Dall’analisi del rischio alla politica
Partiamo dalla tua analisi del rischio scritta, che la legge richiede per graduare le misure di adeguata verifica (art. 7.1 della Legge 10/2010), e isoliamo i fattori che pesano nel tuo business.
Ogni soggetto obbligato deve approvare per iscritto e applicare una politica espressa di accettazione dei clienti che descriva quali clienti presentano un rischio superiore alla media e quali cautele rafforzate si applicano loro (art. 26.2 della Legge 10/2010). Non averla è una infrazione grave. La redigiamo a partire dalla tua analisi del rischio.
La tua politica di accettazione regge a un’ispezione?
Raccontaci che tipo di soggetto obbligato sei e quali clienti hai, e ti diciamo cosa deve contenere la tua politica.
La politica di accettazione traduce la tua analisi del rischio in regole chiare: quali clienti accetti, con quali misure e in quali casi non avvii il rapporto o lo interrompi.
Partiamo dalla tua analisi del rischio scritta, che la legge richiede per graduare le misure di adeguata verifica (art. 7.1 della Legge 10/2010), e isoliamo i fattori che pesano nel tuo business.
Descriviamo i clienti a rischio superiore alla media, sia quelli che la norma qualifica già così sia quelli che emergono dalla tua analisi, e i clienti a rischio basso o standard.
Assegniamo a ogni categoria il suo livello di adeguata verifica (semplificata, ordinaria o rafforzata), con le informazioni e i documenti da richiedere.
Fissiamo i casi di mancata accettazione o di cessazione del rapporto, l’esame speciale che ne consegue e come documentare la decisione.
Prepariamo la politica perché l’organo competente la approvi per iscritto e venga inserita nel manuale, e formiamo chi acquisisce i clienti.
Definiamo quando si rivede la politica e come si riclassificano i clienti quando cambiano le loro circostanze o il rischio del business.
La politica di accettazione deve rispecchiare il tuo business reale. Questi sono i momenti in cui rischia di diventare obsoleta.
Nuovi prodotti, canali o mercati cambiano il profilo di rischio dei tuoi clienti e ti obbligano a rivedere le categorie.
L’esame dell’esperto esterno verifica se la politica descrive con precisione i clienti a rischio più alto e le misure che applichi loro.
Se i rifiuti dipendono da ogni singolo gestore, non potrai giustificarli né davanti al supervisore né davanti al cliente stesso.
Il Regolamento (UE) 2024/1624 mantiene la regola di non operare senza adeguata verifica e impone di conservare traccia delle decisioni adottate.
Dati della Legge 10/2010, del suo Regolamento di attuazione (Real Decreto 304/2014) e del Regolamento (UE) 2024/1624.
La politica si approva per iscritto e si applica: non basta tenerla in un cassetto.
È il primo contenuto minimo del manuale antiriciclaggio, insieme alle misure per mitigare il rischio, compreso il rifiuto di operare.
Senza adeguata verifica non si instaurano rapporti né si eseguono operazioni; se accade durante il rapporto, vi si pone fine.
Non approvare per iscritto e non applicare una politica espressa di accettazione dei clienti è un’infrazione grave.
Multa minima per un’infrazione grave, che si applica insieme a un ammonimento o, per i soggetti autorizzati, alla sospensione temporanea.
Dal 10 luglio 2027 l’AMLR impone di astenersi o di porre fine al rapporto e di conservare traccia di tali decisioni.
Rivediamo la tua politica di accettazione alla luce della tua analisi del rischio e ti proponiamo le modifiche in ordine di urgenza.
È il documento in cui il soggetto obbligato stabilisce quali clienti accetta e con quali misure. L’art. 26.2 della Legge 10/2010 richiede di approvarla per iscritto e di applicarla, di descrivere i tipi di clienti che potrebbero presentare un rischio superiore alla media e di renderla graduale, con cautele rafforzate per quelli a rischio più alto.
È un obbligo generale della Legge 10/2010. L’art. 31.1 del Regolamento di attuazione esonera da diversi obblighi di controllo interno, tra cui quelle degli artt. 31–33, i broker assicurativi e i soggetti delle lettere i)–u) dell’art. 2.1 con meno di 10 persone e non più di 2 milioni di euro di fatturato o di totale di bilancio, salvo che facciano parte di un gruppo che superi tali soglie. Ciò nonostante, continuano ad applicare l’adeguata verifica in funzione del rischio.
Come minimo, una descrizione precisa dei clienti che possono comportare un rischio superiore alla media, per disposizione normativa o perché risulta dalla tua analisi del rischio, e le misure per mitigarlo, compreso, se del caso, il rifiuto di instaurare rapporti o la cessazione del rapporto (art. 33.1.a del Real Decreto 304/2014). Nella pratica conviene aggiungere le categorie di rischio basso e standard e le misure per ciascuna.
Alcuni li stabilisce la norma stessa, come le persone politicamente esposte o i rapporti di corrispondenza bancaria transfrontaliera, soggetti a misure rafforzate (artt. 11–16 della Legge 10/2010). Altri risultano dalla tua analisi: attività, struttura proprietaria, origine dei fondi, canale o volume delle operazioni.
Sì. Se non puoi applicare le misure di adeguata verifica, la legge ti impone di non instaurare il rapporto o di porvi fine, con esame speciale (art. 7.3 della Legge 10/2010). Questo rifiuto non comporta responsabilità per il soggetto obbligato, salvo ingiustificato arricchimento. Al di fuori di questo caso, la politica deve spiegare con criteri oggettivi quando non accetti un tipo di cliente.
Nel settore finanziario, gli Orientamenti EBA/GL/2023/04 chiedono di non rifiutare intere categorie di clienti senza valutare il rischio concreto, di valutare misure di mitigazione prima di negare o interrompere il rapporto e di documentare la decisione. Il regolamento europeo AMLR va nella stessa direzione: gestire il rischio invece di evitarlo in modo generalizzato.
L’organo di amministrazione del soggetto obbligato approva le politiche di prevenzione (art. 31.2 del Real Decreto 304/2014). Nelle professioni regolamentate con un organo centralizzato di prevenzione, la approva tale organo (art. 26.2 della Legge 10/2010). Poi viene inserita nel manuale e diffusa a chi acquisisce i clienti.
Dal 10 luglio 2027 il Regolamento (UE) 2024/1624 mantiene l’obbligo di astenersi dall’avviare il rapporto o di porvi fine quando non è possibile rispettare l’adeguata verifica, impone di valutare se segnalare l’operazione e di conservare traccia delle misure adottate (art. 21). La tua politica dovrebbe già prepararsi a documentare queste decisioni.
Una buona politica di accettazione si applica senza esitazioni fin dal primo cliente e si giustifica senza fatica davanti al supervisore.
I fattori di rischio del tuo business determinano le categorie di clienti e le misure per ciascuna.
Ogni categoria con il suo livello di adeguata verifica, la sua documentazione e chi decide l’accettazione.
Acquisizioni, rifiuti e cessazioni con la relativa motivazione, per l’esperto esterno e per il SEPBLAC.
Fonte: Legge 10/2010 (artt. 7, 26, 52 e 57), Real Decreto 304/2014 (artt. 31 e 33), Regolamento (UE) 2024/1624 (art. 21) e Orientamenti EBA/GL/2023/04.
Questi termini compaiono nella Legge 10/2010, nel Real Decreto 304/2014 e in qualsiasi revisione dell’esperto esterno.
Regole scritte su quali clienti accetta il soggetto obbligato e con quali misure.
Clienti che, per norma o per la tua analisi, richiedono cautele rafforzate.
Misure tanto più intense quanto più alto è il rischio del cliente.
Identificazione, titolare effettivo, scopo del rapporto e monitoraggio continuo.
Misure aggiuntive per i casi di rischio più alto, come le persone politicamente esposte.
Valutazione scritta dei rischi del business che giustifica il grado delle misure.
Non avviare il rapporto, o porvi fine, quando non è possibile applicare l’adeguata verifica.
Rifiutare interi gruppi di clienti senza valutare il rischio concreto di ciascun cliente.
Documento che raccoglie la politica di accettazione e le altre procedure di controllo interno.
Politica di accettazione: le regole generali su quali clienti accetti e con quali misure.
Profilo di rischio del cliente: la valutazione concreta di ciascun cliente.
Politica di accettazione: prima di ogni acquisizione e quando si rivede il rapporto.
Profilo di rischio del cliente: all’acquisizione e nel monitoraggio continuo.
Politica di accettazione: l’organo di amministrazione, per iscritto.
Profilo di rischio del cliente: viene assegnato secondo la procedura approvata.
Politica di accettazione: sull’analisi del rischio del business.
Profilo di rischio del cliente: sui dati e sui documenti del cliente.
Politica di accettazione: categorie di clienti e misure graduali.
Profilo di rischio del cliente: un livello di rischio e le misure che gli corrispondono.
Sono difetti che emergono confrontando la politica con un campione di fascicoli dei clienti.
Raccontaci che tipo di soggetto obbligato sei, quali clienti hai e come decidi oggi le acquisizioni, e ti diciamo cosa deve contenere la tua politica di accettazione.
Aggiornato al 15 ottobre 2026
L’art. 26.2 della Legge 10/2010 obbliga i soggetti obbligati ad approvare per iscritto e ad applicare una politica espressa di accettazione dei clienti. È il tassello che collega l’analisi del rischio all’adeguata verifica di ogni giorno.
La politica deve descrivere i tipi di clienti che potrebbero presentare un rischio superiore alla media ed essere graduale, con cautele rafforzate per loro. Secondo l’art. 7.1, il grado di applicazione delle misure di adeguata verifica in funzione del rischio è recepito in tale politica, supportata da un’analisi del rischio scritta.
L’art. 33.1.a del Real Decreto 304/2014 la colloca come primo contenuto del manuale antiriciclaggio, con una descrizione precisa dei clienti a rischio più alto e delle misure per mitigarlo, compreso il rifiuto di operare o la cessazione del rapporto. L’art. 31.2 ne affida l’approvazione all’organo di amministrazione.
Se non è possibile applicare l’adeguata verifica, il soggetto obbligato non instaura il rapporto né esegue l’operazione; se l’impossibilità sorge in un secondo momento, pone fine al rapporto ed effettua l’esame speciale (art. 7.3). Per i clienti a rischio più alto, la politica si coordina con il profilo di rischio del cliente e con le misure rafforzate di adeguata verifica.
Gli Orientamenti EBA/GL/2023/04, sulla gestione del rischio nel facilitare l’accesso ai servizi finanziari, chiedono agli enti finanziari di valutare il rischio di ciascun cliente invece di rifiutare gruppi interi, di considerare misure di mitigazione prima di negare e di documentare le decisioni. Il regolamento AMLR segue la stessa linea dal 2027.
La politica di accettazione è un tassello del sistema antiriciclaggio e viene verificata nella relazione dell’esperto esterno. Non approvarla per iscritto e non applicarla è un’infrazione grave (art. 52.1.m della Legge 10/2010).