Informazioni precontrattuali sul credito: il quadro normativo
L’obbligo di informare il consumatore prima che resti vincolato da un contratto di credito è, probabilmente, l’elemento più antico e più oggetto di contenzioso del diritto dei consumatori in materia finanziaria. In Spagna si articola sulla Legge 16/2011 sui contratti di credito ai consumatori, che ha introdotto nell’ordinamento il modello europeo di scheda standardizzata e l’obbligo di assistenza al consumatore, e si completa con la normativa sulla trasparenza bancaria e con le regole specifiche sulla contrattazione a distanza.
Un documento dal formato stabilito e con funzione comparativa
La scheda delle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori è nata con un obiettivo preciso: permettere a un consumatore di mettere due offerte di due enti diversi una accanto all’altra e confrontarle senza essere un esperto. Per questo struttura, ordine e rubriche sono fissati dalla normativa. Adattare il design «per farlo apparire meglio» o eliminare blocchi per ragioni di spazio è una delle tentazioni più frequenti dei team di prodotto e una delle fonti di difetto più facili da dimostrare per chi reclama.
Consegnare non basta: l’obbligo di assistenza
Accanto alla consegna dei documenti esiste un obbligo distinto, quello di fornire spiegazioni adeguate affinché il consumatore possa valutare se il contratto risponde alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. È un obbligo di condotta che si adempie nella conversazione o nel flusso di sottoscrizione, e che occorre anche poter dimostrare. Nei canali assistiti ciò si traduce in script e formazione; nei canali digitali, in scelte di design dell’interfaccia.
Il vero problema non è il contenuto: è la prova
Nella nostra esperienza di revisione dei pacchetti documentali, il contenuto della scheda è di solito ragionevolmente corretto. Ciò che non regge è la capacità di dimostrare, tre o cinque anni dopo, quale documento concreto ha visto quel cliente, in quale momento e con quale versione del modello. I sistemi di solito conservano un indicatore del fatto che il passaggio è stato completato, il che non prova nessuna delle tre cose. E quella tracciabilità non si può ricostruire a posteriori: o è stata progettata fin dall’inizio, o semplicemente non esiste.
Che cosa cambia con la riforma europea
La riforma europea del credito ai consumatori aggiorna il contenuto e la presentazione delle informazioni precontrattuali, rafforza le avvertenze sul costo dell’indebitamento, tiene espressamente conto della sottoscrizione su dispositivi con schermo ridotto ed estende l’ambito a prodotti che prima ne restavano fuori. Per un finanziatore già operativo, il lavoro non consiste nel rifare tutto, ma nel rivedere modello per modello, canale per canale, e nello sfruttare la revisione per risolvere anche il problema di tracciabilità che quasi sempre era presente.
Informazioni precontrattuali
SECCI
Scheda standardizzata
TAEG
Supporto durevole
Spiegazioni adeguate
Controllo di incorporazione
Esempio rappresentativo
Prova di consegna