Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2026
La sezione AML/CFT in una domanda di autorizzazione: che cosa si presenta e come
Quasi tutte le licenze finanziarie rendono il richiedente un soggetto obbligato ai sensi della Legge 10/2010 del 28 aprile e del suo regolamento di attuazione, il RD 304/2014. Per questo il supervisore non aspetta che l’ente sia operativo per chiedere dell’antiriciclaggio: richiede il sistema completo all’interno della domanda di autorizzazione, insieme al programma di attività, ai requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti e alla dimostrazione dei mezzi. Questa pagina è pensata per il progetto che scopre questo requisito a metà strada e deve costruire l’intera sezione senza rallentare il resto dell’iter.
Perché il sistema si presenta prima e non dopo
La logica del supervisore è semplice: l’autorizzazione viene concessa a un ente che può rispettare le regole fin dal primo giorno di attività. Non esiste una finestra in cui si possa operare senza criteri di accettazione dei clienti, senza procedure di identificazione e senza un responsabile designato, perché il primo cliente può arrivare il giorno dopo l’iscrizione. Per questo la sezione antiriciclaggio viene esaminata come parte dell’organizzazione e dei mezzi, sullo stesso piano del capitale o dei requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori. Ne deriva una conseguenza pratica da interiorizzare presto: il sistema di prevenzione non è un allegato che si scrive quando il resto della domanda è già chiuso, ma un elemento che condiziona tutti gli altri. Se il manuale descrive un team di compliance che l’organigramma non prevede, o un canale di onboarding che il programma di attività non menziona, la richiesta di informazioni non arriva sul manuale: arriva sull’intero insieme e ti costringe a rifare documenti che davi già per buoni.
Che cosa comprende il pacchetto e in quale ordine si costruisce
Il contenuto varia in base alla tipologia di ente, ma lo scheletro è stabile: inquadramento come soggetto obbligato nell’elenco dell’articolo 2 della Legge 10/2010; autovalutazione del rischio dell’ente; politica di accettazione dei clienti; procedure di adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata; identificazione del titolare effettivo; trattamento delle persone politicamente esposte; conservazione della documentazione; rilevazione, analisi e segnalazione di operazioni sospette al SEPBLAC, oltre alla comunicazione sistematica; astensione dall’esecuzione quando necessaria; organo di controllo interno; rappresentante presso il SEPBLAC; formazione annuale del personale; e verifica annuale da parte di un esperto esterno. L’ordine conta quanto il contenuto: prima si definiscono perimetro e rischio, poi operatività e governance, e solo alla fine si redige il manuale, che non è altro che la messa per iscritto di tutto il resto. Farlo al contrario – partire dal manuale – è esattamente ciò che produce documenti che non descrivono nessuno.
Il manuale generico e perché lo si riconosce in due pagine
Quasi tutti i progetti hanno visto circolare un manuale antiriciclaggio in PDF, e la tentazione di adattarlo è enorme. Il problema è che un revisore esperto lo riconosce subito, e non per il formato: per le incoerenze interne. Capitoli su prodotti che la licenza richiesta non consente, riferimenti a uffici o a una rete di agenti in un progetto puramente digitale, una matrice di rischio che non cita i mercati del business plan, procedure dimensionate per un organico che non esiste, rinvii a una normativa di settore estranea. Ciascuno di questi segnali genera quesiti, e i quesiti si accumulano sul resto della domanda. L’alternativa non è scrivere più pagine, ma scrivere quelle giuste: un manuale proporzionato alla dimensione reale del progetto, che descriva ciò che il team è in grado di eseguire e che usi lo stesso vocabolario del resto della documentazione presentata. La proporzionalità, ben argomentata, si difende senza problemi; la copia no.
Dopo la licenza: mantenere vivo ciò che hai presentato
La sezione antiriciclaggio non si esaurisce con l’autorizzazione: da lì inizia ciò che viene davvero vigilato. Il manuale si aggiorna quando cambia il business, l’autovalutazione del rischio si rivede, l’organo di controllo interno si riunisce e verbalizza, la formazione viene erogata e documentata, gli alert vengono analizzati e le segnalazioni partono quando devono partire. La verifica annuale dell’esperto esterno produce rilievi, e quei rilievi vanno chiusi con evidenze all’interno di un piano di adeguamento. Conviene anche seguire da vicino il pacchetto europeo di prevenzione – il Regolamento (UE) 2024/1624, la Direttiva (UE) 2024/1640 e il Regolamento (UE) 2024/1620, che istituisce l’autorità AMLA – la cui applicazione è scaglionata ed è in fase di attuazione: un sistema costruito bene oggi si adatta con piccoli ritocchi, mentre uno improvvisato tanto per cavarsela andrà rifatto per intero. E se un giorno arriva un intervento di vigilanza, ciò che si esamina non è il manuale che hai presentato, ma le evidenze che hai prodotto nel tempo.
Questo contenuto ha carattere divulgativo e non costituisce consulenza legale. La normativa citata potrebbe essere stata modificata dopo la data di aggiornamento indicata: verifica sempre la versione in vigore oppure contattaci per analizzare il tuo caso concreto.
Legge 10/2010RD 304/2014Articolo 2SEPBLACOrden ETD/465/2021AMLRAutorizzazione