito geografico della SGR e il progetto mutualistico.
  2. Riunire un minimo di 150 soci partecipanti (almeno 4/5 PMI) e, se del caso, soci protettori.
  3. Fissare la cifra minima del capitale statutario (variabile), sottoscriverla e versarla.
  4. Progettare il fondo di accantonamenti tecnici e il livello di fondi propri computabili.
  5. Dimostrare i requisiti di onorabilità e professionalità di amministratori e dirigenti.
  6. Preparare lo statuto, l’accordo fondativo e il programma di attività.
  7. Richiedere l’autorizzazione al Ministero competente.
  8. Stipulare l’atto pubblico e iscrivere la società nel Registro Mercantil.
  9. Iscrivere la SGR nel Registro speciale della Banca di Spagna (insieme agli alti dirigenti), requisito per operare.
  10. Operare sotto la vigilanza della Banca di Spagna: garanzie ai soci, consulenza e, se del caso, controgaranzia con CERSA.

La tua attività è di credito o di garanzie come business bancario? Guarda l’establecimiento financiero de crédito (EFC), intermediario finanziario non bancario, la licenza bancaria o i contratti commerciali di garanzia.

La SGR in pratica

Dai soci al registro e alle garanzie

Creare una SGR è una sequenza ordinata (soci e ambito, capitale e fondo, idoneità, autorizzazione del Ministero e iscrizione presso la Banca di Spagna) fino a poter concedere garanzie. Ecco il percorso.

base mutualistica di soci partecipanti e protettori e ambito della SGR1) Soci + ambito

Base mutualistica e ambito

Minimo di 150 soci partecipanti (PMI e lavoratori autonomi del settore e dell’ambito previsti dallo statuto), almeno 4/5 PMI, e i soci protettori di sostegno.

  • 150 partecipanti
  • 4/5 PMI
  • settore e ambito
capitale variabile, fondi propri computabili e fondo di accantonamenti tecnici2) Capitale + fondo

Capitale e fondo di accantonamenti

Capitale variabile sottoscritto e versato, fondi propri computabili e il fondo di accantonamenti tecnici che rafforza la solvibilità della SGR.

  • capitale variabile
  • fondi propri
  • accantonamenti tecnici
idoneità di amministratori e dirigenti della SGR3) Idoneità

Idoneità degli amministratori (fit and proper)

Dimostrazione di onorabilità, conoscenze ed esperienza di amministratori e dirigenti, che devono iscriversi nel Registro degli alti dirigenti della Banca di Spagna.

  • onorabilità
  • esperienza
  • alti dirigenti
mappa decisionale: socio partecipante o socio protettoreDecisione rapida

Mappa: partecipante o protettore?

riceve garanzie

Socio partecipante: PMI o lavoratore autonomo del settore che riceve le garanzie della SGR.

sostiene

Socio protettore: ente di sostegno che apporta capitale ma non riceve garanzie né credito.

rafforza

Controgaranzia (reafianzamiento, CERSA): sostiene le garanzie concesse dalla SGR.

Playbook

I punti chiave della SGR

Aspetto
Cosa richiede
Nota

Forma e soci

Società mutualistica a capitale variabile, almeno 150 soci partecipanti.

Almeno 4/5 dei soci devono essere PMI.

Capitale

Variabile (tra la cifra minima e il suo triplo), sottoscritto e versato, in quote sociali.

Fondi propri computabili; confermare la cifra in vigore.

Fondo di accantonamenti tecnici

Patrimonio obbligatorio che rafforza la solvibilità e copre le garanzie.

Ha sostituito il precedente fondo di garanzia.

Oggetto

Garanzie e fideiussioni ai soci partecipanti e consulenza finanziaria.

Nessun credito ai soci protettori.

Autorizzazione e registro

Autorizzazione del Ministero e iscrizione nel Registro speciale della Banca di Spagna.

L’iscrizione è requisito per operare.

Errori frequenti che frenano una SGR

Anticipali prima di chiedere l’autorizzazione, per evitare richieste di informazioni e ritardi.

  • Non riunire i 150 soci partecipanti né il minimo di 4/5 di PMI.
  • Iniziare a concedere garanzie prima dell’iscrizione nel Registro speciale della Banca di Spagna.
  • Far superare ai soci protettori il 50% del capitale minimo previsto dallo statuto.
  • Dimenticare il fondo di accantonamenti tecnici o sottodimensionare i fondi propri.
  • Concedere credito ai soci protettori o assumere operazioni vietate.
Glossario operativo

Concetti chiave: SGR

Se stai per creare una società di garanzia reciproca o parteciparvi, questi termini compaiono nello statuto, nella domanda di autorizzazione e nei rapporti con la Banca di Spagna.

SGRbase

Società di garanzia reciproca

Ente finanziario mutualistico il cui scopo è garantire i propri soci PMI e lavoratori autonomi e assisterli sul piano finanziario, senza concedere credito diretto.

Legge 1/1994; Real Decreto 2345/1996.
partecipantesocio

Socio partecipante

PMI o lavoratore autonomo del settore e dell’ambito previsti dallo statuto a favore del quale la SGR presta garanzia. Almeno 4/5 dei soci devono esserlo.

Minimo 150 alla costituzione.
protettoresocio

Socio protettore

Ente di sostegno (comunità autonome, camere di commercio, associazioni, banche) che apporta capitale ma non riceve garanzie né credito. La sua partecipazione non supera il 50% del capitale minimo.

Art. 6 della Legge 1/1994.
garanziaoggetto

Garanzia / fideiussione

Garanzia personale che la SGR concede a favore di un socio partecipante per le sue operazioni (con l’eccezione dell’assicurazione cauzionale), migliorandone l’accesso al credito.

Art. 10 della Legge 1/1994.
FATsolvibilità

Fondo di accantonamenti tecnici

Fondo obbligatorio che fa parte del patrimonio della SGR (non del capitale) e ne rafforza la solvibilità. Ha sostituito il precedente fondo di garanzia.

Art. 9 della Legge 1/1994.
capitalevariabile

Capitale variabile e quote sociali

Il capitale oscilla tra la cifra minima prevista dallo statuto e il suo triplo ed è suddiviso in quote sociali, che non sono titoli negoziabili e non si chiamano azioni.

Artt. 7 e 8 della Legge 1/1994.
CERSArafforzamento

Controgaranzia (reafianzamiento)

Controgaranzia che sostiene le garanzie delle SGR. In Spagna CERSA controgarantisce le SGR e rafforza il sistema di sostegno alle PMI.

Art. 11 della Legge 1/1994.
registroBanca di Spagna

Registro speciale della Banca di Spagna

Registro amministrativo in cui la SGR si iscrive dopo il Registro Mercantil. L’iscrizione è requisito indispensabile perché possa operare.

Art. 14 della Legge 1/1994.
1/1994norma

Legge 1/1994

Legge sul regime giuridico delle società di garanzia reciproca. È la norma di base per la loro natura, i soci, il capitale e l’autorizzazione.

Attuata dal Real Decreto 2345/1996.

Guida per creare una società di garanzia reciproca

Una guida pratica per costituire e far autorizzare la tua SGR: di quale base di soci hai bisogno, come funzionano il capitale variabile e il fondo di accantonamenti tecnici, cosa possono e cosa non possono fare queste società e come funziona la procedura di autorizzazione e iscrizione presso la Banca di Spagna.

  • Soci partecipanti e protettori e base minima di 150
  • Capitale variabile, fondi propri e fondo di accantonamenti
  • Autorizzazione del Ministero e iscrizione presso la Banca di Spagna
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SGRGuida pratica · PDF
Società di garanzia reciproca

Autore

Diego Molina

Direttore di Molina Law Boutique · Regolamentazione finanziaria ed enti vigilati

Consulenza a promotori, associazioni di categoria e amministrazioni nella costituzione e autorizzazione di società di garanzia reciproca ai sensi della Legge 1/1994: base mutualistica di soci, capitale variabile, fondo di accantonamenti tecnici, idoneità, autorizzazione del Ministero, iscrizione presso la Banca di Spagna e controgaranzia.

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Raccontaci il settore e l’ambito del tuo progetto, quali soci riuniresti e quali PMI volete garantire, e ti diciamo il capitale, il fondo e i passaggi per far autorizzare la SGR dal Ministero e iscriverla presso la Banca di Spagna.

Quadro normativo delle società di garanzia reciproca

Le società di garanzia reciproca (SGR) sono enti finanziari di carattere mutualistico il cui scopo è garantire i propri soci PMI e lavoratori autonomi e assisterli sul piano finanziario, per facilitarne l’accesso al credito. Il loro regime è nella Legge 1/1994, attuata dal Real Decreto 2345/1996 sull’autorizzazione amministrativa e sui requisiti di solvibilità.

Soci partecipanti e protettori

La SGR ha due classi di soci. I soci partecipanti sono le PMI e i lavoratori autonomi del settore e dell’ambito previsti dallo statuto, a favore dei quali la società presta garanzia; devono essere almeno 150 alla costituzione e rappresentare, insieme agli altri soci, una maggioranza di PMI (almeno quattro quinti). I soci protettori apportano capitale ma non ricevono garanzie né credito e la loro partecipazione complessiva non supera il 50% del capitale minimo.

Capitale e solvibilità

Il capitale è variabile, tra la cifra minima prevista dallo statuto e il suo triplo, suddiviso in quote sociali (non titoli negoziabili) e interamente sottoscritto e versato. La SGR deve mantenere un livello elevato di fondi propri computabili e costituire un fondo di accantonamenti tecnici che fa parte del suo patrimonio e ne rafforza la solvibilità. Conviene confermare le cifre esatte con la normativa in vigore.

Autorizzazione e registro

La costituzione richiede l’autorizzazione del Ministero. Concessa questa, la società si iscrive nel Registro Mercantil e nel Registro speciale della Banca di Spagna; l’iscrizione è requisito indispensabile per operare, e amministratori e dirigenti si iscrivono nel Registro degli alti dirigenti. La vigilanza spetta alla Banca di Spagna.

Oggetto e controgaranzia

La SGR concede garanzie e fideiussioni a favore dei propri soci partecipanti (con l’eccezione dell’assicurazione cauzionale) e presta consulenza, ma non concede credito ai propri soci protettori. Il sistema è rafforzato dalla controgaranzia (reafianzamiento): in Spagna CERSA controgarantisce le SGR.

Legge 1/1994 Real Decreto 2345/1996 art. 8 fondi propri Banca di Spagna Registro speciale controgaranzia