Supporto tecnologico senza toccare i fondi
“Il gateway puramente tecnico trasmette i dati e collega l’esercente all’acquirer senza mai detenere i fondi. È escluso dall’autorizzazione, ma il limite va documentato.”
Analizziamo se il tuo gateway di pagamento è un fornitore di servizi tecnici escluso o presta un servizio di pagamento soggetto ad autorizzazione ai sensi della PSD2 e del Real Decreto-ley 19/2018: detenzione dei fondi, inquadramento come istituto di pagamento o PISP, operatività come agente di un istituto autorizzato, autenticazione forte (SCA) e antiriciclaggio.
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Sei blocchi per stabilire se il tuo gateway ha bisogno di una licenza e, in caso, di quale: dall’analisi del perimetro regolamentare all’autorizzazione, alla sicurezza e alla compliance.
Analizziamo se il tuo gateway rientra nell’esclusione dei fornitori di servizi tecnici —supporto tecnologico senza mai detenere i fondi— o se presta un servizio di pagamento soggetto ad autorizzazione ai sensi della PSD2 e del Real Decreto-ley 19/2018.
Se c’è un servizio di pagamento, definiamo la strada: chiedere la licenza di istituto di pagamento, registrarsi come prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento (PISP) oppure operare come agente di un istituto già autorizzato mentre si porta avanti la licenza propria.
Il punto chiave: se il gateway arriva a detenere i fondi del pagatore o li aggrega prima di accreditarli all’esercente, entra nel perimetro regolamentare e ha bisogno di autorizzazione e di tutela dei fondi.
Verifichiamo l’autenticazione forte del cliente richiesta dalla PSD2, le esenzioni applicabili e lo standard di sicurezza dei dati delle carte (PCI DSS), oltre al quadro di resilienza operativa (DORA) quando si applica.
Se il gateway presta un servizio di pagamento, è un soggetto obbligato: implementiamo valutazione dei rischi, KYC, monitoraggio, rappresentante presso il SEPBLAC e reporting.
Mettiamo ordine nei contratti con l’acquirer, i circuiti delle carte e i fornitori tecnici, e nella ripartizione delle responsabilità, perché il modello funzioni nella pratica.
Non tutti i gateway sono uguali di fronte alla norma: un conto è offrire supporto tecnico, un altro è toccare i fondi o disporre pagamenti. L’inquadramento regolamentare dipende da cosa fa esattamente la tua piattaforma.
“Il gateway puramente tecnico trasmette i dati e collega l’esercente all’acquirer senza mai detenere i fondi. È escluso dall’autorizzazione, ma il limite va documentato.”
“L’aggregatore o facilitatore di pagamenti che riceve i fondi e poi li accredita all’esercente presta un servizio di pagamento: ha bisogno di autorizzazione e di tutela dei fondi dei clienti.”
“Se il gateway dispone pagamenti dal conto del cliente (open banking), presta un servizio di disposizione di ordini di pagamento: è regolamentato anche se non arriva a detenere i fondi.”
“Quando il modello richiede di gestire fondi e di prestare più servizi di pagamento, la strada è la licenza di istituto di pagamento propria, con il suo capitale, la sua governance e la sua compliance.”
Pensare che un gateway non abbia mai bisogno di una licenza è un errore frequente: appena tocca i fondi o dispone pagamenti entra nel perimetro della PSD2, e operare senza autorizzazione blocca l’attività ed espone a sanzioni.
L’errore più comune: dare per scontato che un gateway sia “solo tecnologia”. Il limite sta nel detenere o meno i fondi in qualche momento; se lo si supera senza autorizzazione, il problema emerge quando il business è già avviato.
La disposizione di ordini di pagamento è regolamentata anche se non tocchi i fondi: confondere un gateway tecnico con un PISP porta a operare senza la registrazione necessaria presso la Banca di Spagna.
La tutela dei fondi e l’AML/CFT non sono facoltative: se il gateway presta un servizio di pagamento, deve tutelare i fondi dei clienti e rispettare l’antiriciclaggio fin dal primo giorno.
Prestare servizi di pagamento senza l’autorizzazione preventiva della Banca di Spagna può comportare la paralisi dell’attività.
Il regime sanzionatorio del RD-ley 19/2018 colpisce chi presta servizi di pagamento senza autorizzazione, con responsabilità degli amministratori.
Acquirer, banche e circuiti delle carte richiedono un inquadramento regolamentare chiaro prima di integrare un gateway: senza, le integrazioni si bloccano.
Prima di lanciare o scalare conviene validare il perimetro regolamentare: se il tuo modello tocca i fondi, dispone pagamenti o aggrega, e quale strada di autorizzazione o di agenzia ti conviene.
Un gateway di pagamento (payment gateway) è la tecnologia che collega un esercente all’ecosistema dei pagamenti —acquirer, circuiti delle carte, banche— per autorizzare ed elaborare le operazioni. Nella sua versione più semplice, trasmette e protegge i dati senza arrivare a detenere i fondi.
La domanda chiave non è tecnologica ma regolamentare: se in qualche momento detiene i fondi o dispone il pagamento, smette di essere un semplice supporto tecnico.
Dipende. Se è un fornitore di servizi tecnici che offre supporto senza mai detenere i fondi, è escluso dall’autorizzazione ai sensi della PSD2 e del Real Decreto-ley 19/2018.
Se tocca i fondi, li aggrega o dispone pagamenti, presta un servizio di pagamento e ha bisogno di un’autorizzazione (istituto di pagamento), di una registrazione (PISP) oppure di operare come agente di un istituto autorizzato.
Quando la sua funzione si limita al supporto tecnologico —elaborazione e archiviazione dei dati, autenticazione, reti, terminali— e non entra in possesso dei fondi da trasferire. Questa esclusione è prevista dalla PSD2 e dal RD-ley 19/2018.
Importante: l’esclusione non copre la disposizione di ordini di pagamento né le informazioni sui conti, che sono regolamentate anche se il fornitore non detiene i fondi.
Si distinguono per il fatto di toccare o meno i fondi e per la loro autorizzazione:
Un PISP (prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento) dispone un ordine di pagamento dal conto bancario del cliente nel quadro dell’open banking. A differenza di un gateway tecnico, è regolamentato —richiede la registrazione presso la Banca di Spagna— anche se non arriva a detenere i fondi.
Molti gateway moderni includono la disposizione di ordini di pagamento, e questo li colloca dentro il perimetro regolamentato.
L’autenticazione forte del cliente (SCA) è l’obbligo previsto dalla PSD2 di verificare l’utente con almeno due fattori indipendenti (qualcosa che sa, che ha o che è) nei pagamenti elettronici. È sviluppata nel Regolamento delegato (UE) 2018/389 e ammette alcune esenzioni.
Il gateway deve supportare la SCA e gestire correttamente le esenzioni, per non aumentare l’attrito né assumersi la responsabilità per le frodi.
Se il gateway presta un servizio di pagamento, è un soggetto obbligato ai sensi della Legge 10/2014: deve implementare valutazione dei rischi, adeguata verifica della clientela (KYC), monitoraggio, designare un rappresentante presso il SEPBLAC e segnalare le operazioni sospette.
Un fornitore puramente tecnico che non presta servizi di pagamento non ha, per quell’attività, la qualifica di soggetto obbligato.
Sì. Un’alternativa a ottenere una licenza propria è operare come agente di un istituto di pagamento già autorizzato, iscrivendosi nel registro corrispondente e sotto la responsabilità di quell’istituto.
È una strada frequente per partire prima o per validare il modello, ma richiede un contratto solido e controlli che l’istituto principale supervisionerà.
Il PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) è lo standard di sicurezza dei dati del settore delle carte che devono rispettare coloro che archiviano, elaborano o trasmettono dati di carte. Non è una licenza, ma un obbligo contrattuale imposto dai circuiti delle carte; è però indispensabile per gestire un gateway in modo sicuro.
È il Real Decreto-ley 19/2018, del 23 novembre, sui servizi di pagamento e altre misure urgenti in materia finanziaria, che recepisce in Spagna la PSD2 (Direttiva (UE) 2015/2366). Disciplina chi può prestare servizi di pagamento, gli istituti di pagamento, la disposizione di ordini di pagamento, le informazioni sui conti e le esclusioni dall’ambito di applicazione.
È un’esclusione dalla PSD2 per gli strumenti che servono solo ad acquistare beni o servizi in una rete limitata di fornitori o per una gamma molto specifica di prodotti (per esempio, le gift card di una catena). Superate certe soglie, va notificata alla Banca di Spagna. È diversa dall’esenzione dell’agente commerciale.
La PSD3 e il Regolamento sui servizi di pagamento (PSR) sono in fase finale di iter (accordo politico a fine 2025 e testo di compromesso nel 2026, con applicazione pratica prevedibilmente verso il 2027). Sostituiranno la PSD2, unificheranno istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica in un’unica categoria, rafforzeranno la SCA e la responsabilità per le frodi e amplieranno l’open banking. Conviene impostare il progetto tenendo conto di questo orizzonte.
È la domanda che definisce tutto. Se il denaro passa per i conti del gateway prima di arrivare all’esercente, oppure il gateway lo aggrega e lo accredita, allora detiene i fondi e presta un servizio di pagamento. Se il flusso va direttamente dal pagatore all’acquirer/esercente e il gateway si limita a trasmettere dati, non li detiene.
L’autorità di vigilanza dei servizi di pagamento in Spagna è la Banca di Spagna, che autorizza e tiene il registro di istituti di pagamento, agenti e prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento e di informazione sui conti. Un fornitore puramente tecnico non si registra per questa attività, ma conviene documentare perché resta fuori dal perimetro.
La necessità di autorizzazione e il capitale richiesto dipendono dal fatto che il gateway tocchi i fondi e da quale servizio di pagamento presti. Ti aiutiamo a collocare il tuo modello prima di cominciare.
Due domande ordinano l’inquadramento: se il gateway detiene i fondi in qualche momento e quale servizio di pagamento presta esattamente.
Prima che tu ti impegni sugli onorari, definiamo il perimetro regolamentare e la strada giusta. Così eviti di chiedere una licenza che non ti serve o, peggio, di operare senza quella che ti serve.
| Modello | Gateway tecnico | Aggregatore / facilitatore | PISP | Istituto di pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Serve una licenza? | No (escluso) | Sì | Registrazione specifica | Sì |
| Tocca i fondi? | No | Sì | No | Sì, con tutela dei fondi |
| Autorizzazione | Nessuna (documentare l’esclusione) | Istituto di pagamento | Registrazione PISP presso la Banca di Spagna | Autorizzazione di istituto di pagamento |
| Capitale iniziale (indicativo) | Non applicabile | 125.000 € | 50.000 € | Da 20.000 € a 125.000 € in base ai servizi |
| Autorità di vigilanza | Banca di Spagna (perimetro) | Banca di Spagna | Banca di Spagna | Banca di Spagna |
Cifre indicative a fini comparativi. Il capitale esatto e l’inquadramento regolamentare dipendono dai servizi di pagamento specifici prestati dal gateway e dal fatto che detenga o meno i fondi; vanno verificati caso per caso ai sensi del Real Decreto-ley 19/2018 e della PSD2.
L’inquadramento di un gateway non è un’etichetta: è il risultato dell’analisi del flusso dei fondi, dei servizi prestati e della sicurezza. La chiave è scegliere bene la strada prima di costruire il prodotto.
Prima di tutto bisogna mappare se il denaro passa per il gateway e quale servizio presta. Questa decisione determina se ha bisogno di una licenza, di una registrazione o se resta escluso.
L’autenticazione forte, le esenzioni e la conformità al PCI DSS vanno risolte presto: incidono su attrito, frodi e rapporto con acquirer e circuiti.
Se c’è un servizio di pagamento, l’antiriciclaggio e i contratti con acquirer e fornitori vanno progettati fin dall’inizio, non come appendice.
Se vuoi validare l’inquadramento del tuo gateway o preparare l’autorizzazione, scopri i nostri servizi di regolamentazione fintech e la licenza di istituto di pagamento.
Inquadrare un gateway non significa attaccargli un’etichetta: è un insieme di decisioni coerenti (flusso dei fondi, servizi di pagamento, sicurezza e compliance) che determinano se ha bisogno di una licenza. Ecco un pannello per capire come si mette in pratica.
1) FlussoL’obiettivo non è etichettare il gateway il prima possibile, ma vedere se il denaro passa per esso. Questa decisione condiziona tutto l’inquadramento.
2) ServizioAcquiring, esecuzione, disposizione di ordini di pagamento o informazioni sui conti. Ogni servizio ha la sua autorizzazione o registrazione e il suo capitale.
3) SicurezzaAutenticazione forte, esenzioni e PCI DSS. Se trascurati, aumentano le frodi, l’attrito e il rischio nei confronti dei circuiti.
4) ComplianceAML/CFT, tutela dei fondi se applicabile e contratti con acquirer e fornitori. È ciò che trasforma l’inquadramento in un modello operativo e difendibile.
Decisione rapidaNon detieni fondi né disponi pagamenti: fornitore di servizi tecnici, escluso dall’autorizzazione.
Disponi pagamenti dal conto del cliente: registrazione come PISP presso la Banca di Spagna.
Ricevi e accrediti fondi: licenza di istituto di pagamento o agente di un istituto autorizzato.
Analisi chiara del fatto che il gateway detenga i fondi in qualche punto del circuito.
Diagramma del flusso dei fondi, schema dei conti e descrizione del circuito di regolamento.
Individuazione dei servizi prestati (acquiring, esecuzione, disposizione di ordini di pagamento, informazioni).
Descrizione funzionale del servizio e mappatura rispetto ai servizi di pagamento del RD-ley 19/2018.
Motivazione, se del caso, dell’esclusione del fornitore tecnico, della rete limitata o dell’agente commerciale.
Relazione di inquadramento regolamentare e, se del caso, notifica alla Banca di Spagna.
Autenticazione forte, gestione delle esenzioni e sicurezza dei dati delle carte.
Policy di SCA, matrice delle esenzioni e certificazione o questionario PCI DSS.
Quadro antiriciclaggio proporzionato quando si presta un servizio di pagamento.
Manuale AML/CFT, valutazione dei rischi, fascicoli KYC e nomina del rappresentante presso il SEPBLAC.
Ripartizione chiara delle responsabilità con acquirer, circuiti e fornitori tecnici.
Contratti con l’acquirer, accordi con i fornitori, SLA e quadro di continuità.
Individuali prima del lancio per evitare di operare fuori dal perimetro o di chiedere una licenza non necessaria.
Se stai definendo l’inquadramento di un gateway di pagamento, questi termini compaiono nell’analisi regolamentare, nei contratti e nel rapporto con la Banca di Spagna e con i circuiti delle carte.
Tecnologia che collega l’esercente con l’acquirer e i circuiti per autorizzare ed elaborare i pagamenti. Il suo inquadramento dipende dal fatto che detenga i fondi o disponga pagamenti.
Prestatore di supporto tecnologico ai servizi di pagamento che non detiene mai i fondi. È escluso dall’autorizzazione, salvo che per la disposizione di ordini di pagamento e le informazioni sui conti.
Istituto autorizzato dalla Banca di Spagna a prestare servizi di pagamento e a gestire i fondi dei clienti con tutela. Capitale iniziale tra 20.000 € e 125.000 € in base ai servizi.
Servizio che dispone un ordine di pagamento dal conto bancario del cliente. È regolamentato —richiede la registrazione— anche se non arriva a detenere i fondi. Capitale iniziale di 50.000 €.
Facilitatore che riceve i fondi delle operazioni e poi li accredita all’esercente. Poiché detiene i fondi, presta un servizio di pagamento e ha bisogno di un’autorizzazione.
Verifica dell’utente con almeno due fattori indipendenti nei pagamenti elettronici, richiesta dalla PSD2 e sviluppata nel Regolamento delegato (UE) 2018/389, con esenzioni tassative.
Standard del settore delle carte per chi archivia, elabora o trasmette dati di carte. Non è una licenza, ma un obbligo contrattuale imposto dai circuiti.
Norma che recepisce la PSD2 in Spagna. Disciplina i servizi di pagamento, gli istituti di pagamento, la disposizione di ordini di pagamento, le informazioni sui conti e le esclusioni dall’ambito di applicazione.
Obbligo di mantenere separati e protetti i fondi dei clienti ricevuti per eseguire operazioni di pagamento. Si applica quando il gateway arriva a detenere i fondi.
Scarica la nostra guida con il quadro completo: quando un gateway è escluso, quando ha bisogno di una licenza, quale figura scegliere e quali requisiti di sicurezza e compliance sono richiesti.
Raccontaci come funziona il tuo gateway e ti spieghiamo se ha bisogno di una licenza e qual è la strada più efficiente per il tuo progetto.
L’inquadramento di un gateway di pagamento si decide a partire dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) e dal suo recepimento in Spagna, il Real Decreto-ley 19/2018, del 23 novembre, sui servizi di pagamento. La vigilanza e l’autorizzazione spettano alla Banca di Spagna, che valuta se l’attività costituisce un servizio di pagamento e quale figura le corrisponde.
Il RD-ley 19/2018 esclude dal proprio ambito i fornitori di servizi tecnici che supportano i servizi di pagamento —elaborazione e archiviazione dei dati, autenticazione, reti, terminali— senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire. Un gateway che si limita a questa funzione resta fuori dal perimetro, ma l’esclusione non si estende alla disposizione di ordini di pagamento né alle informazioni sui conti.
Se il gateway detiene o aggrega i fondi, presta un servizio di pagamento e ha bisogno dell’autorizzazione di istituto di pagamento (capitale iniziale da 20.000 € a 125.000 € in base ai servizi). Se dispone pagamenti dal conto del cliente è un PISP (registrazione specifica), e se aggrega le informazioni dei conti, un AISP. È possibile anche operare come agente di un istituto di pagamento già autorizzato.
Quando c’è un servizio di pagamento si applicano l’autenticazione forte del cliente del Regolamento delegato (UE) 2018/389, la tutela dei fondi dei clienti e gli obblighi di antiriciclaggio della Legge 10/2014. A ciò si aggiunge, sul piano contrattuale, lo standard di sicurezza dei dati delle carte (PCI DSS) richiesto dai circuiti.
La PSD3 e il Regolamento sui servizi di pagamento (PSR), in fase finale di iter, sostituiranno la PSD2, unificheranno gli istituti di pagamento e di moneta elettronica in un’unica categoria e rafforzeranno l’autenticazione, la responsabilità per le frodi e l’open banking, con applicazione pratica prevedibilmente verso il 2027. Conviene progettare il gateway tenendo conto di questo orizzonte.
Normativa di riferimento, con link al testo ufficiale:
Normativa e link verificati a .